§ 3.1.107 - Regolamento 26 marzo 2001, n. 588.
Regolamento (CE) n. 588/2001 della Commissione recante attuazione, per quanto riguarda la definizione delle variabili, del regolamento (CE) n. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.1 questioni generali
Data:26/03/2001
Numero:588


Sommario
Art. 1.  Definizione delle variabili
Art. 2.  Applicazione delle definizioni
Art. 3.  Informazione sulla conformità alle definizioni
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 3.1.107 - Regolamento 26 marzo 2001, n. 588. [1]

Regolamento (CE) n. 588/2001 della Commissione recante attuazione, per quanto riguarda la definizione delle variabili, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali

(G.U.C.E. 27 marzo 2001, n. L 86)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali, in particolare gli articoli 3 e 17, lettera c),

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1165/98 stabilisce un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull'evoluzione congiunturale del ciclo economico.

     (2) Ai sensi dell'articolo 17, lettera c), del regolamento (CE) n. 1165/98, sono necessarie norme di attuazione concernenti la definizione delle variabili da fornire.

     (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Definizione delle variabili

     Il regolamento (CE) n. 1165/98 specifica nell'allegato A, lettera c), punto 1, nell'allegato B, lettera c), punto 1, nell'allegato C, lettera c), punto 1 e nell'allegato D, lettera c), punto 1, le variabili oggetto delle statistiche congiunturali. Le definizioni delle variabili, gli obiettivi, le caratteristiche e il calcolo degli indici pertinenti figurano nell'allegato.

 

          Art. 2. Applicazione delle definizioni

     Gli Stati membri applicano le definizioni enunciate nell'allegato per la raccolta dei dati statistici di cui al regolamento (CE) n. 1165/98 entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

     Gli Stati membri conformano la definizione dei dati statistici oggetto del regolamento (CE) n. 1165/98 alle definizioni enunciate nell'allegato al più tardi nella prossima revisione dell'anno base di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1165/98.

     Nell'applicare le definizioni enunciate nell'allegato, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per far sì che i dati statistici esistenti oggetto del regolamento (CE) n. 1165/98 siano riveduti, per mezzo di ricalcolo o di stima, per conformarsi a tali definizioni.

     I risultati per una variabile che differiscono di non più dello 0,2% dai risultati di una variabile conforme alle definizioni della variabile enunciate nell'allegato sono considerati conformi.

 

          Art. 3. Informazione sulla conformità alle definizioni

     Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, ogni informazione pertinente sulla conformità dei rispettivi dati statistici alle definizioni enunciate nell'allegato.

 

          Art. 4. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE CARATTERISTICHE DELLE VARIABILI

 

     Variabile 110: Produzione

     L'indice della produzione ha lo scopo di misurare le variazioni del volume della produzione ad intervalli di tempo frequenti e regolari. Esso fornisce una misura dell'evoluzione del volume in valore aggiunto al costo dei fattori per un dato periodo di riferimento.

     L'indice della produzione è una misura teorica a cui devono avvicinarsi le misure pratiche.

     Il valore aggiunto al costo dei fattori corrisponde al fatturato (escluse l'IVA e le altre imposte detraibili direttamente collegate al fatturato), aumentato della produzione immobilizzata e degli altri proventi di gestione, aumentato o diminuito delle variazione delle scorte, diminuito degli acquisti di beni e servizi, delle altre imposte sui prodotti collegati al fatturato ma non detraibili, delle tasse e delle imposte sulla produzione.

     Sono esclusi dal valore aggiunto i proventi e gli oneri classificati come finanziari o straordinari nei conti della società.

     I contributi ai prodotti e alla produzione sono inclusi nel valore aggiunto al costo dei fattori, le imposte sui prodotti e sulla produzione ne sono escluse.

     Il valore aggiunto al costo dei fattori è calcolato "al lordo" delle rettifiche di valore (ad esempio, per tener conto del deprezzamento).

     Nota: le imposte indirette possono essere suddivise in tre gruppi.

     i) Il primo comprende l'IVA e le altre imposte detraibili direttamente collegate al fatturato, da esso escluse. Tali imposte sono riscosse per fasi dall'impresa e sono interamente a carico dell'acquirente finale.

     ii) Il secondo gruppo comprende tutte le altre imposte e tasse sui prodotti che sono 1) collegate al fatturato e non detraibili o 2) imposte sui prodotti non collegate al fatturato. Vi sono incluse le imposte e le tasse sulle importazioni e le imposte sulla produzione, l'esportazione, la vendita, il trasferimento, la locazione o la fornitura di beni o servizi o sul loro uso per l'autoconsumo o per gli investimenti fissi.

     iii) Il terzo gruppo comprende le imposte e le tasse sulla produzione. Si tratta di prelievi obbligatori e senza contropartita, in denaro o in natura, effettuati dalle amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni dell'Unione europea in relazione alla produzione e all'importazione di beni e servizi, all'impiego di manodopera, alla proprietà o all'uso di terreni, fabbricati o altri attivi utilizzati nella produzione, indipendentemente dalle quantità o dal valore dei beni e dei servizi prodotti o venduti.

