§ 4.2.51 - R.R. 9 febbraio 2005, n. 2.
Determinazione dei costi massimi ammissibili al contributo di cui all’articolo 19 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, recante norme di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.2 edilizia e lavori pubblici
Data:09/02/2005
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Nuova costruzione).
Art. 3.  (Recupero primario).
Art. 4.  (Recupero secondario).
Art. 5.  (Costo totale di recupero).
Art. 6.  (Recupero edifici da acquisire).
Art. 7.  (Manutenzione straordinaria).
Art. 8.  (Definizioni delle superfici).
Art. 9.  (Limiti di superficie).
Art. 10.  (Determinazione della superficie complessiva).
Art. 11.  (Aggiornamento).
Art. 12.  (Schede per la valutazione del costo massimo ammissibile).
Art. 13.  (Allegato).
Art. 14.  (Norma finale).


§ 4.2.51 - R.R. 9 febbraio 2005, n. 2.

Determinazione dei costi massimi ammissibili al contributo di cui all’articolo 19 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, recante norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica.

(B.U. 2 marzo 2005, n. 9 – S.O. n. 2).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 19, comma 1, della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 stabilisce i costi massimi ammissibili a contributo per gli interventi di nuova costruzione, recupero, acquisto e recupero e manutenzione straordinaria, da realizzare nell’ambito del Piano triennale per l’edilizia residenziale 2004/2006 di cui all’articolo 2 della L.R. 23/2003.

 

     Art. 2. (Nuova costruzione).

     1. Il costo totale dell’intervento di nuova costruzione riconosciuto all’operatore, è determinato in euro 1.220,00 per metro quadrato di superficie complessiva, calcolata con le modalità specificate all’articolo 10.

     2. Il costo totale di cui al comma 1 è comprensivo degli oneri per l’acquisto delle aree, per gli allacci e per le opere di urbanizzazione, nonché delle spese tecniche e generali, quali la progettazione, la direzione dei lavori, gli oneri per la sicurezza, le misure e la contabilità, la gestione dell’appalto, i collaudi e le verifiche tecniche, le prospezioni geognostiche e, se del caso, le indagini archeologiche.

     3. Il costo totale di cui al comma 1 può essere incrementato in base alla tipologia edilizia, alla qualità delle finiture e delle strutture, alla realizzazione di opere e/o impianti volti al risparmio energetico, all’inserimento di elementi di bioarchitettura, al migliore superamento delle barriere architettoniche con interventi che consentono il raggiungimento di uno standard maggiore di quello previsto dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, nonché alla realizzazione di particolari tecniche volte alla prevenzione sismica, come dettagliatamente specificato nell’allegato A).

 

     Art. 3. (Recupero primario).

     1. Per recupero primario si intende il recupero della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell’edificio.

     2. Il recupero di cui al comma 1 riguarda le parti comuni dell’edificio e comprende il consolidamento statico delle strutture portanti comprese le fondazioni, il risanamento delle murature, delle scale, delle coperture e delle parti comuni degli impianti, compresi gli allacciamenti.

     3. Il costo totale del recupero primario riconosciuto all’operatore, è determinato in euro 920,00 per metro quadrato di superficie complessiva, calcolata con le modalità specificate all’articolo 10.

     4. Il costo totale di cui al comma 3 è comprensivo degli oneri per gli allacci e le opere di urbanizzazione nonché delle spese tecniche e generali, quali la progettazione, la direzione dei lavori, gli oneri per la sicurezza, le misure e la contabilità, la gestione dell’appalto, i collaudi e le verifiche tecniche, i rilievi e le indagini preliminari.

     5. Il costo totale del recupero primario può essere incrementato in base alla qualità delle finiture e delle strutture, alla realizzazione di opere e/o impianti volti al risparmio energetico, all’inserimento di elementi di bioarchitettura, al migliore superamento delle barriere architettoniche con interventi che consentono un raggiungimento di uno standard maggiore di quello previsto dalla L. 13/1989, nonché in presenza di edifici vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, parte II, Titolo I, ubicati nel centro storico, di origine storica o in presenza di interventi di adeguamento sismico ai sensi del decreto ministeriale 16 gennaio 1996, come dettagliatamente specificato nell’allegato A).

 

     Art. 4. (Recupero secondario).

