§ 5.1.72 - L.R. 27 aprile 1990, n. 33.
Nuovi interventi a favore delle farmacie rurali particolarmente disagiate.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:27/04/1990
Numero:33


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 


§ 5.1.72 - L.R. 27 aprile 1990, n. 33. [1]

Nuovi interventi a favore delle farmacie rurali particolarmente disagiate.

(B.U. n. 19 del 2 maggio 1990).

 

Art. 1.

     1. A decorrere dall'anno 1990 le Unità locali socio-sanitarie (U.L.S.S.) erogano una indennità annua lorda per disagiato servizio ai titolari e direttori responsabili di farmacie rurali, ubicate in comuni o frazioni o centri abitati con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, il cui volume d'affari dell'anno precedente, risultante dalle distinte contabili riepilogative mensili di cui al d.p.r. 21 febbraio 1989, n. 94, non superi l'importo complessivo di lire 300.000.000.

     2. L'indennità annua lorda per disagiato servizio di cui al comma 1 è erogata nella seguente misura:

     a) lire 6.000.000 annue lorde per i titolari e direttori responsabili di farmacie rurali con volume d'affari, risultante dalle distinte contabili riepilogative dell'anno precedente, compreso tra 100.000.000 e 200.000.000 di lire;

     b) lire 4.000.000 annue lorde per i titolari e direttori responsabili di farmacie rurali con volume d'affari, risultante dalle distinte contabili riepilogative dell'anno precedente, compreso tra 200.000.000 e 250.000.000 di lire;

     c) lire 2.000.000 annue lorde per i titolari e direttori responsabili di farmacie rurali con volume di affari, risultante dalle distinte contabili riepilogative dell'anno precedente, compreso tra 250.000.000 e 300.000.000 di lire.

 

     Art. 2.

     1. Le indennità di cui all'art. 1 sono concesse ferme restando le provvidenze previste dalle leggi 8 marzo 1968, n. 221 e 5 marzo 1973, n. 40.

 

     Art. 3.

     1. Gli aspiranti alle indennità previste dall'art. 1 devono presentare all'Unità locale socio-sanitaria competente per territorio, entro il 30 giugno di ciascun anno, apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

     a) certificato del sindaco attestante la consistenza della popolazione residente nel comune, frazione e centro abitato in cui è ubicata la farmacia, al 31 dicembre dell'anno precedente;

     b) certificato di residenza del titolare e direttore responsabile della farmacia rurale.

 

     Art. 4.

     1. Le indennità previste dall'art. 1 sono erogate dalle Unità locali socio-sanitarie nel cui territorio sono ubicate le farmacie rurali interessate, entro il 30 settembre di ciascun anno, previa verifica delle distinte contabili riepilogative pagate alle stesse farmacie nell'anno precedente.

     2. Le stesse indennità sono corrisposte unicamente ai titolari e direttori responsabili di farmacie rurali che siano risultate aperte al pubblico per l'intero anno solare cui il volume di affari si riferisce.

 

     Art. 5.

     1. Le indennità di cui all'art. 1 sono rivalutate annualmente in base al tasso d'inflazione programmato dal Governo.

 

     Art. 6.

     1. La spesa relativa all'esercizio finanziario per l'anno 1990, prevista per l'attuazione della presente legge, è stabilita in lire 125.000.000, cui si farà fronte con le quote del Fondo sanitario nazionale per spese correnti attribuite annualmente alla Regione. Per gli anni successivi l'importo predetto sarà annualmente rideterminato con i criteri e nei limiti indicati nell'articolo 5.

 

     Art. 7.

     1. La legge regionale 8 giugno 1981, n. 31, è abrogata.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.