     La formula teorica di un indice della produzione (Q) è un indice di volume del tipo Laspeyres:

     (Omissis)

     I dati necessari per la compilazione di tale indice non sono, tuttavia, disponibili su base mensile. In pratica, i valori sostitutivi idonei per la continuazione degli indici sono:

     - continuazione con i valori della produzione lorda (al netto dell'inflazione),

     - continuazione con i volumi,

     - continuazione con il fatturato (al netto dell'inflazione),

     - continuazione con il fattore di produzione lavoro,

     - continuazione con il fattore di produzione materie prime,

     - continuazione con il fattore di produzione energia.

     Secondo il metodo di approssimazione utilizzato, l'indice della produzione dovrà tener conto di:

     - variazioni del tipo e della qualità dei prodotti e delle materie prime,

     - variazioni delle scorte di prodotti finiti, servizi e prodotti e in corso di lavorazione,

     - variazioni delle relazioni tecniche input-output (tecniche di trasformazione),

     - servizi connessi al conseguimento di valore aggiunto, quali assemblaggio di unità di produzione, montaggio, installazioni, riparazioni, progettazione, ingegneria, creazione di software.

 

     Variabile 115: Produzione di opere edilizie

     Variabile 116: Produzione di opere civili

     Gli obiettivi e le caratteristiche degli indici per la variabile 110 (produzione) si applicano anche agli indici per le variabili relative alle opere edilizie e civili.

     La distinzione tra produzione di opere edilizie e di opere civili si basa sulla classificazione dei tipi di costruzione (CC). Questi indici hanno lo scopo di mostrare l'evoluzione del valore aggiunto per ciascuna delle due principali sezioni della costruzione, relative alle opere edilizie e alle opere civili. Tali indici sono calcolati assegnando l'informazione di base (produzione al netto dell'inflazione, ore lavorate, autorizzazioni/permessi) ai prodotti della CC e quindi aggregando gli indici dei prodotti al livello di sezione della CC.

 

     Variabile 120: Fatturato

     L'indice del fatturato ha lo scopo di mostrare l'evoluzione del mercato dei beni e dei servizi.

     Il fatturato comprende il totale degli importi fatturati dall'unità d'osservazione durante il periodo di riferimento e corrisponde al valore delle vendite sul mercato dei beni o servizi forniti a terzi.

     Il fatturato comprende tutte le imposte e le tasse gravanti sui beni o servizi fatturati dall'unità, ad eccezione dell'IVA fatturata dall'unità ai suoi clienti e delle imposte detraibili direttamente collegate al fatturato.

     Il fatturato comprende anche tutte le altre spese (trasporto, imballaggio, ecc.) imputate ai clienti, anche se figurano separatamente sulla fattura.

     Gli sconti concessi ai clienti e il valore degli imballaggi restituiti devono essere dedotti. Gli sconti e gli abbuoni concessi ai clienti successivamente, ad esempio alla fine dell'anno, non sono presi in considerazione.

     Non sono comprese nel fatturato le entrate classificate nelle voci altri proventi di gestione, proventi finanziari e proventi straordinari nei conti delle società. Sono esclusi anche i contributi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni o dalle istituzioni dell'Unione europea.

     Secondo questa definizione, le voci generalmente comprese sono:

     - vendite di prodotti manifatturati,

     - vendite di prodotti manifatturati da subfornitori,

     - vendite di beni acquistati per essere rivenduti alle stesse condizioni di acquisto,

     - prestazioni di servizi fatturate,

     - vendite di sottoprodotti,

     - spese di imballaggio e di trasporto fatturate,

     - ore di lavoro fatturate a terzi in regime di subfornitura,

     - operazioni di montaggio, installazione e riparazione fatturate,

     - rate fatturate (pagamenti rateali),

     - sviluppo di software fatturato e licenze di software,

     - vendite di elettricità, gas, calore, vapore e acqua,

     - vendite di rifiuti e materiali di scarto.

     In funzione del trattamento delle entrate classificate nelle voci "altri proventi di gestione, proventi finanziari e proventi straordinari" nei conti delle società, le voci generalmente escluse sono:

     - commissioni,

     - affitti,

     - affitti per unità di produzione e macchine utilizzate da terzi,

     - affitti di abitazione di proprietà della società,

     - canoni di licenza,

     - entrate derivanti dalle strutture per il personale (ad esempio, mense aziendali),

     - fornitura di prodotti e servizi all'interno dell'unità d'osservazione,

     - vendite di terreni e immobilizzazioni,

     - vendite o affitti di beni di proprietà,

     - vendite di azioni,

     - interessi e dividendi,

     - sovvenzioni,

     - altre entrate straordinarie.