     1. Per recupero secondario si intende il recupero dell’agibilità e funzionalità dei singoli alloggi. Tale recupero riguarda un insieme sistematico di opere che comprendono la riorganizzazione funzionale, l’inserimento di elementi accessori, la dotazione o l’adeguamento degli impianti, nonché il ripristino delle parti interessate dal recupero primario.

     2. Il costo totale del recupero secondario riconosciuto all’operatore, è determinato in euro 400,00 per metro quadrato di superficie complessiva, calcolata con le modalità specificate all’articolo 10.

     3. Il costo totale di cui al comma 2 è comprensivo delle spese tecniche e generali, quali la progettazione, la direzione dei lavori, gli oneri per la sicurezza, le misure e la contabilità, la gestione dell’appalto, i collaudi e le verifiche tecniche, i rilievi e le indagini preliminari.

     4. Il costo totale di recupero secondario può essere incrementato in base alla qualità delle finiture interne degli alloggi, alla realizzazione di opere e/o impianti volti al risparmio energetico, all’inserimento di elementi di bioarchitettura, al migliore superamento delle barriere architettoniche con interventi che consentono un raggiungimento di uno standard maggiore di quello previsto dalla L. 13/1989, nonché in presenza di edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, parte II, Titolo I, ubicati nel centro storico o di origine storica, come dettagliatamente specificato nell’allegato A).

 

     Art. 5. (Costo totale di recupero).

     1. Il costo totale di recupero è costituito dalla somma dei costi di recupero primario e secondario determinati secondo i criteri di cui agli articoli 3 e 4.

 

     Art. 6. (Recupero edifici da acquisire).

     1. All’operatore che acquisisce un immobile ai fini del recupero, viene riconosciuto un costo di acquisto che varia in relazione alla destinazione degli alloggi da recuperare, come di seguito specificato:

     a) per gli alloggi destinati alla locazione a canone sociale: è desunto dall’atto di compravendita, comprensivo degli oneri notarili e di registrazione, previa presentazione del parere di congruità rilasciato dall’Ufficio del territorio competente;

     b) per gli alloggi destinati alla locazione a canone concordato o alla vendita: è pari a euro 250,00 al metro quadrato di superficie complessiva del recupero primario così come determinata all’articolo 10 e comunque non superiore all’effettivo costo d’acquisto stabilito dall’atto di compravendita, comprensivo degli oneri notarili e di registrazione.

     2. Il costo totale di recupero, qualora sia necessario l’acquisto dell’edificio, è costituito dalla somma dei costi degli interventi di recupero primario e secondario, di cui agli articoli 3 e 4, e del costo di acquisizione dell’immobile come determinato al comma 1.

 

     Art. 7. (Manutenzione straordinaria).

     1. Per manutenzione straordinaria si intende il recupero funzionale degli impianti tecnologici, delle finiture e di singoli elementi strutturali. Ricadono in questa categoria gli interventi eseguiti ai sensi dell’articolo 31, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     2. Il costo totale di manutenzione straordinaria riconosciuto all’operatore, è determinato in euro 410,00 per metro quadrato di superficie complessiva, calcolata con le modalità specificate all’articolo 10.

     3. Il costo totale di cui al comma 2 è comprensivo delle spese tecniche e generali, quali la progettazione, la direzione dei lavori, gli oneri per la sicurezza, le misure e la contabilità, la gestione dell’appalto, i collaudi e le verifiche tecniche, i rilievi e le indagini preliminari.

     4. Il costo totale di cui al comma 2 può essere incrementato in base alla qualità delle finiture, alla realizzazione di opere e/o impianti volti al risparmio energetico, all’inserimento di elementi di bioarchitettura, al migliore superamento delle barriere architettoniche con interventi che consentono un raggiungimento di uno standard maggiore di quello previsto dalla L. 13/89, nonché in presenza di edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/ 2004, parte II, Titolo I, ubicati nel centro storico o di origine storica, come dettagliatamente specificato nell’allegato A).

 

     Art. 8. (Definizioni delle superfici).

     1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

     a) superficie utile abitabile - Su: la superficie del pavimento degli alloggi misurata al netto di muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre;

     b) superficie non residenziale - Snr: la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi - Snr all., quali logge, balconi, vano scala, cantine e soffitte e di quelle di pertinenza dell’organismo abitativo - Snr org., quali androni d’ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, vano scala, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza, misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni;

     c) superficie parcheggi - Sp: la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell’organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra.

 

     Art. 9. (Limiti di superficie).

