§ 3.2.103 - Decisione 26 aprile 1999, n. 297.
Decisione n. 1999/297/CE del Consiglio volta a istituire un'infrastruttura di informazione statistica comunitaria riguardante l'industria e i [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.2 interventi settoriali
Data:26/04/1999
Numero:297


Sommario
Art. 1.  Obiettivo.
Art. 2.  Azioni statistiche specifiche.
Art. 3.  Attuazione.
Art. 4. 
Art. 5.  Relazione.
Art. 6.  Risorse di bilancio.
Art. 7.  Durata.
Art. 8.      La presente decisione è destinata agli Stati membri


§ 3.2.103 - Decisione 26 aprile 1999, n. 297.

Decisione n. 1999/297/CE del Consiglio volta a istituire un'infrastruttura di informazione statistica comunitaria riguardante l'industria e i mercati dell'audiovisivo e dei settori connessi.

(G.U.C.E. 5 maggio 1999, n. L 117).

 

 

Art. 1. Obiettivo.

     Obiettivo della presente decisione è creare l'infrastruttura di informazione statistica necessaria allo sviluppo e all'attuazione di una politica comunitaria concernente l'industria e i mercati dell'audiovisivo e dei settori connessi.

 

     Art. 2. Azioni statistiche specifiche.

     L'obiettivo di cui all'articolo 1 è attuato mediante azioni statistiche specifiche, ai sensi del regolamento (CE) n. 322/97, con le seguenti modalità:

     1) da parte delle autorità nazionali:

     a) analisi e valutazione della richiesta di dati statistici sul settore audiovisivo (statistiche sulle imprese, le funzioni e i prodotti) provenienti dagli utenti (istituzioni comunitarie, amministrazioni nazionali, organismi nazionali settoriali, organizzazioni internazionali, operatori economici) e degli effetti sulle imprese, in particolare sulle PMI, della raccolta di dati statistici nel settore audiovisivo;

     b) analisi dei dati statistici esistenti (statistiche sulle imprese, le funzioni e i prodotti), nonché delle loro fonti;

     c) trasmissione annuale a Eurostat dei dati statistici già disponibili o accessibili presso le autorità nazionali competenti (statistiche sulle imprese, le funzioni e i prodotti);

     d) partecipazione su base volontaria alla realizzazione di studi pilota volti a provare concretamente i lavori metodologici (statistiche sulle imprese, le funzioni e i prodotti) e a promuovere l'attuazione di una statistica comunitaria;

     2) da parte di Eurostat:

     a) preparazione di un quadro metodologico istituzionale e funzionale a livello comunitario (statistiche sulle imprese, le funzioni e i prodotti);

     b) creazione di una base di dati sulle statistiche trasmesse, secondo quanto previsto dal paragrafo 1 c), nonché sui dati ottenuti dalle organizzazioni internazionali;

     c) raffronto dei sistemi statistici esistenti negli Stati membri e in alcuni paesi terzi, in particolare negli Stati in fase di preadesione;

     d) valutazione della pertinenza e dei bisogni futuri in campo statistico nel settore audiovisivo, soprattutto in termini di dati necessari per elaborare e seguire le politiche dell'occupazione, della formazione e delle pari opportunità.

 

     Art. 3. Attuazione.

     Le misure necessarie all'attuazione delle azioni statistiche specifiche di cui all'articolo 2 vengono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 4.

 

     Art. 4. [1]

     1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, in prosieguo denominato "Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 5. Relazione.

     La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione interlocutoria e una relazione finale sull'attuazione delle azioni di cui all'articolo 2. Tale relazione interlocutoria dovrebbe essere redatta entro due anni e mezzo dall'entrata in vigore della presente decisione. La relazione finale è presentata entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente decisione.

Tali relazioni esamineranno tra l'altro la pertinenza della raccolta di dati statistici nel settore audiovisivo alla luce delle priorità fissate per il programma statistico comunitario 1998[hyphen]2002 nonché le risorse disponibili sia per Eurostat che per gli uffici nazionali di statistica. A seguito di tali relazioni, la Commissione può proporre le modifiche eventualmente necessarie a migliorare il funzionamento della presente decisione.

 

     Art. 6. Risorse di bilancio.

     Gli stanziamenti da destinare all'attuazione delle azioni di cui all'articolo 2 saranno fissati dall'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale.

 

     Art. 7. Durata.

     La presente decisione scade cinque anni dopo la sua adozione.

 

     Art. 8.

     La presente decisione è destinata agli Stati membri.

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1882/2003.