     Le voci di cui sopra possono essere incluse se generano fatturato nel principale campo di attività dell'unità d'osservazione.

 

     Variabile 121: Fatturato realizzato sul mercato interno

     Variabile 122: Fatturato realizzato sul mercato non interno

     Gli obiettivi e le caratteristiche degli indici per la variabile 120 (fatturato) si applicano anche agli indici per la distinzione tra fatturato realizzato sul mercato interno e fatturato realizzato sul mercato non interno.

     Gli indici del fatturato interno e non interno richiedono che il fatturato sia suddiviso secondo la prima destinazione del prodotto in base al cambiamento di proprietà (vi siano o no anche corrispondenti movimenti fisici dei beni attraverso le frontiere). La destinazione è determinata dalla residenza del terzo che ha acquistato i beni e i servizi. Il mercato interno è costituito dai terzi residenti nello stesso territorio nazionale dell'unità d'osservazione.

 

     Variabile 123: Volume delle vendite

     Il volume delle vendite rappresenta il valore del fatturato a prezzi costanti e in quanto tale è un indice di quantità. Può essere calcolato come fatturato a prezzi correnti, deflazionato in base al deflatore delle vendite, o come indice di quantità derivato direttamente dalla quantità di beni venduti.

     I dati relativi al volume delle vendite (variabile 123) possono essere utilizzati in luogo del deflatore delle vendite (variabile 330) nell'allegato C (commercio al dettaglio e riparazioni) del regolamento (CE) n. 1165/98.

 

     Variabile 130: Nuovi ordinativi pervenuti

     L'indice dei nuovi ordinativi pervenuti ha lo scopo di mostrare l'evoluzione della domanda di prodotti e servizi come indicazione della produzione futura. Permette anche di stabilire se la domanda proviene dal mercato interno o da quello non interno.

     Un ordinativo è definito come il valore del contratto stipulato tra un produttore ed un terzo in relazione alla fornitura di beni e servizi da parte del produttore. L'ordinativo è accettato se, a giudizio del produttore, vi sono ragioni sufficienti per ritenere valido l'accordo.

     I nuovi ordinativi si riferiscono a beni e servizi che devono essere forniti dall'unità d'osservazione, compresi quelli derivanti da subfornitori.

     Devono essere dedotte dal valore degli ordinativi le seguenti voci:

     - l'IVA e le altre imposte detraibili direttamente collegate al fatturato,

     - gli sconti concessi al momento dell'ordinativo e il valore dell'imballaggio che si prevede sia restituito dopo la consegna delle merci,

     - i contributi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni o dalle istituzioni dell'Unione europea.

     Gli ordinativi di periodi precedenti annullati durante il periodo d'osservazione non devono essere detratti dai nuovi ordinativi ricevuti né l'indice per i periodi precedenti deve essere riveduto per tener conto di tali annullamenti.

     I nuovi ordinativi comprendono tutte le tasse e le imposte sui beni o sui servizi che saranno fatturati dall'unità, ad eccezione dell'IVA e delle altre imposte detraibili direttamente collegate al fatturato.

     Il valore dei nuovi ordinativi comprende anche tutte le altre spese (trasporto, imballaggio, ecc.) imputate ai clienti, anche se tali spese sono fatturate separatamente.

 

     Variabile 131: Nuovi ordinativi pervenuti dal mercato interno

     Variabile 132: Nuovi ordinativi pervenuti dal mercato non interno

     Gli obiettivi e le caratteristiche degli indici per la variabile 130 (nuovi ordinativi pervenuti) si applicano anche agli indici per la distinzione tra nuovi ordinativi pervenuti dal mercato interno e dal mercato non interno.

     Gli indici dei nuovi ordinativi pervenuti dal mercato interno e dal mercato non interno richiedono che i nuovi ordinativi pervenuti siano suddivisi secondo l'origine dell'ordinativo in base al cambiamento di proprietà. L'origine è determinata dalla residenza dei terzi che hanno effettuato l'ordinativo. Il mercato interno è costituito dai terzi residenti nello stesso territorio economico (cfr. la definizione di territorio economico alla fine del presente allegato) dell'unità d'osservazione.

 

     Variabile 135: Nuovi ordinativi pervenuti di opere edilizie

     Variabile 136: Nuovi ordinativi pervenuti di opere civili

     Gli obiettivi e le caratteristiche degli indici per la variabile 130 (nuovi ordinativi pervenuti) si applicano anche agli indici per le variabili relative ai nuovi ordinativi pervenuti di opere edilizie e di opere civili.