     1. Per gli interventi di nuova edificazione sono stabiliti i seguenti limiti di superficie:

     a) la superficie utile abitabile - Su non può essere superiore a 95,00 metri quadrati;

     b) la superficie non residenziale - Snr deve essere contenuta entro il quarantacinque per cento della superficie utile abitabile. Il limite del quarantacinque per cento si intende non per singolo alloggio ma riferito al totale della Su;

     c) la superficie parcheggi - Sp deve essere contenuta entro il quarantacinque per cento della Su. Il limite del quarantacinque per cento si intende non per singolo alloggio ma riferito al totale della Su. Alla percentuale del quarantacinque per cento si potrà derogare in presenza di organismi abitativi composti prevalentemente da alloggi di Su inferiore a sessanta metri quadrati.

     2. Per gli interventi di recupero, acquisto e recupero e manutenzione straordinaria non sussiste alcun limite di superficie.

 

     Art. 10. (Determinazione della superficie complessiva).

     1. Per gli interventi di nuova costruzione la superficie complessiva - Sc è costituita dalla superficie utile abitabile aumentata del sessanta per cento della somma della superficie non residenziale e della superficie parcheggi; Sc = Su + 0,60 x (Snr + Sp).

     2. Per gli interventi di recupero primario e manutenzione straordinaria la superficie complessiva - Sc è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti - Sc = Su + Snr totale + Sp.

     3. Per gli interventi di recupero secondario la superficie complessiva - Sc è costituita dalle superfici utili abitabili aumentata del settanta per cento della somma delle superfici non residenziali di pertinenza dell’alloggio e delle superfici per parcheggi coperti - Sc = Su + 0,70 x (Snr all + Sp).

 

     Art. 11. (Aggiornamento).

     1. I costi massimi previsti dal presente regolamento sono aggiornati dalla Giunta regionale in concomitanza con l’aggiornamento dell’elenco regionale dei prezzi. Nelle more di tale aggiornamento, la Giunta regionale provvede ad aggiornare annualmente detti costi massimi sulla base della variazione dell’indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.

 

     Art. 12. (Schede per la valutazione del costo massimo ammissibile).

     1. La Giunta regionale, con apposito atto, provvede all’approvazione delle schede per la valutazione dei costi massimi ammissibili a contributo per tutte le tipologie d’intervento quali nuova costruzione, recupero, acquisto e recupero e manutenzione straordinaria, nonché della modulistica e/o specifiche tecniche necessarie ai fini dell’applicazione del presente regolamento.

 

     Art. 13. (Allegato).

     1. Del presente regolamento fa parte integrante l’allegato A) «maggiorazione del costo massimo ammissibile a contributo per gli interventi di nuova costruzione recupero e manutenzione straordinaria». Tale allegato può essere modificato e/o integrato con provvedimenti della Giunta regionale.

 

     Art. 14. (Norma finale).

     1. I costi del presente regolamento si applicano a tutti gli interventi realizzati nell’ambito del Piano triennale 2004/2006 di edilizia residenziale.

 

 

Allegato A

 

MAGGIORAZIONE DEL COSTO MASSIMO AMMISSIBILE A CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

 

1) NUOVA COSTRUZIONE

 

Di seguito sono indicate le opere, gli impianti e/o i sistemi la cui realizzazione consente di ottenere una maggiorazione del costo totale dell'intervento di nuova costruzione (C.T.N.) determinato all’art. 2 del presente regolamento, nonché le relative percentuali di incremento per ciascuna categoria.

 

1.a) tipologia onerosa

La maggiorazione per tipologia onerosa viene riconosciuta:

- per edifici realizzati con tipologia costruttiva a schiera, nella misura del 5% da applicare al costo totale di nuova costruzione (CTN);

- per le altre tipologie costruttive nella misura indicata nella tabella seguente, variabile in relazione alla superficie utile media degli alloggi appartenenti all’edificio:

classe di superficie

maggiorazione del CTN

Su (media) <= 65,00 mq

5%

Su (media) > 65,00 mq e <= 75,00 mq

2%

 

1.b) qualità aggiuntiva

1.b.1) opere strutturali e di finitura delle parti comuni

Nella tabella sottostante sono descritte le opere strutturali e quelle di finitura delle parti comuni dell’edificio considerate migliorative la cui realizzazione consente di ottenere l’incremento del 5% del costo totale di nuova costruzione (CTN)

- Tamponatura a cassa vuota con isolante termico, barriera al vapore intonacata esternamente con malta “bastarda” e tinteggiata ai silicati di potassio o simili.

o

- Tamponatura a cassa vuota con muratura esterna in blocchetti o mattoni da faccia a vista, con isolante termico e barriera al vapore (se necessaria).

o

- Isolamento termico a cappotto su muratura in blocco termico certificato.

