§ 4.5.9 - L.R. 6 luglio 1976, n. 30.
Ripartizione ed integrazione dei fondi statali previsti dal D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le spese di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.5 trasporti e viabilità
Data:06/07/1976
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Ripartizione di fondi statali. I fondi spettanti alla Regione, in base al piano di riparto previsto dall'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, modificato in sede di conversione dall'art. [...]
Art. 2.  Contributo integrativo regionale. La Regione integrerà la erogazione dei fondi di cui al precedente art. 1, pari al 50 per cento delle spese sostenute, con ulteriore contributo del 25 per cento [...]
Art. 3.  Delega alle Province di Perugia e Terni. Le Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni sono delegate ad effettuare la erogazione dei contributi di cui all'art. 1, lett. a) e c) a favore delle [...]
Art. 4.  Criteri di esercizio delle funzioni delegate. Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla Giunta regionale in conformità agli obiettivi [...]
Art. 5.  Ripartizione dei fondi tra i Comuni di Perugia, Terni, Spoleto, Foligno e Orvieto. Il Presidente della Giunta regionale ripartirà i fondi di cui all'art. 1, lettera b), destinati ai Comuni di [...]
Art. 6.  Caratteristiche funzionali dei veicoli. L'erogazione dei contributi sarà altresì subordinata alla presentazione della documentazione comprovante che i veicoli corrispondano alle caratteristiche [...]
Art. 7.  Finanziamento della spesa. (Omissis).
Art. 8.  Disposizione finale. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


§ 4.5.9 - L.R. 6 luglio 1976, n. 30. [1]

Ripartizione ed integrazione dei fondi statali previsti dal D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le spese di acquisto dei veicoli destinati all'autotrasporto pubblico di persone.

(B.U. n. 28 del 7 luglio 1976).

 

Art. 1. Ripartizione di fondi statali. I fondi spettanti alla Regione, in base al piano di riparto previsto dall'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, modificato in sede di conversione dall'art. 1 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, nella misura di lire 517.195.000 per l'anno 1975 ed in eguale misura per il 1976, per la copertura del 50 per cento delle spese di acquisto dei veicoli destinati al trasporto pubblico di persone, verranno così ripartiti:

     a) l'intero importo delle somme assegnate per l'anno 1975 sarà erogato alle tre aziende di trasporto a prevalente partecipazione pubblica, A.S.P. (Auto servizi Perugia) di Perugia, S.A.S.P. (Società azioni servizi pubblici) di Terni e Soc. Spoletina II.TT. di Spoleto, concessionarie di servizi di linee extraurbane;

     b) l'80 per cento delle somme assegnate per l'anno 1976 sarà ripartito tra i Comuni di Perugia, Terni, Spoleto, Foligno e Orvieto per gli investimenti concernenti i veicoli da adibire al trasporto pubblico di persone, di interesse locale;

     c) il rimanente 20 per cento delle stesse somme assegnate per il 1976, sarà erogato alle tre aziende indicate alla precedente lettera a).

 

     Art. 2. Contributo integrativo regionale. La Regione integrerà la erogazione dei fondi di cui al precedente art. 1, pari al 50 per cento delle spese sostenute, con ulteriore contributo del 25 per cento della spesa totale.

     Il contributo regionale, pertanto, è di lire 258.597.500 per ciascun anno.

 

     Art. 3. Delega alle Province di Perugia e Terni. Le Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni sono delegate ad effettuare la erogazione dei contributi di cui all'art. 1, lett. a) e c) a favore delle tre aziende citate allo stesso art. 1, lett. a).

     La corresponsione dei contributi sarà subordinata alla presentazione, da parte di ciascuna delle aziende beneficiarie, di un piano di rinnovo del materiale rotabile.

     La ripartizione delle somme tra le due Province sarà fatta con decreto del Presidente della Giunta regionale, tenendo conto della popolazione di ciascuna di esse alla data dell'ultimo censimento ufficiale.

 

     Art. 4. Criteri di esercizio delle funzioni delegate. Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla Giunta regionale in conformità agli obiettivi del piano regionale di sviluppo ed alla presente legge.

     Qualora le Province non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate, la Giunta regionale, sentite le stesse e previa fissazione di un adeguato termine, si sostituisce nel compimento degli atti.

 

     Art. 5. Ripartizione dei fondi tra i Comuni di Perugia, Terni, Spoleto, Foligno e Orvieto. Il Presidente della Giunta regionale ripartirà i fondi di cui all'art. 1, lettera b), destinati ai Comuni di Perugia, Terni, Spoleto, Foligno e Orvieto, per il 50 per cento in base alla popolazione residente in ciascuno di essi alla data dell'ultimo censimento ufficiale, per il rimanente 50 per cento in base agli autobus-chilometri percorsi durante il 1975 dai veicoli delle aziende municipali di Perugia e di Terni e da quelli dei servizi gestiti in economia dai Comuni di Foligno, Spoleto e Orvieto.

 

     Art. 6. Caratteristiche funzionali dei veicoli. L'erogazione dei contributi sarà altresì subordinata alla presentazione della documentazione comprovante che i veicoli corrispondano alle caratteristiche funzionali di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, nel testo integrato, in sede di conversione, dell'art. 1 della legge 16 ottobre 1975, n. 493; caratteristiche individuate con decreto 6 dicembre 1975 del Ministro dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 dicembre 1975, n. 326.

 

     Art. 7. Finanziamento della spesa. (Omissis).

 

     Art. 8. Disposizione finale. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.