     La suddivisione dei nuovi ordinativi pervenuti tra opere edilizie e opere civili è basata sulla classificazione dei tipi di costruzione (CC). Questi indici hanno lo scopo di mostrare le possibilità future di produzione per ciascuna delle due principali sezioni della costruzione, le opere edilizie e le opere civili. Tali indici sono calcolati assegnando le informazioni di base sugli ordinativi ai prodotti della CC e quindi aggregando gli indici dei prodotti al livello di sezione della CC.

 

     Variabile 210: Numero di persone occupate

     L'indice del numero di persone occupate ha lo scopo di mostrare l'evoluzione dell'occupazione nell'industria, nella costruzione e nei servizi.

     Il numero di persone occupate corrisponde al numero totale delle persone che lavorano nell'unità d'osservazione (compresi i proprietari che esercitano un'attività, gli associati che esercitano un'attività regolare nell'unità e i coadiuvanti familiari non retribuiti) e delle persone che lavorano al di fuori dell'unità ma ne fanno parte e sono da essa retribuiti (per esempio, rappresentanti, personale addetto alle consegne, alle riparazioni e alla manutenzione). Sono comprese le persone assenti per un breve periodo (per esempio, congedo di malattia, ferie o congedo speciale) e quelle in sciopero, ma non quelle assenti per una durata indeterminata. Sono inclusi inoltre i lavoratori a tempo parziale considerati come tali dalla legislazione nazionale e annoverati tra i dipendenti, nonché i lavoratori stagionali, gli apprendisti e i lavoratori a domicilio annoverati tra i dipendenti.

     Sono escluse la manodopera messa a disposizione dell'unità da altre imprese, le persone che effettuano lavori di riparazione e di manutenzione nell'unità in questione per conto di altre imprese nonché quelle che prestano il servizio militare obbligatorio.

     Per coadiuvanti familiari non retribuiti si intendono le persone che vivono con il proprietario dell'unità e lavorano regolarmente per l'unità, ma senza un contratto di lavoro e senza percepire una retribuzione in contropartita dell'attività esercitata. Questo vale per le sole persone che non figurano tra i dipendenti di un'altra unità a titolo d'occupazione principale.

     Secondo questa definizione, le persone occupate comprendono:

     - tutti i dipendenti retribuiti, comprese le seguenti categorie, purché si tratti di dipendenti retribuiti:

     - i lavoratori a domicilio,

     - gli apprendisti,

     - i proprietari che esercitano un'attività retribuita e coadiuvanti familiari retribuiti,

     - le persone assenti temporaneamente (maternità, malattia, sciopero, serrata, ecc.) per un periodo di durata determinata,

     - i lavoratori a tempo parziale,

     - i lavoratori temporanei,

     - i lavoratori stagionali,

     - le persone occupate non retribuite:

     - i proprietari che esercitano un'attività non retribuita,

     - i coadiuvanti familiari non retribuiti.

     Sono esclusi:

     - i lavoratori alle dipendenze di agenzie di lavoro temporaneo (tranne per l'attività in cui tali agenzie sono classificate),

     - le persone in congedo di durata indeterminata (malattia di lunga durata, servizio militare o civile),

     - le persone che effettuano lavori di riparazione o di manutenzione per conto di altre unità d'osservazione,

     - i coadiuvanti familiari che figurano tra i dipendenti di un'altra unità a titolo d'occupazione principale.

     Il numero delle persone occupate deve essere determinato come dato rappresentativo per il periodo di riferimento.

 

     Variabile 211: Numero di dipendenti

     Il numero dei dipendenti è utilizzato come approssimazione temporanea del numero di persone occupate.

     Per numero di dipendenti si intende quello delle persone che lavorano per conto di un datore di lavoro nel quadro di un contratto di lavoro e percepiscono una retribuzione in forma di stipendi, salari, onorari, gratifiche, pagamenti a cottimo o remunerazione in natura.

     Esiste una relazione tra datore di lavoro e dipendente quando vi è un accordo, formale o informale, tra un'impresa e una persona, di norma concluso volontariamente da entrambe le parti, in forza del quale la persona presta un lavoro per l'impresa ricevendone in contropartita una remunerazione in denaro o in natura.

     Un lavoratore è considerato dipendente di una determinata unità se percepisce una retribuzione da tale unità, indipendentemente dal luogo in cui il lavoro è prestato (all'interno o all'esterno dell'unità di produzione). I lavoratori messi a disposizione dalle agenzie di lavoro temporaneo sono considerati dipendenti dell'agenzia stessa e non dell'unità (cliente) in cui essi prestano la loro attività.

     Secondo questa definizione, sono compresi nel numero di dipendenti:

     - i titolari di un'impresa che prestano lavoro retribuito,

     - gli studenti che hanno sottoscritto un impegno formale in forza del quale essi contribuiscono al processo di produzione dell'impresa in cambio di una remunerazione e/o di servizi educativi,

     - i dipendenti assunti nel quadro di un contratto destinato in modo specifico a favorire l'assunzione di disoccupati,

     - i lavoratori a domicilio, se esiste un accordo esplicito in forza del quale essi sono retribuiti sulla base del lavoro prestato e se sono annoverati tra i dipendenti.

