§ 4.5.81 - L.R. 5 dicembre 1997, n. 42.
Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 - Norme per il trasporto pubblico locale - e modificazione della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.5 trasporti e viabilità
Data:05/12/1997
Numero:42


Sommario
Art. 1.  (Integrazione della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10).
Art. 2.  (Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10).
Art. 3.  (Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10).
Art. 4.  (Integrazione dell'articolo 11 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10).
Art. 5.  (Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10).
Art. 6.  (Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17).
Art. 7.  (Contributi d'esercizio per l'anno 1998).


§ 4.5.81 - L.R. 5 dicembre 1997, n. 42.

Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 - Norme per il trasporto pubblico locale - e modificazione della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 - Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea.

(B.U. n. 62 del 10 dicembre 1997).

 

Art. 1. (Integrazione della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10). [1]

 

     Art. 2. (Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10). [2]

 

     Art. 3. (Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10). [2]

 

     Art. 4. (Integrazione dell'articolo 11 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10). [2]

 

     Art. 5. (Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10). [2]

 

     Art. 6. (Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17). [3]

 

     Art. 7. (Contributi d'esercizio per l'anno 1998).

     1. I contributi d'esercizio destinati alle aziende di trasporto pubblico locale per l'anno 1998 sono ripartiti in conformità alle disposizioni della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2.

 

 


[1] Aggiunge l'art. 9 bis nella L.R. 13 marzo 1995, n. 10.

[2] Il testo di modifica è riportato nella L.R. 13 marzo 1995, n. 10.

[2] Il testo di modifica è riportato nella L.R. 13 marzo 1995, n. 10.

[2] Il testo di modifica è riportato nella L.R. 13 marzo 1995, n. 10.

[2] Il testo di modifica è riportato nella L.R. 13 marzo 1995, n. 10.

[3] Il testo di modifica è riportato nella L.R. 14 giugno 1994, n. 17.