- Infisso esterno in douglas o pitch-pine o similari di prima qualità con spessore minimo pari a 55 mm e vetrocamera 6.9.6.

o

- Infisso esterno in alluminio elettrocolorato a giunto aperto con taglio termico e vetrocamera 6.9.6.

- Avvolgibile in PVC pesante rinforzato con armatura metallica.

o

- Avvolgibile in alluminio elettrocolorato.

o

- Persiane ad una o due ante in legno douglas o pitch-pine o similari o in alluminio elettrocolorato.

- Solo in caso di tetto piano la copertura deve essere realizzata: con un primo strato di membrana impermeabilizzante, isolante termico, ulteriore doppio strato di membrana impermeabilizzante e protezione con idoneo pavimento

- Canali di gronda, discendenti pluviali e scossaline in rame di spessore minimo 8/10.

- Portoni di ingresso al fabbricato in legno douglas o pitch-pine o similari con vetri antisfondamento.

o

- Portoni di ingresso al fabbricato in alluminio elettrocolorato con taglio termico e vetri antisfondamento

- Impianto videocitofonico.

- Illuminazione di emergenza del vano scala (almeno una lampada per ogni piano) e della eventuale corsia garages

- Pavimentazione di marciapiedi perimetrali, portici, rampe di accesso ai garages corsie scoperte e altri spazi pedonali e condominiali (con blocchetti di cemento, pietra naturale o similari)

- Zoccolatura di protezione perimetrale del fabbricato in pietra, mattoni o simili (solo nel caso di edificio intonacato esternamente)

- Fornitura e posa in opera di una panchina ogni sei alloggi, con minino di una.

 

1.b.2) finitura degli alloggi

Nella tabella sottostante sono descritte le opere di finitura degli alloggi considerate migliorative la cui realizzazione consente di ottenere l’incremento del 2% del costo totale di nuova costruzione (CTN)

- Pavimento in monocottura 40 x 40 cm, con esclusione dei locali di servizio.

o

- Pavimento in listoncini di parquet (lamparquet) in rovere o similari, con esclusione dei locali di servizio.

- Portoncino di ingresso agli alloggi blindato con certificato classe 2

- Illuminazione di emergenza negli alloggi (almeno due lampade )

 

1.c) risparmio energetico

Nella tabella sottostante sono descritte le opere e/o gli impianti che consentono un risparmio energetico la cui realizzazione consente di ottenere l’incremento del 3% del costo totale di nuova costruzione (CTN).

- installazione di pannelli solari termici per produzione integrativa di acqua calda sanitaria, minimo mq. 2 per alloggio

o

- sistemi di captazione solare passiva ( serre solari ecc.)

- installazione di caldaie individuali a condensazione

o

- installazione di sistemi centralizzati di cogenerazione

o

- sistemi di teleriscaldamento

 

1.d) bioarchitettura

Nella tabella sottostante sono descritte le opere e gli elementi di bioarchitettura la cui realizzazione consente di ottenere l’incremento del 3% del costo totale di nuova costruzione (CTN)

- sistemi di raccolta e riutilizzo dell’acqua piovana per uso condominiale

o

- recupero, per uso compatibile, delle acque grigie previa depurazione

o

- sistemi avanzati (fitodepurazione) per il trattamento delle acque di scarico

- sistemi passivi di raffrescamento e controllo luce solare (tetto ventilato, schermatura con verde ecc.)

- sistemi di areazione delle fondazioni per evitare l’eventuale presenza di radon è l’umidità di risalita

o

- permeabilità dei suoli con superficie non inferiore al 50% delle aree condominiali non edificate

 

1.e) barriere architettoniche

Nella tabella sottostante sono descritte le opere che consentono il migliore superamento delle barriere architettoniche da parte di tutti i cittadini, comprese le persone con disabilità, nonché il raggiungimento di uno standard maggiore di quello previsto dalla legge n. 13/89 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e dal D.M. n. 236/89 “prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e delle eliminazioni delle barriere architettoniche”, la cui realizzazione consente di ottenere l’incremento del 6% del costo totale di nuova costruzione (CTN).