     Nel numero di dipendenti sono compresi i lavoratori a tempo parziale, i lavoratori stagionali, le persone in sciopero o in congedo di breve durata, ma sono escluse le persone in congedo di durata indeterminata.

     Nel numero di dipendenti non sono compresi i lavoratori volontari.

     Il numero di dipendenti dev'essere determinato come dato rappresentativo per il periodo di riferimento.

 

     Variabile 220: Ore di lavoro

     L'indice delle ore di lavoro ha lo scopo di mostrare l'evoluzione del volume di lavoro prestato.

     Il numero totale di ore prestate dai dipendenti corrisponde alla somma delle ore realmente prestate ai fini della produzione dell'unità d'osservazione nel corso del periodo di riferimento.

     Non sono comprese in questa variabile le ore retribuite ma non effettivamente prestate (ad esempio, ferie e congedi di malattia). Sono escluse anche le pause per i pranzi e il tempo di percorrenza del tragitto tra il domicilio e il luogo di lavoro.

     Sono incluse le ore effettivamente prestate durante l'orario normale di lavoro; le ore straordinarie; il tempo dedicato sul luogo di lavoro a mansioni quali la preparazione del sito e il tempo corrispondente a brevi periodi di riposo sul luogo di lavoro.

     Se il numero esatto di ore effettivamente prestate non è conosciuto, può essere stimato in base al numero teorico di ore di lavoro e al tasso medio di assenteismo (malattia, maternità, ecc.).

     Secondo questa definizione, le voci comprese sono:

     - il numero totale di ore effettivamente prestate:

     - durante l'orario normale di lavoro,

     - oltre l'orario normale di lavoro, retribuite o non retribuite,

     - di notte, la domenica e nei giorni festivi,

     - il tempo dedicato a compiti quali la preparazione del lavoro, la preparazione, la manutenzione e la pulizia di utensili e di macchine e la compilazione di schede e rapporti,

     - il tempo trascorso sul luogo di lavoro senza prestare alcun lavoro (ad esempio, a causa di un arresto di macchine, incidenti o mancanza temporanea di lavoro), ma ugualmente retribuito a norma del contratto di lavoro,

     - brevi periodi di riposo sul luogo di lavoro, comprese le pause per il consumo di una bevanda.

     Le voci escluse sono:

     - le ore retribuite ma non prestate per ferie, malattia, infortuni, scioperi, serrate, periodi di inattività, ecc.

     - le pause per i pranzi,

     - il tempo di percorrenza del tragitto tra il domicilio e il luogo di lavoro.

 

     Variabile 230: Retribuzioni

     L'indice delle retribuzioni ha lo scopo di seguire approssimativamente l'evoluzione della massa salariale.

     Le retribuzioni sono costituite dal totale delle remunerazioni, in denaro o in natura, versate a tutte le persone annoverate tra i dipendenti (compresi i lavoratori a domicilio) in contropartita del lavoro prestato durante il periodo contabile, indipendentemente dal fatto che siano retribuite in base all'orario di lavoro o a cottimo, regolarmente o no.

     Le retribuzioni comprendono il valore dei contributi sociali, delle imposte sul reddito, ecc. dovuti dal lavoratore dipendente, anche quando sono trattenuti alla fonte dal datore di lavoro e direttamente versati ai regimi di sicurezza sociale, alle amministrazioni fiscali, ecc. per conto del datore di lavoro. Le retribuzioni non comprendono i contributi sociali a carico del datore di lavoro.

     Le retribuzioni comprendono tutte le mance, i premi, le gratifiche, le tredicesime mensilità, le indennità di licenziamento, alloggio, trasporto, carovita, gli assegni familiari, le commissioni, i gettoni di presenza, ecc. percepiti dai lavoratori nonché le imposte, i contributi sociali e gli altri importi dovuti dai lavoratori e trattenuti alla fonte dal datore di lavoro.

     I pagamenti per i lavoratori di agenzie non sono compresi nelle retribuzioni.

     Secondo questa definizione, le voci comprese sono:

     - tutte le retribuzioni di base versate regolarmente,

     - maggiorazioni per ore straordinarie, lavoro notturno o festivo,

     - indennità, gratifiche o premi versati dal datore di lavoro, quali:

     - indennità di carovita, indennità di disagiata sede,

     - indennità di vitto,

     - indennità di trasporto,

     - assegni per ferie, tredicesima mensilità,

     - indennità versata per giorni di ferie non godute,

     - premi di produzione o produttività,

     - indennità straordinarie per condizioni di lavoro particolarmente disagiate (polvere, insalubrità, temperatura, fumi, pericolo, ecc.),

     - indennità di licenziamento effettivamente versate ai dipendenti licenziati,

     - premi di innovazione e diritti sui brevetti versati ai dipendenti,

     - percentuali versati ai dirigenti e ai dipendenti,

     - assegni familiari versati dal datore di lavoro in applicazione di un contratto collettivo,

     - commissioni,

     - valore delle azioni distribuite gratuitamente ai dipendenti,

     - versamenti fatti dai datori di lavoro ai loro dipendenti per il patrimonio,

     - imposte, contributi e altre somme dovute dai dipendenti e trattenute dai datori di lavoro,

     - pagamenti in natura.

