§ 4.1.28 - L.R. 11 agosto 1983, n. 34.
Formazione dell'elenco regionale di esperti in beni ambientali ed assetto del territorio.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:11/08/1983
Numero:34


Sommario
Art. 1.  La Regione provvede alla istituzione di un elenco regionale di esperti in beni ambientali e assetto del territorio.
Art. 2.  Nell'elenco regionale degli esperti in beni ambientali e assetto del territorio, possono essere iscritti:
Art. 3.  La inclusione del suddetto elenco, su richiesta degli interessati, è disposta da una commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta come segue:
Art. 4.  Sono altresì iscritti nell'elenco regionale degli esperti coloro che, risultando già iscritti nell'Albo nazionale ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507, presentino domanda nei [...]
Art. 5.  L'elenco regionale degli esperti è formato dalla Giunta regionale ed è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 6.  Alla formazione del primo elenco degli esperti la Giunta regionale provvede entro tre mesi dalla nomina della commissione di cui al precedente art. 3, sulla base delle domande presentate entro due [...]
Art. 7.  Ai membri della commissione di cui al precedente art. 3 - estranei all'Amministrazione regionale - è corrisposto, per ogni giornata di seduta, lo stesso trattamento economico previsto per i [...]


§ 4.1.28 - L.R. 11 agosto 1983, n. 34. [1]

Formazione dell'elenco regionale di esperti in beni ambientali ed assetto del territorio.

(B.U. n. 54 del 18 agosto 1983).

 

Art. 1. La Regione provvede alla istituzione di un elenco regionale di esperti in beni ambientali e assetto del territorio.

     I Comuni, i Consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40; le Comunità montane e la Regione sceglieranno preferenzialmente gli esperti necessari per la costituzione delle commissioni di cui agli artt. 3, 6 e 8 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 tra gli iscritti nel suddetto elenco regionale.

 

     Art. 2. Nell'elenco regionale degli esperti in beni ambientali e assetto del territorio, possono essere iscritti:

     a) laureati in architettura, urbanistica, ingegneria, geologia, agraria e docenti abilitati nell'insegnamento della storia dell'arte, con almeno 5 anni di servizio di ruolo nella amministrazione dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici;

     b) laureati in architettura, urbanistica, ingegneria, geologia, agraria iscritti da almeno 5 anni ai relativi albi professionali.

 

     Art. 3. La inclusione del suddetto elenco, su richiesta degli interessati, è disposta da una commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta come segue:

     - un membro della Giunta regionale, o suo delegato, con funzioni di presidente;

     - tre funzionari di livello VIII, designati dalla Giunta regionale;

     - tre membri eletti dal Consiglio regionale nell'ambito degli appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 2.

     Esercita le mansioni di segretario un funzionario amministrativo del Dipartimento per l'assetto del territorio.

     Avverso il disposto della commissione di cui al primo comma è ammesso ricorso amministrativo al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco.

     Per essere iscritti nell'elenco regionale gli interessati devono presentare alla Regione - Dipartimento per l'assetto del territorio - i seguenti documenti:

     1) domanda diretta alla Regione dell'Umbria con le indicazioni delle generalità e della residenza;

     2) documentato curriculum professionale da cui risultino anche eventuali rapporti di dipendenza e/o collaborazione con enti sia pubblici che privati;

     3) attestato di servizio con la descrizione delle mansioni svolte per i dipendenti da pubbliche amministrazioni;

     4) certificato di iscrizione all'Albo professionale;

     5) dichiarazione di non avere condanne penali.

 

     Art. 4. Sono altresì iscritti nell'elenco regionale degli esperti coloro che, risultando già iscritti nell'Albo nazionale ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507, presentino domanda nei termini previsti dalla presente legge, allegando idonea documentazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici.

 

     Art. 5. L'elenco regionale degli esperti è formato dalla Giunta regionale ed è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno.

     L'elenco è tenuto presso il Dipartimento per l'assetto del territorio.

 

     Art. 6. Alla formazione del primo elenco degli esperti la Giunta regionale provvede entro tre mesi dalla nomina della commissione di cui al precedente art. 3, sulla base delle domande presentate entro due mesi dal termine predetto.

 

     Art. 7. Ai membri della commissione di cui al precedente art. 3 - estranei all'Amministrazione regionale - è corrisposto, per ogni giornata di seduta, lo stesso trattamento economico previsto per i componenti della Commissione regionale di controllo sugli atti degli Enti locali.

     All'onere relativo si farà fronte con lo stanziamento annuale del cap. 560 della parte spesa del bilancio regionale.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 57 della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1.