- installazione di ascensore in edificio con non più di tre livelli fuori terra

o

- installazione di secondo ascensore in edificio con oltre sei livelli fuori terra

- nel caso di interventi volti alla realizzazione di alloggi destinati alla locazione a canone sociale, il 10% degli alloggi previsti deve essere totalmente accessibile, con un minimo di due alloggi per ciascun intervento.

o

- nel caso di interventi di edilizia agevolata volti alla realizzazione di alloggi da destinare alla locazione o alla vendita almeno un alloggio per ciascun intervento deve essere accessibile.

- visitabilità edifici unifamiliari e plurifamiliari, questi ultimi privi di parti comuni

- totalità delle finestre degli alloggi, con esclusione di quelle dei WC e delle cucine, che consentono la vista all’esterno anche a persone sedute (altezza massima del davanzale dal calpestio cm. 60 ovvero fino a terra)

- totalità delle porte interne degli alloggi con luce netta minima cm 80

- predisposizione di impianto con corrugati e terminali (scatole a muro) sotto traccia per futura installazione di

apparecchiature per il telesoccorso, la domotica ed altri impianti similari

- sistemi di illuminazione automatica degli androni d’ingresso e vano scala.

- Installazione di segnaletica di informazione e sicurezza per persone disabili sensoriali in tutti i piani

- pavimentazione di percorsi, all’interno del lotto, con diverso materiale atto ad indicare ai non vedenti il cammino da compiere

- superamento di tutti i dislivelli presenti nel lotto di pertinenza, oltre che con gli scalini, anche con adeguate rampe di pendenza non superiore al 6%

 

1.f) prevenzione sismica

Tecniche per il controllo passivo delle vibrazioni dovute al sisma basate sulle caratteristiche meccaniche di particolari dispositivi (isolatori sismici, ecc.).

Qualora sia prevista l’adozione di queste particolari tecniche, il costo totale di nuova costruzione (CTN) è incrementato del 5%.

Per gli interventi volti alla costruzione di alloggi da destinare alla locazione a canone sociale ai sensi del titolo IV della L.R. n. 23/03, realizzati da operatori pubblici, è ammesso a finanziamento anche l’importo dell’IVA gravante sui lavori e sugli oneri complementari.

La realizzazione di tutte le opere e gli impianti, nonché la presenza di particolari condizioni e/o sistemi che danno diritto all’incremento del costo totale di nuova costruzione (CTN), come sopra specificato, devono essere certificate dal Direttore dei lavori.

 

2) RECUPERO PRIMARIO

Di seguito sono indicate le opere, gli impianti e/o i sistemi la cui realizzazione consente di ottenere una maggiorazione del costo totale dell'intervento di recupero primario (C.T.P.) determinato all’art. 3 del presente regolamento, nonché le relative percentuali di incremento per ciascuna categoria.

 

2.a) qualità aggiuntiva

Nella tabella sottostante sono descritte le opere considerate migliorative la cui realizzazione consente di ottenere l’incremento del 5% del costo totale di recupero primario (CTP).

- Infisso esterno in douglas o pitch-pine o similari di prima qualità con spessore minimo pari a 55 mm e vetrocamera 6.9.6.

o

- Infisso esterno in alluminio elettrocolorato a giunto aperto con taglio termico e vetrocamera 6.9.6.

- Avvolgibile in PVC pesante rinforzato con armatura metallica.

o

- Avvolgibile in alluminio elettrocolorato.

o

- Persiane ad una o due ante in legno douglas o pitch-pine o similari o in alluminio elettrocolorato.

- in caso di tetto piano la copertura deve essere realizzata: con un primo strato di membrana impermeabilizzante, isolante termico, ulteriore doppio strato di membrana impermeabilizzante e protezione con idoneo pavimento.

- Canali di gronda, discendenti pluviali e scossaline in rame di spessore minimo 8/10

- Portoni di ingresso al fabbricato in legno douglas o pitch-pine o similari con vetri antisfondamento.

o

- Portoni di ingresso al fabbricato in alluminio elettrocolorato con taglio termico e vetri antisfondamento

- Impianto videocitofonico.

- Illuminazione di emergenza del vano scala (almeno una lampada per ogni piano) e della corsia garage.

 

2.b) risparmio energetico

Nella tabella sottostante sono descritte le opere e/o gli impianti che consentono un risparmio energetico la cui realizzazione consente di ottenere l’incremento del 3% del costo totale di recupero primario (CTP).

