§ 4.1.48 - L.R. 20 dicembre 2000, n. 38.
Agevolazioni nel calcolo dei parametri urbanistici per il miglioramento del comfort ambientale e del risparmio energetico negli edifici.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:20/12/2000
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Extra spessori murari).
Art. 3.  (Soluzioni di architettura bioclimatica: calcolo di volumi e superfici).
Art. 4.  (Efficacia delle norme).


§ 4.1.48 - L.R. 20 dicembre 2000, n. 38. [1]

Agevolazioni nel calcolo dei parametri urbanistici per il miglioramento del comfort ambientale e del risparmio energetico negli edifici.

(B.U. n. 67 del 27 dicembre 2000).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Obiettivo della presente legge regionale è la diffusione di soluzioni tecniche passive che contribuiscano al miglioramento del comfort ambientale degli edifici, al risparmio energetico ed alla riduzione delle emissioni inquinanti nell'ambiente.

 

     Art. 2. (Extra spessori murari).

     1. Ai fini del calcolo della volumetria urbanistica e della superficie coperta di un edificio, si assumono come non computabili i seguenti extra spessori:

     a) la parte delle murature d'ambito esterno, siano esse pareti portanti o tamponature, che ecceda i cm. trenta di spessore al finito. La porzione di muratura non inclusa nel calcolo della volumetria non può comunque superare lo spessore massimo di cm. trenta e la sezione muraria nel suo complesso non può includere intercapedini vuote eccedenti cm. cinque di spessore. Nel caso di "pareti ventilate" è ammissibile una intercapedine vuota di spessore fino a cm. venti. Finalità e funzionalità della parete ventilata vanno dimostrate in una specifica relazione redatta da un tecnico competente;

     b) la porzione superiore e non strutturale dei solai interpiano eccedente gli otto cm. di spessore, fino ad un extra spessore massimo di quindici cm.

     2. Con riferimento agli interventi di cui alla lett. b) del comma 1 gli extra spessori ammessi non rientrano neanche nel calcolo per la determinazione delle altezze massime ammesse per i fabbricati, nei limiti previsti all'art. 4.

     3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sia agli edifici di nuova costruzione che agli interventi edilizi su edifici esistenti, previsti alle lett. b), c), d), e) del comma 1 dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

 

     Art. 3. (Soluzioni di architettura bioclimatica: calcolo di volumi e superfici).

     1. Ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche di un edificio destinato ad uso residenziale o ricettivo, sono esclusi dal computo le seguenti superfici e volumi finalizzati espressamente all'ottenimento di comfort ambientale e risparmio energetico attraverso il miglioramento della coibentazione e la captazione diretta dell'energia solare:

     a) verande e serre solari non riscaldate disposte nei fronti da sudest a sudovest con funzione di captazione solare che abbiano la superficie esterna, riferita a pareti e copertura, vetrata per almeno il settanta per cento. Il volume delle serre non può superare il venti per cento del volume riscaldato dell'edificio;

     b) spazi collettivi interni coperti o racchiusi da vetrate quali corti chiuse, spazi condominiali coperti e climatizzati naturalmente, progettati al fine di migliorare il microclima del complesso edilizio, con incidenza fino ad un massimo pari al venticinque per cento del totale della superficie coperta dell'intero fabbricato;

     c) pergole aperte con manto in essenze vegetali a foglia caduca collocate a ridosso delle facciate del fabbricato non esposte a nord.

     2. La finalità e la funzionalità dei volumi elencati al comma 1 devono essere dimostrate in una specifica relazione, firmata da un tecnico, contenente il calcolo dell'energia risparmiata attraverso la realizzazione dell'opera, nonché la verifica del benessere termoigrometrico durante tutto l'arco dell'anno.

 

     Art. 4. (Efficacia delle norme).

     1. I Comuni provvedono all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici e delle proprie normative edilizie alle norme della presente legge.

     2. In attesa dell'adeguamento di cui al comma 1 le norme della presente legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie dei Comuni, fatto salvo comunque il rispetto di eventuali limiti imposti dall'esistenza di specifici vincoli storici, ambientali e paesistici nonché di norme igienico sanitarie.

     3. Le norme della presente legge si applicano anche ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 e nella determinazione degli standard urbanistici di cui al D.M. 2 aprile 1968.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 57 della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1.