| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Umbria | 
| Materia: | 5. servizi sociali | 
| Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria | 
| Data: | 15/12/1972 | 
| Numero: | 27 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Oggetto delle controversie - Competenze a decidere. | 
| Art. 2. Composizione della Commissione. | 
| Art. 3. Segretario. | 
| Art. 4. Funzionamento della Commissione - Durata. | 
| Art. 5. Rimborso spese. | 
| Art. 6. Finanziamento. | 
§ 5.1.2 - L.R. 15 dicembre 1972, n. 27. [1]
Decisione in via amministrativa dei ricorsi in materia di spedalità.
(B.U. n. 36 del 20 dicembre 1972).
Art. 1. Oggetto delle controversie - Competenze a decidere.
				     Le controversie fra Province, Comuni, Istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, Enti ospedalieri e Consorzi provinciali antitubercolari, già previste nell'art. 80 della 
Art. 2. Composizione della Commissione.
Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, costituisce la Commissione che è così composta:
- Presidente della Giunta o componente della Giunta regionale dallo stesso delegato - Presidente;
- un funzionario medico della Regione - membro;
- un funzionario della Regione esperto in diritto amministrativo - membro;
- due componenti eletti con voto limitato dal Consiglio provinciale di
Perugia - membri;
- due componenti eletti con voto limitato dal Consiglio provinciale di
Terni - membri.
Art. 3. Segretario.
Le funzioni di Segretario della Commissione sono affidate con lo stesso decreto di cui all'art. 2, ad un funzionario della Regione.
Art. 4. Funzionamento della Commissione - Durata.
Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
La Commissione esprime il proprio parere a maggioranza dei presenti.
I componenti della Commissione durano in carica 5 anni e sono tutti rieleggibili.
Art. 5. Rimborso spese.
I componenti della Commissione residenti fuori del territorio comunale di Perugia hanno diritto al rimborso delle spese nella misura, a forfait, di lire 5.000 (cinquemila) per ogni giorno di seduta.
Art. 6. Finanziamento.
All'onere derivante dalla presente legge ammontante, per l'anno 1972, a lire 200.000 (duecentomila) sarà fatto fronte con imputazione al capitolo 35 (ex 22) «Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza e compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla amministrazione regionale, di Consigli, Comitati e Commissioni», che presenta la necessaria disponibilità.
Per gli anni successivi, saranno effettuati appositi stanziamenti in bilancio.
				[1] Abrogata dall'art. 410 della