- installazione di pannelli solari termici per produzione integrativa di acqua calda sanitaria, minimo mq. 2 per alloggio

o

- sistemi di captazione solare passiva ( serre solari ecc.)

- installazione di sistemi centralizzati di cogenerazione

 

2.c) bioarchitettura

Nella tabella sottostante sono descritte le opere e gli elementi di bioarchitettura la cui realizzazione consente di ottenere l’incremento del 5% del costo totale di recupero primario (CTP)

- sistemi di raccolta e riutilizzo dell’acqua piovana per uso condominiale

o

- recupero, per uso compatibile, delle acque grigie, previa depurazione

o

- sistemi avanzati (fitodepurazione) per il trattamento delle acque di scarico

- sistemi passivi di raffrescamento e controllo luce solare (tetto ventilato, schermatura con verde ecc.)

o

- permeabilità dei suoli con superficie non inferiore al 50% delle aree condominiali non edificate

 

2.d) barriere architettoniche

Nella tabella sottostante sono descritte le opere che consentono il migliore superamento delle barriere architettoniche da parte di tutti i cittadini, comprese le persone con disabilità, nonché il raggiungimento di uno standard maggiore di quello previsto dalla legge n. 13/89 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e dal D.M. n. 236/89 “prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e delle eliminazioni delle barriere architettoniche”, la cui realizzazione consente di ottenere l’incremento del 6% del costo totale di recupero primario (CTP).

- installazione ex novo di ascensore .

o

- installazione di piattaforma elevatrice, nel caso in cui non sia tecnicamente possibile montare l’ascensore.

Accessibilità di almeno un alloggio per ciascun intervento

- predisposizione di impianto condominiale con corrugati e terminali (scatole a muro) sotto traccia per futura installazione di apparecchiature per il telesoccorso, la domotica ed altri impianti similari

- sistemi di illuminazione automatica degli androni d’ingresso e del vano scala

Installazione di segnaletica di informazione e sicurezza per persone disabili sensoriali in tutti i piani.

- pavimentazione dei percorsi condominiali con diverso materiale atto ad indicare ai non vedenti il cammino da compiere

- superamento di tutti i dislivelli presenti nelle aree e spazi condominiali, oltre che con gli scalini, anche con adeguate rampe di pendenza non superiore al 6%.

 

2.e) ulteriore maggiorazione

Qualora l’edificio presenti almeno una delle seguenti condizioni:

- vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. parte II, Titolo I;

- ubicazione in zona A del P.r.g.;

- origine storica così come definito dall’art. 2, comma 2, lettera a), del regolamento tipo del recupero edilizio adottato con DGR n. 1066 del 28/7/1999;

o vengano eseguite opere di adeguamento sismico, così come definite dal punto C.9.1. del D.M. 16/01/1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica”;

il costo totale di recupero primario (CTP) è incrementato del 5%.

 

3) RECUPERO SECONDARIO

Di seguito sono indicate le opere, gli impianti e/o i sistemi la cui realizzazione consente di ottenere una maggiorazione del costo totale dell'intervento di recupero secondario (C.T.S.) determinato all’art. 4 del presente regolamento, nonché le relative percentuali di incremento per ciascuna categoria.

 

3.a) qualità aggiuntiva

Nella tabella sottostante sono descritte le opere considerate migliorative la cui realizzazione consente di ottenere l’incremento del 3% del costo totale di recupero secondario (CTS)

- Pavimento in monocottura 40 x 40 cm. con esclusione dei locali di servizio

o

- Pavimento in piastrelle di cotto prelivegato o da levigare

o

- Pavimento in listoncini di parquet (lamparquet) in rovere o similari, con esclusione dei locali di servizio

- Portoncino di ingresso agli alloggi blindato con certificato classe 2

- Illuminazione di emergenza negli alloggi (almeno due lampade )

 

3.b) risparmio energetico

Nella tabella sottostante sono descritte le opere e/o gli impianti che consentono un risparmio energetico la cui realizzazione consente di ottenere l’incremento del 3% del costo totale di recupero secondario (CTS) l

- installazione di caldaie individuali a condensazione

- sistemi di riscaldamento a basse temperature (a pavimento o a parete)

 

3.c) bioarchitettura

Di seguito sono indicate le opere e gli elementi di bioarchitettura la cui realizzazione consente di ottenere l’incremento del 2% del costo totale di recupero secondario (CTS)