     Le voci escluse sono:

     - contributi sociali obbligatori a carico del datore di lavoro,

     - contributi sociali oggetti di convenzioni collettive, contrattuali e volontarie a carico del datore di lavoro,

     - contributi sociali figurativi (prestazioni sociali erogate direttamente dal datore di lavoro),

     - indennità versate ai dipendenti per l'acquisto di attrezzi, materiali, indumenti di lavoro necessari alla loro attività professionale o la parte di retribuzione che, per contratto, i dipendenti sono tenuti ad estimare all'acquisto di questi beni,

     - imposte versate dal datore di lavoro sulla totalità delle retribuzioni pagate,

     - rimborsi versati ai dipendenti per trasferte, spese di viaggio, di trasloco, di soggiorno e di rappresentanza, di telefono, ecc. sostenute nell'espletamento delle loro funzioni,

     - spese per la formazione professionale (costi di formazione), escluse le retribuzioni degli apprendisti,

     - retribuzioni che i datori di lavoro continuano a pagare ai dipendenti in caso di malattia, infortunio sul lavoro, maternità o lavoro a tempo ridotto,

     - altre spese per il personale a carico del datore di lavoro:

     - spese di assunzione,

     - spese di carattere sociale, quali il rimborso delle spese correnti per il trasporto dei dipendenti tra il loro domicilio e il luogo di lavoro (si tratti di un trasporto effettuato dall'impresa con i propri mezzi o da terzi per conto dell'impresa), versamenti a fondi sindacali,

     - diritti di opzione.

     Per la valutazione dei pagamenti in natura, si applicano le seguenti regole: i beni in natura prodotti dal datore di lavoro sono valutati in base ai prezzi alla produzione; i beni in natura acquistati dal datore di lavoro sono valutati in base ai prezzi di mercato.

 

     Variabile 310: Prezzi alla produzione

     L'indice dei prezzi alla produzione ha lo scopo di misurare l'evoluzione mensile dei prezzi di transazione delle attività economiche.

     L'indice dei prezzi alla produzione per il mercato interno misura l'evoluzione dei prezzi medi di tutti i beni e servizi prodotti da tale attività e venduti sul mercato interno. L'indice dei prezzi alla produzione per il mercato esterno mostra l'evoluzione dei prezzi medi (convertiti in moneta nazionale) e di tutti i beni e servizi prodotti da tale attività e venduti al di fuori del mercato interno. La combinazione di questi due indici mostra l'evoluzione dei prezzi medi di tutti i beni e servizi prodotti dall'attività in questione.

     È essenziale tener conto di tutte le caratteristiche dei prodotti che intervengono nella determinazione del prezzo (quantità di unità vendute, trasporto compreso o no, sconti, condizioni di servizio, condizioni di garanzia, destinazione). La specificazione deve essere tale che, nei periodi di riferimento successivi, l'unità d'osservazione possa identificare con esattezza il prodotto e fornire il prezzo unitario appropriato.

     Per la definizione dei prezzi si applicano le seguenti regole:

     - il prezzo appropriato è il prezzo franco fabbrica, che comprende tutte le tasse e le imposte sui beni e sui servizi fatturate dall'unità, ma esclude l'IVA fatturata dall'unità ai propri clienti e le analoghe imposte detraibili direttamente collegate al fatturato,

     - se le spese di trasporto sono comprese, ciò dev'essere indicato nella specifica del prodotto,

     - per mostrare l'evoluzione effettiva dei movimenti dei prezzi, occorre utilizzare il prezzo reale di transazione, non il prezzo di listino,

     - l'indice dei prezzi alla produzione deve tener conto dei mutamenti della qualità dei prodotti,

     - il prezzo rilevato per il periodo t deve riferirsi agli ordinativi registrati nel corso di tale periodo (data dell'ordinativo) e non alla data in cui i prodotti lasciano la fabbrica,

     - per i prezzi alla produzione sul mercato non interno, i prezzi devono essere calcolati alle frontiere nazionali, FOB (franco a bordo).

     I dati rilevati sui prezzi si riferiscono, di preferenza, ad un giorno preciso a metà del periodo di riferimento. Se non sono disponibili dati sui prezzi per il giorno in questione, il prezzo può corrispondere a una media dell'intero periodo.

