§ 3.1.119 – Decisione 7 aprile 2004, n. 357.
Decisione n. 2004/357/CE della Commissione recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.1 questioni generali
Data:07/04/2004
Numero:357


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 3.1.119 – Decisione 7 aprile 2004, n. 357.

Decisione n. 2004/357/CE della Commissione recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 20 aprile 2004, n. L 113).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari, modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2232/96 stabilisce la procedura per l'istituzione di norme relative alle sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari. Detto regolamento dispone l'adozione di un repertorio delle sostanze aromatizzanti («il repertorio») in seguito alla notifica, da parte degli Stati membri, di un elenco delle sostanze aromatizzanti che possono essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari commercializzate sul loro territorio e in base a un esame di tale notifica da parte della Commissione.

     (2) Inoltre, il regolamento (CE) n. 2232/96 prevede un programma di valutazione delle sostanze aromatizzanti contenute nel repertorio («il programma di valutazione») finalizzato a controllare se tali sostanze siano conformi ai criteri generali fissati per il loro uso dall'allegato al regolamento stesso. Il regolamento (CE) n. 2232/96 prevede che le persone responsabili per la commercializzazione delle sostanze aromatizzanti inoltrino alla Commissione i dati necessari per la valutazione delle stesse. Il regolamento stabilisce anche che, dopo il completamento del programma di valutazione, sia adottato l'elenco delle sostanze aromatizzanti di cui va autorizzato l'uso, escludendo tutte le altre.

     (3) In conformità del regolamento (CE) n. 2232/96, la decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da ultimo dalla decisione 2002/113/CE, ha adottato un repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzante nei o sui prodotti alimentari.

     (4) Il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione, del 18 luglio 2000, che stabilisce le misure necessarie per l'adozione di un programma di valutazione in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, dispone che la persona responsabile della commercializzazione di determinate sostanze aromatizzanti contenute nel repertorio fornisca alcune informazioni al fine di consentire la valutazione della sostanza.

     (5) Il regolamento (CE) n. 622/2002 della Commissione, dell'11 aprile 2002, che stabilisce termini per la presentazione delle informazioni per la valutazione di sostanze aromatizzanti a struttura chimica definita utilizzate nei o sui prodotti alimentari, ha stabilito termini per la presentazione delle informazioni per la valutazione delle sostanze aromatizzanti come da regolamento (CE) n. 1565/2000. Tuttavia, per un certo numero di sostanze per le quali era stato fissato il termine del 31 dicembre 2002, non è stata fornita alcuna informazione, né è stata comunicata alla Commissione l'eventuale intenzione di presentare informazioni in seguito. Ne risulta che tali sostanze non possono essere valutate per quanto riguarda la loro conformità ai criteri generali per l'uso delle sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 prima del completamento del programma di valutazione. È quindi opportuno cancellare tali sostanze dal repertorio.

     (6) L'esame delle sostanze aromatizzanti elencate nel repertorio ha evidenziato delle incongruenze a livello dei nomi di alcune sostanze (FL n. 06.100 e FL n. 06.131), nonché di alcuni numeri chimici (FL n. 02.027, FL n. 07.033, FL n. 07.153 e FL n. 09.578). Inoltre, sono stati registrati casi in cui la stessa sostanza figurava nel repertorio sotto nomi chimici diversi (FL n. 02.228 e FL n. 02.027; FL n. 07.221 e FL n. 07.033). Tali incongruenze dovrebbero essere corrette.

     (7) Dall'esame della Commissione è anche emerso che delle diverse forme di chinine soltanto la chinina cloridrato (FL n. 14.011), la chinina monocloridrato diidrato (FL n. 14.155) e il solfato di chinina (FL n. 14.152) sono usate quali sostanze aromatizzanti. Le altre forme di chinina (FL n. 14.146 e FL n. 14.154) dovrebbero pertanto essere cancellate dal repertorio.

     (8) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha concluso, nel suo parere del 26 febbraio 2002, che il N- (4-idrossi-3-metossibenzil)-8-metilnon-6-enammide (capsaicina, FL n. 16.014) è genotossico. La capsaicina è presente in natura in varie specie di Capsicum (ad esempio peperoncini rossi, pepe di cayenna, peperone). L'elevato consumo di peperoncini è stato individuato come un fattore di rischio per i tumori. Anche se l'assunzione massima giornaliera nell'Unione europea è molto al di sotto dei livelli che comportano i tumori, l'aggiunta di capsaicina in quanto tale agli alimenti dovrebbe essere evitata, dal momento che non risulta conforme ai criteri generali per l'utilizzo delle sostanze aromatizzanti di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2232/96. Pertanto, tale sostanza dovrebbe essere cancellata dal repertorio.

     (9) Per due sostanze elencate nel repertorio (CN060 e CN061), lo Stato membro notificante ha ritirato la notifica. Di conseguenza tali sostanze dovrebbero essere cancellate dal repertorio.

     (10) Non è opportuno mantenere il codice confidenziale delle sostanze che altrimenti sono state notificate col loro nome completo e si trovavano sul mercato al momento in cui è stato realizzato il registro.

     (11) L'industria ha fornito informazioni per certe sostanze contrassegnate col numero 4 nella colonna «osservazioni» nella parte A dell'allegato alla decisione 1999/217/CE e per le quali la decisione stessa richiedeva informazioni addizionali. In particolare si è fornita prova del fatto che tali sostanze sono aromatizzanti. Pertanto, l'allegato dovrebbe essere modificato in modo da cancellare il riferimento al numero 4.

     (12) È opportuno apportare una correzione al registro attribuendo un numero FLAVIS ad alcune sostanze che si trovavano sul mercato al momento in cui è stato realizzato il registro, in modo da garantirne il corretto inserimento nel programma di valutazione.

     (13) Gli Stati membri hanno notificato nuove sostanze aromatizzanti da inserire nel programma di valutazione, le quali dunque dovrebbero essere incluse nel repertorio.

     (14) Per alcune sostanze di recente notifica, in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 e della raccomandazione 98/282/CE della Commissione, del 21 aprile 1998, concernente le modalità secondo le quali gli Stati membri nonché i paesi firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo devono garantire la tutela della proprietà intellettuale per quanto riguarda lo sviluppo e la fabbricazione delle sostanze aromatizzanti contemplate dal regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo Stato membro notificante ha richiesto la designazione in modo tale da tutelare i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante. Tali sostanze dovrebbero pertanto essere elencate nella parte B dell'allegato alla decisione 1999/217/CE.

     (15) È pertanto necessario modificare in conformità la decisione 1999/217/CE.

     (16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato della decisione 1999/217/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

(Omissis)