§ 4.2.14 - L.R. 11 gennaio 1979, n. 1.
Norme per il finanziamento dei piani di recupero di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.2 edilizia e lavori pubblici
Data:11/01/1979
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Lo stanziamento disposto dalla legge regionale 24 agosto 1978, n. 45, può essere utilizzato anche per il finanziamento dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente previsti dall'art. 28 [...]
Art. 2.  Ai piani di recupero del patrimonio edilizio esistente si applica la disciplina di cui agli artt. 3, 5, primo comma, 6 e 7, primo comma della legge regionale 24 agosto 1978, n. 45.
Art. 3.  I progetti esecutivi di cui alla lett. c) dell'art. 2 della legge regionale 24 agosto 1978, n. 45, devono concernere il restauro e il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia di [...]
Art. 4.  (Omissis).
Art. 5.  (Omissis).
Art. 6.  Gli interventi di cui all'art. 8 della legge regionale 24 agosto 1978, n. 45, possono concernere il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione anche di singoli immobili.


§ 4.2.14 - L.R. 11 gennaio 1979, n. 1. [1]

Norme per il finanziamento dei piani di recupero di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 agosto 1978, n. 45.

(B.U. n. 3 del 17 gennaio 1979).

 

Art. 1. Lo stanziamento disposto dalla legge regionale 24 agosto 1978, n. 45, può essere utilizzato anche per il finanziamento dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente previsti dall'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

 

     Art. 2. Ai piani di recupero del patrimonio edilizio esistente si applica la disciplina di cui agli artt. 3, 5, primo comma, 6 e 7, primo comma della legge regionale 24 agosto 1978, n. 45.

     Per piani di recupero del patrimonio edilizio esistente riguardanti singoli immobili o complessi edilizi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 4, 5 secondo comma e 7 secondo comma.

 

     Art. 3. I progetti esecutivi di cui alla lett. c) dell'art. 2 della legge regionale 24 agosto 1978, n. 45, devono concernere il restauro e il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia di immobili di proprietà degli Enti locali.

 

     Art. 4. (Omissis).

 

     Art. 5. (Omissis).

 

     Art. 6. Gli interventi di cui all'art. 8 della legge regionale 24 agosto 1978, n. 45, possono concernere il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione anche di singoli immobili.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 22.