     Gli indici dei prezzi alla produzione per la costruzione possono essere utilizzati come approssimazione per le variabili dei costi della costruzione. Misurano l'evoluzione dei costi degli edifici residenziali, escluse le residenze per collettività, gli edifici residenziali, i prezzi dei terreni, gli onorari degli architetti e altri onorari. Riflettono i prezzi pagati dal cliente alla società di costruzione; riflettono quindi non soltanto le variazioni dei fattori di costo della costruzione, ma anche le variazioni della produttività e dei margini di profitto. Esiste inoltre uno scarto temporale tra il prezzo di produzione e i corrispondenti costi di produzione.

 

     Variabile 311: Prezzi alla produzione sul mercato interno

     Variabile 312: Prezzi alla produzione sul mercato non interno

     Gli obiettivi e le caratteristiche degli indici per la variabile 310 (prezzi alla produzione) si applicano anche agli indici per la distinzione tra prezzi alla produzione sul mercato interno e sul mercato non interno.

     Gli indici dei prezzi alla produzione sul mercato interno e dei prezzi alla produzione sul mercato non interno richiedono indici dei prezzi alla produzione distinti, da calcolare in base alla destinazione del prodotto. La destinazione è determinata dal luogo di residenza del terzo che ha ordinato o acquistato il prodotto. Il mercato interno è costituito dai terzi residenti nello stesso territorio nazionale dell'unità d'osservazione.

 

     Variabile 313: Indice del valore unitario

     L'indice del valore unitario può essere utilizzato come approssimazione per i prezzi alla produzione sul mercato non interno.

     Ai fini di tale indice, il valore unitario è calcolato dividendo il valore delle vendite di un prodotto per la quantità venduta, desunta dai dati relativi al commercio estero. Il valore unitario è poi trattato come il prezzo medio del prodotto e l'indice è calcolato come per i normali indici dei prezzi alla produzione.

 

     Variabile 320: Costi della costruzione

     L'indice dei costi della costruzione ha lo scopo di mostrare l'evoluzione dei costi sostenuti dall'imprenditore per realizzare la costruzione.

     L'indice dei costi dei componenti (costo dei materiali e costo della manodopera) indica l'evoluzione dei prezzi dei fattori di produzione utilizzati nel settore della costruzione.

     L'indice dei costi della costruzione è così calcolato:

     (Omissis)

     Altri componenti dei costi della costruzione sono i costi relativi a impianti e attrezzature, trasporto, energia e altri costi.

     Gli onorari degli architetti non fanno parte dei costi della costruzione.

 

     Variabile 321: Costi dei materiali

     L'indice dei costi dei materiali è in generale calcolato utilizzando i prezzi dei materiali (prezzi reali e non prezzi di listino) con riferimento ad un campione di prodotti e di fornitori. I prezzi si intendono IVA esclusa.

 

     Variabile 322: Costi della manodopera

     L'indice dei costi della manodopera si riferisce alle retribuzioni e agli oneri sociali per tutte le persone occupate. Gli oneri sociali comprendono: i) i contributi sociali obbligatori a carico del datore di lavoro, ii) i contributi sociali oggetto di convenzione collettiva, contrattuali e volontari a carico del datore di lavoro e iii) i contributi sociali figurativi (prestazioni sociali erogate direttamente dal datore di lavoro).

 

     Variabile 411: Licenze di costruzione: numero di abitazioni

     L'indice delle licenze di costruzione (numero di abitazioni) ha lo scopo di indicare la futura evoluzione delle attività di costruzione in termini di unità abitative.

     Una licenza di costruzione è un'autorizzazione ad iniziare lavori nel quadro di un progetto di costruzione. In quanto tale, la licenza costituisce l'ultima tappa, prima dell'inizio dei lavori, della procedura di autorizzazione messa in atto dai pubblici poteri.

     Un indice basato su tali licenze può fornire una buona indicazione del carico di lavoro dell'industria della costruzione nel prossimo futuro, anche se questo può non essere il caso quando un'elevata proporzione di licenze non sono utilizzate o quando trascorre un lasso di tempo considerevole tra il rilascio della licenza e l'inizio dei lavori.

     Gli indici del numero di licenze sono calcolati per gli edifici residenziali ad un'abitazione e per quelli a due o più abitazioni. Per abitazione si intende un vano o un appartamento e i suoi annessi in un edificio permanente o una parte di esso costruita separatamente che, per le caratteristiche della sua costruzione, sistemazione, ecc. è destinata all'alloggio privato. Deve avere un accesso separato alla strada (direttamente o attraverso un giardino o un terreno) o a uno spazio comune entro l'edificio (scala, corridoio, balcone, ecc.). I vani separati che sono chiaramente destinati a far parte dell'abitazione, devono essere considerati come tali. Un'abitazione può quindi essere costituita da edifici separati situati all'interno di uno stesso perimetro, purché siano chiaramente destinati all'abitazione di una stessa famiglia.