- utilizzo, per le finiture interne, di materiali di origine naturale senza la presenza di additivi o sostanze inquinanti l’ambiente

- permeabilità al vapore e alta traspirabilità di materiali isolanti, intonaci e vernici

 

3.d) barriere architettoniche

Di seguito sono elencate le opere che consentono il migliore superamento delle barriere architettoniche da parte di tutti i cittadini, comprese le persone con disabilità, nonché il raggiungimento di uno standard maggiore di quello previsto dalla legge n. 13/89 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e dal D.M. n. 236/89 “prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e delle eliminazioni delle barriere architettoniche”, la cui realizzazione consente di ottenere l’incremento del 2% del costo totale di recupero secondario (CTS).

- Almeno una finestra per ogni alloggio deve consentire la vista all’esterno, di un punto significativo, anche a persone sedute (altezza massima del davanzale dal calpestio cm. 60 ovvero fino a terra), ove possibile

- totalità delle porte interne degli alloggi con luce netta minima cm 80

- predisposizione, all’interno degli alloggi, di impianto con corrugati e terminali (scatole a muro) sotto traccia per futura installazione di apparecchiature per il telesoccorso, la domotica ed altri impianti similari

 

3.e) ulteriore maggiorazione

Qualora l’edificio presenti almeno una delle seguenti condizioni:

- vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, parte II, Titolo I;

- ubicazione in zona A del P.r.g.;

- origine storica così come definito dall’art. 2, comma 2, lettera a), del regolamento tipo del recupero edilizio adottato con DGR n. 1066 del 28/7/1999;

il costo totale di recupero secondario (CTS) è incrementato del 3%.

Per gli interventi volti al recupero o all’acquisto e recupero di alloggi da destinare alla locazione a canone sociale ai sensi del titolo IV della L.R. n. 23/03, realizzati da operatori pubblici, Il costo totale di recupero (CTR), determinato ai sensi degli artt. 5 o 6 del presente regolamento, è incrementato dell’importo dell’IVA gravante sui lavori e sugli oneri complementari.

La realizzazione di tutte le opere e gli impianti, nonché la presenza di particolari condizioni e/o sistemi che danno diritto all’incremento del costo totale di recupero primario (CTP) e/o secondario (CTS), come sopra specificato, devono essere certificate dal Direttore dei lavori.

 

4) MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Di seguito sono indicate le opere, gli impianti e/o i sistemi la cui realizzazione consente di ottenere una maggiorazione del costo totale dell'intervento di manutenzione straordinaria (C.T.M.) determinato all’art. 7 del presente regolamento, nonché le relative percentuali di incremento per ciascuna categoria.

 

4.a) qualità aggiuntiva

Nella tabella sottostante sono descritte le opere considerate migliorative la cui realizzazione consente di ottenere l’incremento del 5% del costo totale di manutenzione straordinaria (C.T.M.)

- Infisso esterno in douglas o pitch-pine o similari di prima qualità con spessore minimo pari a 55 mm e vetrocamera 6.9.6.

o

- Infisso esterno in alluminio elettrocolorato a giunto aperto con taglio termico e vetrocamera 6.9.6.

- Avvolgibile in PVC pesante rinforzato con armatura metallica.

o

- Avvolgibile in alluminio elettrocolorato.

o

- Persiane ad una o due ante in legno douglas o pitch-pine o similari o in alluminio elettrocolorato.

- in caso di tetto piano la copertura deve essere realizzata: con un primo strato di membrana impermeabilizzante, isolante termico, ulteriore doppio strato di membrana impermeabilizzante e protezione con idoneo pavimento.

- Canali di gronda, discendenti pluviali e scossaline in rame di spessore minimo 8/10

- Portoni di ingresso al fabbricato in legno douglas o pitch-pine o similari con vetri antisfondamento.

o

- Portoni di ingresso al fabbricato in alluminio elettrocolorato con taglio termico e vetri antisfondamento

- Impianto videocitofonico.

- Illuminazione di emergenza del vano scala (almeno una lampada per ogni piano) e della corsia garage.

- Pavimento in monocottura 40 x 40 cm. con esclusione dei locali di servizio

o

- Pavimento in piastrelle di cotto prelivegato o da levigare

o

- Pavimento in listoncini di parquet (lamparquet) in rovere o similari, con esclusione dei locali di servizio

- Portoncino di ingresso agli alloggi blindato con certificato classe 2

- Illuminazione di emergenza negli alloggi (almeno due lampade )

 

4.b) risparmio energetico

Nella tabella sottostante sono descritte le opere e/o gli impianti che consentono un risparmio energetico la cui realizzazione consente di ottenere l’incremento del 3% del costo totale di manutenzione straordinaria (C.T.M.).

