§ 4.5.78 - L.R. 19 dicembre 1995, n. 50.
Contributo straordinario alla S.A.S.E. S.p.A. per il potenziamento infrastrutturale dell'aeroporto regionale umbro di S. Egidio - Perugia.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.5 trasporti e viabilità
Data:19/12/1995
Numero:50


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Modalità di erogazione).
Art. 3.  (Norma finanziaria).


§ 4.5.78 - L.R. 19 dicembre 1995, n. 50. [1]

Contributo straordinario alla S.A.S.E. S.p.A. per il potenziamento infrastrutturale dell'aeroporto regionale umbro di S. Egidio - Perugia.

(B.U. n. 64 del 27 dicembre 1995).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Al fine di potenziare le infrastrutture dell'Aeroporto regionale umbro di S. Egidio, la Giunta regionale concede contributi straordinari a favore della Società S.A.S.E. S.p.a.

     2. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario pari a lire 500.000.000 a favore della S.A.S.E. S.p.a. per la realizzazione del prolungamento della pista di volo e di tutte le altre opere e investimenti necessari allo sviluppo ed al potenziamento dell'Aeroporto regionale umbro di S. Egidio - Perugia.

 

     Art. 2. (Modalità di erogazione).

     1. L'erogazione del contributo, a cura della Giunta regionale, è subordinata alla presentazione del programma di intervento da parte della S.A.S.E. S.p.a. e alla sua approvazione da parte della Giunta regionale.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 500.000.000 da iscriversi al capitolo 7430, di nuova istituzione nel bilancio 1995, denominato: «Contributo straordinario alla S.A.S.E. S.p.a. per il potenziamento infrastrutturale dell'Aeroporto regionale di S. Egidio - Perugia».

     2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilità esistente al fondo globale del capitolo 9710, elenco n. 5 n. ordine 2, del bilancio di previsione 1995.

     3. La Giunta regionale - a norma dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 e dell'articolo 8 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 21 - è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.