§ 3.1.155 - Decisione 26 febbraio 2009, n. 163.
Decisione n. 2009/163/CE della Commissione, recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.1 questioni generali
Data:26/02/2009
Numero:163


Sommario
Art. 1. L’allegato della decisione n. 1999/217/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 3.1.155 - Decisione 26 febbraio 2009, n. 163.

Decisione n. 2009/163/CE della Commissione, recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari

(G.U.U.E. 27 febbraio 2009, n. L 55)

 

[notificata con il numero C(2009) 1222]

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari [1], in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 2232/96 stabilisce la procedura per l’istituzione di norme relative alle sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari. Detto regolamento dispone l’adozione di un repertorio delle sostanze aromatizzanti ("il repertorio") in seguito alla notifica, da parte degli Stati membri, di un elenco delle sostanze aromatizzanti che possono essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari commercializzate sul loro territorio e in base a un esame di tale notifica da parte della Commissione.

 

(2) Inoltre, il regolamento (CE) n. 2232/96 prevede un programma di valutazione delle sostanze aromatizzanti contenute nel repertorio ("il programma di valutazione") finalizzato a controllare se tali sostanze siano conformi ai criteri generali fissati per il loro uso dall’allegato al regolamento stesso. Il regolamento (CE) n. 2232/96 prevede che le persone responsabili per la commercializzazione delle sostanze aromatizzanti inoltrino alla Commissione i dati necessari per la valutazione delle stesse. Il regolamento stabilisce anche che, dopo il completamento del programma di valutazione, sia adottato l’elenco delle sostanze aromatizzanti di cui va autorizzato l’uso, escludendo tutte le altre.

 

(3) Con la decisione 1999/217/CE [2] la Commissione ha adottato, in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96, un repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari.

 

(4) Il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione, del 18 luglio 2000, che stabilisce le misure necessarie per l’adozione di un programma di valutazione in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio [3], dispone che la persona responsabile della commercializzazione di determinate sostanze aromatizzanti contenute nel repertorio fornisca alcune informazioni al fine di consentire la valutazione della sostanza.

 

(5) Per 148 sostanze non sono state presentate informazioni e la Commissione non è stata informata sull’intenzione di fornirne ulteriormente. Ne consegue che tali sostanze non possono essere valutate per quanto riguarda la loro conformità ai criteri generali per l’uso delle sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96. È quindi opportuno cancellare tali sostanze dal repertorio.

 

(6) In applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 e della raccomandazione 98/282/CE della Commissione, del 21 aprile 1998, concernente le modalità secondo le quali gli Stati membri nonché i paesi firmatari dell’accordo sullo Spazio economico europeo devono garantire la tutela della proprietà intellettuale per quanto riguarda lo sviluppo e la fabbricazione delle sostanze aromatizzanti contemplate dal regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio [4], lo Stato membro notificante ha richiesto per alcune sostanze che esse vengano registrate in modo tale da tutelare i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante.

 

(7) La tutela per tali sostanze, elencate nella parte B del repertorio, è limitata a un periodo massimo di cinque anni dalla data di ricevimento della notifica. Tale periodo è ora scaduto per le 4 sostanze rimanenti e che dovrebbero essere quindi trasferite alla parte A del repertorio.

 

(8) La decisione 1999/217/CE deve essere modificata di conseguenza.

 

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

L’allegato della decisione n. 1999/217/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

 

[1] GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1.

 

[2] GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1.

 

[3] GU L 180 del 19.7.2000, pag. 8.

 

[4] GU L 127 del 29.4.1998, pag. 32.

 

 

ALLEGATO

(Omissis)