§ 4.5.4 - L.R. 25 luglio 1974, n. 41.
Contributi straordinari per investimenti alle imprese a prevalente partecipazione pubblica che esercitano professionalmente, in base a concessione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.5 trasporti e viabilità
Data:25/07/1974
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Per contribuire alle spese di investimento effettuate dalle imprese a prevalente partecipazione pubblica esercenti professionalmente, in base a concessione regionale, autoservizi di linee ordinarie [...]
Art. 2.  L'erogazione di contributi di cui all'articolo precedente è delegata alle Province, tra le quali i fondi stanziati sono ripartiti in proporzione della popolazione residente nei rispettivi territori.
Art. 3.  I fondi stanziati dalla presente legge sono accreditati a favore delle Province delegate, dal Presidente della Giunta regionale in appositi conti correnti da aprire presso l'Istituto di Tesoreria [...]
Art. 4.  Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla Giunta regionale in conformità del Piano regionale di sviluppo e della presente legge.
Art. 5.  Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a contrarre, alle migliori condizioni del mercato finanziario e, comunque, ad un tasso non superiore al 12 per cento, un mutuo [...]


§ 4.5.4 - L.R. 25 luglio 1974, n. 41. [1]

Contributi straordinari per investimenti alle imprese a prevalente partecipazione pubblica che esercitano professionalmente, in base a concessione regionale, autoservizi di linee ordinarie per il trasporto di persone.

(B.U. n. 26 del 30 luglio 1974).

 

Art. 1. Per contribuire alle spese di investimento effettuate dalle imprese a prevalente partecipazione pubblica esercenti professionalmente, in base a concessione regionale, autoservizi di linee ordinarie per il trasporto di persone, a partire dall'1 aprile 1972 fino all'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 935.000.000, da erogarsi sotto forma di contributi in conto capitale, secondo le disposizioni di cui all'articolo successivo.

 

     Art. 2. L'erogazione di contributi di cui all'articolo precedente è delegata alle Province, tra le quali i fondi stanziati sono ripartiti in proporzione della popolazione residente nei rispettivi territori.

     Le Province delegate, fatto salvo il disposto dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, assegnano i contributi in considerazione della corrispondenza degli investimenti agli obiettivi generali e settoriali, indicati nel programma regionale di sviluppo e tenendo conto in particolare:

     a) dell'entità della spesa sostenuta per effettuare gli investimenti;

     b) degli autobus/km. mediamente percorsi dalle linee non sovvenzionate concesse dalla Regione alle imprese interessate.

     In ogni caso l'importo del contributo non deve essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta da ciascuna impresa negli investimenti del periodo considerato.

     Le Province delegate stabiliscono i termini e le modalità di presentazione delle domande, nonché la documentazione da allegare alle medesime.

 

     Art. 3. I fondi stanziati dalla presente legge sono accreditati a favore delle Province delegate, dal Presidente della Giunta regionale in appositi conti correnti da aprire presso l'Istituto di Tesoreria della Regione, sottoposti alle stesse condizioni del conto di tesoreria.

     Al termine delle operazioni le Province sono tenute a presentare alla Regione il rendiconto finanziario relativo alle medesime, allegando una relazione illustrativa dell'attività svolta.

 

     Art. 4. Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla Giunta regionale in conformità del Piano regionale di sviluppo e della presente legge.

     Qualora le Province non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate la Giunta regionale, sentite le stesse e previa fissazione di un adeguato termine, si sostituisce nel compimento degli atti.

 

     Art. 5. Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a contrarre, alle migliori condizioni del mercato finanziario e, comunque, ad un tasso non superiore al 12 per cento, un mutuo di nette lire 935.000.000, da estinguere in un periodo massimo di trent'anni.

     L'onere derivante alla Regione per l'ammortamento del mutuo, determinato in lire 125.180.000 per ciascuno degli anni dal 1974 al 2003, sarà imputato al cap. 471 «Rate ammortamento dei mutui passivi» dei bilanci degli esercizi 1974 e seguenti.

     La Giunta è, altresì, autorizzata a richiedere, qualora necessario, al proprio tesoriere la prestazione di garanzia fidejussoria a favore dell'Istituto mutuante, diverso da quelli che gestiscono la Tesoreria regionale, per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento.

     L'onere derivante alla Regione - calcolato annualmente in misura pari allo 0,30 per cento sul valore capitale residuo del mutuo - è stabilito in lire 2.805.000 per l'anno 1974 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi, e graverà sui bilanci dal 1974 al 2003 con imputazione al cap. 472 «Spese per fidejussioni a garanzia dell'ammortamento di mutui passivi».

     Alle spese medesime sarà fatto fronte, per l'esercizio 1974, quanto a lire 106.150.000, mediante prelevamento dal cap. 468 «Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» e, quanto a lire 21.835.000, mediante riduzione dello stanziamento del cap. 312 «Fondo per le spese impreviste».

     Le rate di ammortamento del mutuo e l'onere per la prestazione della fidejussione saranno specificamente vincolati in bilancio a favore, rispettivamente, dell'Istituto mutuante e del tesoriere.

     Il netto ricavo del mutuo sarà versato alla Tesoreria regionale ed imputato al cap. 90 «Mutui» del bilancio dell'esercizio 1974, parte Entrata.

     La corrispondente spesa sarà imputata al cap. 448 dello stesso bilancio, parte Uscita, la cui denominazione viene così modificata: «Contributi straordinari per investimenti alle imprese a prevalente partecipazione pubblica che esercitano professionalmente, in base a concessione regionale, autoservizi di linee ordinarie per il trasporto di persone».

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.