§ 5.1.2 - L.R. 15 dicembre 1972, n. 27.
Decisione in via amministrativa dei ricorsi in materia di spedalità.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:15/12/1972
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Oggetto delle controversie - Competenze a decidere.
Art. 2.  Composizione della Commissione.
Art. 3.  Segretario.
Art. 4.  Funzionamento della Commissione - Durata.
Art. 5.  Rimborso spese.
Art. 6.  Finanziamento.


§ 5.1.2 - L.R. 15 dicembre 1972, n. 27. [1]

Decisione in via amministrativa dei ricorsi in materia di spedalità.

(B.U. n. 36 del 20 dicembre 1972).

 

Art. 1. Oggetto delle controversie - Competenze a decidere.

     Le controversie fra Province, Comuni, Istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, Enti ospedalieri e Consorzi provinciali antitubercolari, già previste nell'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, sono decise, in via amministrativa, dal Presidente della Giunta regionale, su conforme parere di una Commissione regionale.

 

     Art. 2. Composizione della Commissione.

     Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, costituisce la Commissione che è così composta:

- Presidente della Giunta o componente della Giunta regionale dallo stesso delegato - Presidente;

- un funzionario medico della Regione - membro;

- un funzionario della Regione esperto in diritto amministrativo - membro;

- due componenti eletti con voto limitato dal Consiglio provinciale di

Perugia - membri;

- due componenti eletti con voto limitato dal Consiglio provinciale di

Terni - membri.

 

     Art. 3. Segretario.

     Le funzioni di Segretario della Commissione sono affidate con lo stesso decreto di cui all'art. 2, ad un funzionario della Regione.

 

     Art. 4. Funzionamento della Commissione - Durata.

     Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

     La Commissione esprime il proprio parere a maggioranza dei presenti.

     I componenti della Commissione durano in carica 5 anni e sono tutti rieleggibili.

 

     Art. 5. Rimborso spese.

     I componenti della Commissione residenti fuori del territorio comunale di Perugia hanno diritto al rimborso delle spese nella misura, a forfait, di lire 5.000 (cinquemila) per ogni giorno di seduta.

 

     Art. 6. Finanziamento.

     All'onere derivante dalla presente legge ammontante, per l'anno 1972, a lire 200.000 (duecentomila) sarà fatto fronte con imputazione al capitolo 35 (ex 22) «Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza e compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla amministrazione regionale, di Consigli, Comitati e Commissioni», che presenta la necessaria disponibilità.

     Per gli anni successivi, saranno effettuati appositi stanziamenti in bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.