§ 5.1.74 - Legge Regionale 15 aprile 1992, n. 8.
Norme regionali per la limitazione dell'infezione da H.I.V. (Human Immunodeficiency Virus) e del fenomeno dell'abbandono delle siringhe usate.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:15/04/1992
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Acquisto ed installazione di distributori.
Art. 3.  Localizzazione dei siti e gestione dei distributori.
Art. 4.  Raccolta e distribuzione delle siringhe usate.
Art. 4 bis.  Conferenza regionale permanente.
Art. 5.  Relazione annuale.
Art. 6.  Norma finanziaria.


§ 5.1.74 - Legge Regionale 15 aprile 1992, n. 8. [1]

Norme regionali per la limitazione dell'infezione da H.I.V. (Human Immunodeficiency Virus) e del fenomeno dell'abbandono delle siringhe usate.

(B.U. n. 17 del 22 aprile 1992).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Umbria, al fine del raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini e di creazione di un moderno ed integrale sistema di sicurezza sociale previsto dall'art. 7 dello Statuto, con la presente legge stabilisce norme volte a limitare l'infezione da Human Immunodeficiency Virus e altre infezioni virali sangue correlate e il fenomeno dell'abbandono di siringhe usate [2].

 

     Art. 2. Acquisto ed installazione di distributori. [3]

     1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, le Unità sanitarie locali d'intesa con i Comuni interessati, provvedono all'acquisto ed alla installazione nel proprio territorio di distributori scambiatori automatici di siringhe monouso e di distributori automatici di profilattici.

     2. L'installazione dei distributori di cui al comma 1 è inoltre disposta, d'intesa con le autorità competenti, negli Istituti di prevenzione e pena, nelle Caserme, negli Istituti di scuola media superiore e nelle Università, salvaguardando le esigenze di riservatezza dei soggetti utilizzatori.

     3. In particolare per gli interventi programmati nei confronti delle realtà scolastiche, l'intesa di cui al comma 2 dovrà prevedere metodologie, procedure anche finanziarie e di informazione capaci di determinare le più ampie convergenze tra le autorità scolastiche, le famiglie e gli studenti.

 

     Art. 3. Localizzazione dei siti e gestione dei distributori.

     1. I Comuni interessati provvedono alla gestione dei distributori di cui all'art. 2 mediante le farmacie comunali, siano esse associate in aziende che direttamente gestite [4].

     2. I Comuni interessati che non dispongono di farmacie comunali operanti sul territorio, possono convenzionarsi con le altre farmacie aperte al pubblico per garantire il servizio.

     3. Nell'espletamento dei compiti di cui al primo comma i Comuni si avvalgono della collaborazione dei servizi di assistenza per la tossicodipendenza presso le Unità sanitarie locali di cui all'art. 27 della legge 26 giugno 1990, n. 162.

 

     Art. 4. Raccolta e distribuzione delle siringhe usate.

     1. I Comuni e le Unità sanitarie locali usufruiscono delle strutture abilitate allo smaltimento dei rifiuti speciali e/o tossici per la raccolta e la distribuzione delle siringhe usate.

 

     Art. 4 bis. Conferenza regionale permanente. [5]

     1. E' istituita la «Conferenza regionale permanente per le tossicodipendenze da droga, sostanze stupefacenti o psicotrope», con compiti di informazione, consultazione, studio e raccordo delle attività di prevenzione, cura e recupero socio-sanitario, svolte in tutto il territorio della regione in materia di tossicodipendenza.

     2. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

     3. La Conferenza si compone di un rappresentante per ogni Unità sanitaria locale;

     di un rappresentante per ogni Comune con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e di tre rappresentanti degli altri Comuni, designati dall'ANCI;

     di un rappresentante per Provincia;

     di cinque rappresentanti scelti dalla Giunta regionale, sulla base di oggettivi criteri di rappresentatività con particolare riguardo alla consistenza ed alla territorialità, fra quelli designati dalle Associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15;

     di tre rappresentanti designati dalle Comunità terapeutiche;

     di dieci rappresentanti, degli studenti eletti negli organismi rappresentativi degli Istituti superiori e universitari, designati dai rispettivi organi collegiali e scelti dalla Giunta regionale sulla base di oggettivi criteri di rappresentatività con particolare riguardo alla loro consistenza ed alla territorialità.

     4. La nomina dei componenti la Conferenza è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     5. Alla Conferenza sono invitati i responsabili dei competenti uffici delle amministrazioni statali interessate alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.

     6. La Conferenza dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio regionale.

     7. La Conferenza adotta un regolamento interno con cui disciplina il proprio funzionamento.

 

     Art. 5. Relazione annuale.

     1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione circa lo stato di applicazione della presente legge.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. All'onere relativo per l'anno 1992, derivante dall'attuazione della presente legge previsto in lire 300.000.000 sia in termini di competenza che di cassa si farà fronte con le entrate di cui al programma 5.02.05 del bilancio pluriennale 1991/1993.

     2. A tale scopo la Giunta regionale è autorizzata ad istituire il seguente capitolo di spesa così titolato: «Quota del Fondo sanitario per l'installazione di macchine distributrici-raccoglitrici di siringhe monouso».

     3. All'onere per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi di bilancio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 agosto 1994, n. 28.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 agosto 1994, n. 28.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 agosto 1994, n. 28.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 12 agosto 1994, n. 28.