 

     Variabile 412: Licenze di costruzione: metri quadrati di superficie utile o altra unità appropriata

     L'indice delle licenze di costruzione (superficie utile) ha lo scopo di indicare l'evoluzione futura dell'attività di costruzione in termini di volume.

     Una licenza di costruzione è un'autorizzazione ad iniziare lavori nel quadro di un progetto di costruzione. In quanto tale, la licenza costituisce l'ultima tappa, prima dell'inizio dei lavori, della procedura di autorizzazione messa in atto dai pubblici poteri.

     Un indice basato su tali licenze può fornire una buona indicazione del carico di lavoro dell'industria della costruzione nel prossimo futuro, anche se questo può non essere il caso quando un'elevata proporzione di licenze non sono utilizzate o quando trascorre un lasso di tempo considerevole tra il rilascio della licenza e l'inizio dei lavori.

     L'indice è calcolato sulla base dei metri quadrati di superficie utile degli edifici per i quali sono state concesse le licenze. La superficie utile di un edificio è misurata entro i suoi muri esterni, esclusi:

     - aree di costruzione (ad esempio, aree di componenti di demarcazione, supporti, colonne, piloni, vani di percorso, camini),

     - aree funzionali per utilizzazioni accessorie (ad esempio, zone occupate da impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria o da gruppi elettrogeni),

     - aree di passaggio (ad esempio, trombe delle scale, ascensori, scale mobili).

     La parte della superficie utile complessiva di un edificio utilizzata a fini residenziali include le aree utilizzate per cucine, salotti, stanze da letto e locali accessori, cantine e stanze comuni utilizzate dai proprietari delle unità residenziali.

     Possono essere utilizzate altre misure, purché gli Stati membri le utilizzino in modo non ambiguo e coerente, come consentito dal regolamento (CE) n. 1165/98 allegato B, lettera c), punto 1.

     Il regolamento (CE) n. 1165/98 si riferisce alla classificazione CC per quanto riguarda le licenze di costruzione per le diverse categorie di edifici. La categoria "altri edifici" del regolamento (CE) n. 1165/98 comprende le seguenti categorie della classificazione CC:

     - alberghi ed edifici analoghi,

     - fabbricati per il commercio all'ingrosso e al dettaglio,

     - fabbricati utilizzati per i trasporti e le comunicazioni,

     - fabbricati industriali e depositi,

     - edifici destinati ad attività ricreative, educative o per fini ospedalieri e di assistenza sociale,

     - altri edifici non residenziali.

 

     Variabile 330: Deflatore delle vendite

     Il deflatore delle vendite ha lo scopo di adattare il fatturato agli effetti delle variazioni dei prezzi.

     Il deflatore delle vendite del commercio al dettaglio non è un deflatore del servizio fornito, ma dei beni venduti.

     I prezzi utilizzati per calcolare il deflatore per un'attività sono calcolati come media ponderata degli indici dei prezzi dei beni pertinenti per tale attività. È essenziale tener conto di tutte le caratteristiche dei prodotti che intervengono nella determinazione del prezzo (quantità di unità vendute, trasporto compreso o no, sconti, condizioni di garanzia e destinazione).

     La specifica dev'essere tale che, nei periodi di riferimento successivi, l'unità d'osservazione possa identificare in modo preciso il bene e fornire il prezzo unitario appropriato.

     Per mostrare l'evoluzione effettiva dei movimenti dei prezzi, dev'essere utilizzato il prezzo reale della transazione e non il prezzo di listino.

     I dati rilevati sui prezzi si riferiscono di preferenza ad una data precisa durante il mese.

 

     Definizione di territorio economico

     Per territorio economico s'intende:

     - il territorio geografico su cui si esercita la giurisdizione di uno Stato, all'interno del quale le persone, le merci, i servizi e i capitali circolano liberamente,

     - le zone franche, compresi i magazzini e le fabbriche sotto controllo doganale,

     - lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi,

     - le zone franche territoriali, cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche, ecc.),

     - i giacimenti situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità che risiedono nel territorio, quale è definito nei punti precedenti.

     Il territorio economico non comprende:

     - le zone franche extraterritoriali (cioè le parti del territorio geografico del paese utilizzate dalle amministrazioni pubbliche di altri paesi, dalle istituzioni dell'Unione europea o da organizzazioni internazionali in virtù di trattati internazionali o di accordi tra Stati).

     Questa definizione è quella del Sistema europeo di conti integrati (SEC) 1995, paragrafi 2.05-2.06. - La differenza tra mercati interni e non interni dev'essere interpretata ai fini delle statistiche congiunturali con riferimento al territorio degli Stati membri. Questa definizione potrà essere riveduta in futuro per tenere conto in modo specifico dell'integrazione europea e/o monetaria conformemente ad altri regolamenti pertinenti.

 


[1] Abrogato dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1503/2006.