- installazione di pannelli solari termici per produzione integrativa di acqua calda sanitaria, minimo mq. 2 per alloggio

o

- sistemi di captazione solare passiva ( serre solari ecc.)

- installazione di sistemi centralizzati di cogenerazione

o

- installazione di caldaie individuali a condensazione

- sistemi di riscaldamento a basse temperature (a pavimento o a parete)

 

4.c) bioarchitettura

Nella tabella sottostante sono descritte le opere e gli elementi di bioarchitettura la cui realizzazione consente di ottenere l’incremento del 5% del costo totale di manutenzione straordinaria (C.T.M.).

- sistemi di raccolta e riutilizzo dell’acqua piovana per uso condominiale

o

- recupero, per uso compatibile, delle acque grigie, previa depurazione

o

- sistemi avanzati (fitodepurazione) per il trattamento delle acque di scarico

- sistemi passivi di raffrescamento e controllo luce solare (tetto ventilato, schermatura con verde ecc.)

- permeabilità dei suoli con superficie non inferiore al 50% delle aree condominiali non edificate

- utilizzo, per le finiture interne, di materiali di origine naturale senza la presenza di additivi o sostanze inquinanti l’ambiente

- permeabilità al vapore e alta traspirabilità di materiali isolanti, intonaci e vernici

 

4.d) barriere architettoniche

Nella tabella sottostante sono descritte le opere che consentono il migliore superamento delle barriere architettoniche da parte di tutti i cittadini, comprese le persone con disabilità, nonché il raggiungimento di uno standard maggiore di quello previsto dalla legge n. 13/89 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e dal D.M. n. 236/89 “prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e delle eliminazioni delle barriere architettoniche”, la cui realizzazione consente di ottenere l’incremento del 6% del costo totale di manutenzione straordinaria (C.T.M.)

- installazione ex novo di ascensore .

o

- installazione di piattaforma elevatrice, nel caso in cui non sia tecnicamente possibile montare l’ascensore.

- Accessibilità di almeno un alloggio per ciascun intervento

- predisposizione di impianto condominiale con corrugati e terminali (scatole a muro) sotto traccia per futura installazione di apparecchiature per il telesoccorso, la domotica ed altri impianti similari

- sistemi di illuminazione automatica degli androni d’ingresso e del vano scala

Installazione di segnaletica di informazione e sicurezza per persone disabili sensoriali in tutti i piani.

- pavimentazione dei percorsi condominiali con diverso materiale atto ad indicare ai non vedenti il cammino da compiere

- superamento di tutti i dislivelli presenti nelle aree e spazi condominiali, oltre che con gli scalini, anche con adeguate rampe di pendenza non superiore al 6%.

- Almeno una finestra per ogni alloggio deve consentire la vista all’esterno, di un punto significativo, anche a persone sedute (altezza massima del davanzale dal calpestio cm. 60 ovvero fino a terra), ove possibile

- totalità delle porte interne degli alloggi con luce netta minima cm 80

- predisposizione, all’interno degli alloggi, di impianto con corrugati e terminali (scatole a muro) sotto traccia per futura installazione di apparecchiature per il telesoccorso, la domotica ed altri impianti similari

 

4.e) ulteriore maggiorazione

Qualora l’edificio presenti almeno una delle seguenti condizioni:

- vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, parte II, Titolo I;

- ubicazione in zona A del P.r.g.;

- origine storica così come definito dall’art. 2, comma 2, lettera a), del regolamento tipo del recupero edilizio adottato con DGR n. 1066 del 28/7/1999;

il costo totale di manutenzione straordinaria (C.T.M.) è incrementato del 5%

Per gli interventi volti alla manutenzione straordinaria di alloggi da destinare alla locazione a canone sociale ai sensi del titolo IV della L.R. n. 23/03, realizzati da operatori pubblici, è ammesso a finanziamento anche l’importo dell’IVA gravante sui lavori e sugli oneri complementari.

La realizzazione di tutte le opere e gli impianti, nonché la presenza di particolari condizioni e/o sistemi che danno diritto all’incremento del costo totale di manutenzione straordinaria (CTM), come sopra specificato, devono essere certificate dal Direttore dei lavori.