§ 4.6.43 - L.R. 12 giugno 1989, n. 16.
Determinazioni per l'attività di soccorso e ricostruzione a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:12/06/1989
Numero:16


Sommario
Art. 1.  1. La Regione dell'Umbria contribuisce all'attività di soccorso e ricostruzione a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988.
Art. 2.  1. Gli interventi di cui alla lett. b) del precedente articolo 1 consistono principalmente nella concessione in uso, a titolo gratuito, dei prefabbricati di proprietà della Regione, da posizionare [...]
Art. 3.  1. Per i fini indicati dalla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a promuovere pubbliche sottoscrizioni da fare affluire su apposito conto corrente.
Art. 4.  (Omissis).


§ 4.6.43 - L.R. 12 giugno 1989, n. 16. [1]

Determinazioni per l'attività di soccorso e ricostruzione a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988.

(B.U. n. 25 del 21 giugno 1989).

 

Art. 1. 1. La Regione dell'Umbria contribuisce all'attività di soccorso e ricostruzione a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre gli interventi per l'espletamento di tale attività che possono consistere in:

     a) collaborazione tecnica;

     b) fornitura di opere, beni e servizi;

     c) sussidi in denaro.

     3. L'attività di soccorso e di ricostruzione nelle forme riportate nel precedente comma è effettuata secondo criteri metodologici e di coordinamento definiti in seno alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

     Art. 2. 1. Gli interventi di cui alla lett. b) del precedente articolo 1 consistono principalmente nella concessione in uso, a titolo gratuito, dei prefabbricati di proprietà della Regione, da posizionare nel territorio armeno, già utilizzati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito in passato l'Umbria e attualmente non necessari.

 

     Art. 3. 1. Per i fini indicati dalla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a promuovere pubbliche sottoscrizioni da fare affluire su apposito conto corrente.

 

     Art. 4. (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.