§ 3.1.27 - Regolamento 29 ottobre 1993, n. 3696.
Regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio relativo alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comunità [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.1 questioni generali
Data:29/10/1993
Numero:3696


Sommario
Art. 1.      1. Scopo del presente regolamento è quello di istituire una classificazione dei prodotti associata alle attività nella Comunità per garantire la comparabilità tra le classificazioni nazionali e [...]
Art. 2.      1. E' istituita una base comune per la classificazione dei prodotti associata alle attività nella Comunità, qui di seguito denominata "CPA", che si articola in
Art. 3.      1. La CPA è utilizzata dalla Commissione e dagli Stati membri come classificazione. La CPA può dar luogo ad adattamenti aggregati o dettagliati comunitari, nazionali, specifici o funzionali, [...]
Art. 4.      La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico (CPS), in appresso denominato "Comitato"
Art. 5.      Il Comitato può esaminare tutte le questioni relative alla CPA sollevate dal proprio presidente, sia su iniziativa di questi, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, ed aventi [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Le classificazioni dei prodotti utilizzati per le statistiche raccolte dopo il 31 dicembre 1993 sono redatte in conformità all'articolo 3
Art. 8.      1. E' previsto un periodo transitorio che inizia il 1° gennaio 1994 e termina il 31 dicembre 1995
Art. 9.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee


§ 3.1.27 - Regolamento 29 ottobre 1993, n. 3696.

Regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio relativo alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comunità economica europea.

(G.U.C.E. 31 dicembre 1993, n. L 342).

 

Art. 1.

     1. Scopo del presente regolamento è quello di istituire una classificazione dei prodotti associata alle attività nella Comunità per garantire la comparabilità tra le classificazioni nazionali e quelle comunitarie e, quindi, tra le statistiche nazionali e le statistiche comunitarie.

     2. Per prodotti si intendono i beni trasportabili, i beni non trasportabili e i servizi.

     3. Il presente regolamento riguarda unicamente l'impiego della classificazione a scopi statistici.

 

     Art. 2.

     1. E' istituita una base comune per la classificazione dei prodotti associata alle attività nella Comunità, qui di seguito denominata "CPA", che si articola in:

     - un primo livello, che comprende rubriche identificate da un codice alfabetico (sezioni),

     - un livello intermedio, che comprende rubriche identificate da un codice alfabetico a due caratteri (sottosezioni),

     - un secondo livello, che comprende rubriche identificate da un codice numerico a due cifre (divisioni),

     - un terzo livello, che comprende rubriche identificate da un codice numerico a tre cifre (gruppi),

     - un quarto livello, che comprende rubriche identificate da un codice numerico a quattro cifre (classi),

     - un quinto livello, che comprende rubriche identificate da un codice numerico a cinque cifre (categorie),

     - un sesto livello, che comprende rubriche identificate da un codice numerico a sei cifre (sottocategorie).

     2. La CPA è allegata al presente regolamento.

 

     Art. 3.

     1. La CPA è utilizzata dalla Commissione e dagli Stati membri come classificazione. La CPA può dar luogo ad adattamenti aggregati o dettagliati comunitari, nazionali, specifici o funzionali, partendo dalle sottocategorie della CPA.

     2. Le classificazioni sono articolate con la CPA rispettando le seguenti regole:

     - le classificazioni più aggregate rispetto alla CPA sono definite da raggruppamenti esatti di sottocategorie della CPA;

     - le classificazioni più dettagliate rispetto alla CPA sono definite da scomposizioni esattamente inserite nelle sottocategorie della CPA;

     - le classificazioni così derivate possono essere codificate in modo

autonomo.

     3. Gli Stati membri che desiderino utilizzare una classificazione nazionale derivata dalla CPA adottano quanto prima possibile, e non oltre il 31 dicembre 1993, i provvedimenti necessari ad elaborare una classificazione nazionale di prodotti conformemente al presente articolo.

 

     Art. 4.

     La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico (CPS), in appresso denominato "Comitato".

 

     Art. 5.

     Il Comitato può esaminare tutte le questioni relative alla CPA sollevate dal proprio presidente, sia su iniziativa di questi, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, ed aventi per oggetto l'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda:

     a) l'interpretazione della CPA;

     b) le modifiche minori da apportare alla CPA:

     - per tenere conto dell'evoluzione tecnologica o economica, soprattutto per quanto riguarda il settore dei servizi,

     - per uniformare e chiarire i testi,

     - derivanti dalle modifiche apportate ad altre classificazioni internazionali di prodotti, in particolare alla CPC;

     c) la preparazione e il coordinamento dei lavori di revisione della CPA; d) la stesura e l'aggiornamento delle note esplicative relative alla CPA; e) l'esame dei problemi connessi con l'applicazione della CPA nell'ambito delle classificazioni dei prodotti degli Stati membri;

     f) i lavori per preparare, se del caso, una posizione comune in merito all'attività svolta da organizzazioni internazionali in materia di classificazioni dei prodotti, in particolare per quanto riguarda la CPC e le relative note esplicative;

     g) l'armonizzazione con la NACE Rev. 1, di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee;

     h) il coordinamento dei lavori con gli altri comitati che si occupano di classificazioni, in particolare il sistema armonizzato (SA) e la nomenclatura combinata (NC);

     i) il prolungamento del periodo transitorio, su richiesta di uno Stato membro;

     j) il coordinamento dei lavori con le altre istanze che trattano classificazioni più aggregate o più dettagliate, comunitarie, nazionali, specifiche o funzionali.

     I provvedimenti relativi alle lettera da a) a j) sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 6.

 

     Art. 6. [1]

     1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 7.

     Le classificazioni dei prodotti utilizzati per le statistiche raccolte dopo il 31 dicembre 1993 sono redatte in conformità all'articolo 3.

 

     Art. 8.

     1. E' previsto un periodo transitorio che inizia il 1° gennaio 1994 e termina il 31 dicembre 1995.

     2. Il periodo transitorio può esser prolungato ed uno Stato membro può essere autorizzato, per motivi tecnici od operativi debitamente documentati, ad utilizzare una classificazione non prevista dall'articolo 3, secondo la procedura prevista all'articolo 5.

     3. Sei mesi dopo la fine del periodo transitorio la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza fatta in relazione alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività; la relazione comprende altresì la revisione della CPC, effettuata dall'Ufficio di statistica della Nazioni Unite (UNSO).

 

     Art. 9.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1882/2003.