§ 5.1.61 - L.R. 11 marzo 1985, n. 10.
Norme per la razionalizzazione dei servizi trasfusionali e la promozione della donazione del sangue.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:11/03/1985
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Finalità. In attesa della nuova disciplina della donazione e trasfusione del sangue umano prevista dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la presente legge vengono dettate norme per la promozione [...]
Art. 2.  Rinvio al piano socio-sanitario. Il piano socio-sanitario regionale, nel rispetto delle disposizioni statali in materia, determina criteri ed indirizzi per l'organizzazione, il funzionamento e il [...]
Art. 3.  Consulta tecnico-scientifica. Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 1 è istituita, presso la Giunta regionale, la Consulta tecnico-scientifica per il sistema regionale del sangue, con il [...]
Art. 4.  Volontariato. La Regione riconosce che l'attività di propaganda e l'organizzazione dei donatori da parte delle associazioni del volontariato costituiscono momenti fondamentali ed insostituibili per [...]
Art. 5.  Convenzioni. Il concorso delle associazioni di volontariato alle attività dei servizi delle U.L.S.S. dell'Umbria per la raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue è regolato ai [...]
Art. 6.  Norma finanziaria. (Omissis).
Art. 7.  Norma transitoria. Per il 1985, i soggetti di cui al secondo comma dell'art. 4 devono presentare il programma di attività di cui all'ultimo comma dello stesso art. 4 entro trenta giorni dall'entrata [...]


§ 5.1.61 - L.R. 11 marzo 1985, n. 10. [1]

Norme per la razionalizzazione dei servizi trasfusionali e la promozione della donazione del sangue.

(B.U. n. 28 del 19 marzo 1985).

 

Art. 1. Finalità. In attesa della nuova disciplina della donazione e trasfusione del sangue umano prevista dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la presente legge vengono dettate norme per la promozione e la razionalizzazione della attività di donazione volontaria del sangue, riconoscendo la funzione civica, sociale e solidaristica delle associazioni aventi come fine istituzionale tale attività.

 

     Art. 2. Rinvio al piano socio-sanitario. Il piano socio-sanitario regionale, nel rispetto delle disposizioni statali in materia, determina criteri ed indirizzi per l'organizzazione, il funzionamento e il coordinamento dei servizi inerenti la raccolta, preparazione, conservazione del sangue umano per uso trasfusionale, prevedendo a tale scopo la creazione di un sistema regionale trasfusionale unitario (S.T.U.).

 

     Art. 3. Consulta tecnico-scientifica. Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 1 è istituita, presso la Giunta regionale, la Consulta tecnico-scientifica per il sistema regionale del sangue, con il compito, in particolare, di elaborare:

     a) i programmi promozionali da attivarsi attraverso i mass-media;

     b) gli interventi di educazione sanitaria diretti a particolari fasce di popolazione;

     c) le proposte dirette alla migliore tutela dei donatori;

     d) le proposte concernenti indicazioni per l'aggiornamento degli operatori sul più razionale impiego delle risorse trasfusionali.

     La Consulta inoltre verifica le problematiche connesse alla attivazione dei rapporti convenzionali con le U.L.S.S.

     La Consulta è composta da:

     a) l'assessore regionale alla sanità o suo delegato, che la presiede;

     b) i responsabili dei centri trasfusionali, presenti sul territorio regionale;

     c) cinque esperti designati dalle associazioni dei donatori volontari del sangue individuate con atto della Giunta regionale sulla base della rispettiva rappresentatività;

     d) da un funzionario dell'area operativa dei servizi socio-sanitari della Giunta regionale, e da questa designato.

     La Consulta adotta un proprio regolamento interno.

     Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario incaricato dalla Giunta regionale.

     Ai componenti della Consulta spettano i gettoni di presenza e i rimborsi spese previsti per i componenti del Consiglio tecnico per la sanità.

 

     Art. 4. Volontariato. La Regione riconosce che l'attività di propaganda e l'organizzazione dei donatori da parte delle associazioni del volontariato costituiscono momenti fondamentali ed insostituibili per garantire ai presìdi sanitari delle U.L.S.S. della regione il soddisfacimento delle esigenze di sangue e dei relativi derivati.

     Allo scopo di ottenere un incremento delle unità-sangue donate, la Regione eroga contributi al Consiglio regionale dell'A.V.I.S. e alle altre associazioni esistenti e costituite nella regione che abbiano, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 14 luglio 1967, n. 592, un numero di iscritti non inferiore a 2.000 di cui almeno due terzi donatori attivi.

     I contributi di cui al comma precedente sono finalizzati a:

     a) attività di propaganda da svolgere in armonia con i programmi di educazione sanitaria svolti dalle U.L.S.S.;

     b) opera di razionalizzazione, organizzazione e coordinamento dell'attività dei singoli organismi locali del volontariato e la programmazione delle donazioni dei donatori abituali;

     c) il miglioramento del raccordo operativo tra le associazioni di volontariato ed i presìdi delle U.L.S.S.

     I contributi sono erogati con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base di idoneo programma di attività da parte dei soggetti indicati al secondo comma, da presentare entro il 30 novembre dell'anno precedente.

 

     Art. 5. Convenzioni. Il concorso delle associazioni di volontariato alle attività dei servizi delle U.L.S.S. dell'Umbria per la raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue è regolato ai sensi dell'art. 43, ultimo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante convenzione, da stipulare tra ciascuna U.L.S.S. e le associazioni operanti nel territorio di competenza.

     La convenzione deve prevedere la costituzione e la disciplina di funzionamento di un Comitato paritetico composto di un pari numero di rappresentanti dell'U.L.S.S. e delle associazioni, per la verifica dell'attuazione della stessa e la partecipazione alle sedute del Comitato del responsabile del servizio trasfusionale della U.L.S.S.

     La Giunta regionale provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione di uno schema tipo per le convenzioni di cui al precedente articolo.

     La Giunta regionale provvede inoltre a determinare con cadenza almeno biennale la misura del rimborso spese da corrispondere da parte delle U.L.S.S. alle associazioni per ogni unità-sangue donata.

     La Giunta regionale provvede infine, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attesa della stipula delle convenzioni ai sensi dei precedenti commi, ad aggiornare l'importo del rimborso spese per unità-sangue donata previsto dai rapporti convenzionali attualmente esistenti con le associazioni di volontariato.

 

     Art. 6. Norma finanziaria. (Omissis).

 

     Art. 7. Norma transitoria. Per il 1985, i soggetti di cui al secondo comma dell'art. 4 devono presentare il programma di attività di cui all'ultimo comma dello stesso art. 4 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, all'erogazione dei contributi entro i trenta giorni successivi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.