§ 3.1.16 - Regolamento 19 dicembre 1991, n. 3924.
Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale.


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.1 questioni generali
Data:19/12/1991
Numero:3924


Sommario
Art. 1.  Disposizione generale.
Art. 2.  Campo e caratteristiche dell'indagine.
Art. 3.  Rappresentatività.
Art. 4.  Periodicità.
Art. 5.  Raccolta dei dati.
Art. 6.  Elaborazione dei risultati.
Art. 7.  Trasmissione dei risultati.
Art. 8.  Periodo transitorio.
Art. 9.  Comitato
Art. 10.  Procedura
Art. 11.  Entrata in vigore.


§ 3.1.16 - Regolamento 19 dicembre 1991, n. 3924.

Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale.

(G.U.C.E. 31 dicembre 1991, n. L 374).

 

Art. 1. Disposizione generale.

     Gli Stati membri eseguono un'indagine statistica comunitaria sulla produzione industriale.

 

     Art. 2. Campo e caratteristiche dell'indagine.

     1. Il campo dell'indagine è quello delle attività elencate nelle sezioni C, D e E della nomenclatura delle attività economiche nella Comunità europea, in seguito denominata «NACE (rev. 1)», prevista nel regolamento (CEE) n. 3037/90.

     2. La produzione che rientra in questo campo è definita dall'elenco dei prodotti, in seguito denominato «elenco PRODCOM», le cui rubriche sono costituite, in linea di principio, da articoli o da raggruppamenti di articoli della nomenclatura combinata e sono collegate con le altre nomenclature comunitarie di prodotti.

     3. Per ciascuna rubrica l'indagine verte sulle informazioni seguenti: a) la produzione commercializzata durante il periodo oggetto dell'indagine, in quantità fisica,

b) la produzione commercializzata durante il periodo oggetto dell'indagine, in valore.

     4. In determinati casi, l'informazione prevista è sostituita da una delle due informazioni seguenti:

a) la produzione realizzata durante il periodo oggetto dell'indagine, compresa quella integrata nella fabbricazione di altri prodotti della stessa impresa, in quantità fisica,

b) la produzione realizzata durante il periodo oggetto dell'indagine a fini di una commercializzazione, in valore e/o in quantità fisica.

     5. Per ogni Stato membro, la produzione censita è quella effettivamente realizzata nel suo territorio nazionale; essa non include la produzione realizzata all'esterno del suo territorio per conto di talune sue imprese.

     6. L'elenco PRODCOM, le informazioni che devono essere raccolte per ciascuna rubrica e altre modalità di applicazione del presente regolamento sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 10. L'elenco PRODCOM è aggiornato secondo la stessa procedura.

 

     Art. 3. Rappresentatività.

     1. La produzione di tutte le imprese della Comunità deve essere censita con sufficiente precisione per classe della NACE (rev. 1).

     2. Gli Stati membri adottano metodi di indagine che consentono una raccolta presso imprese rappresentanti almeno il 90 % della produzione nazionale per ciascuna classe della NACE (rev. 1). In casi eccezionali può tuttavia essere adottato un limite diverso, secondo la procedura prevista all'articolo 10.

     3. Ai fini della valutazione della produzione si tiene conto di tutte le imprese che occupano almeno 20 persone. Questa soglia è riveduta in funzione dell'esigenza di rappresentatività di cui al paragrafo 2.

     4. Qualora la produzione delle imprese di una classe della NACE (rev. 1) di uno Stato membro rappresenti meno dell'1 % del totale comunitario, le informazioni relative alle rubriche corrispondenti a tale classe possono non essere rilevate.

     5. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 10.

 

     Art. 4. Periodicità.

     L'indagine verte su un periodo di un anno civile.

     Tuttavia, per talune rubriche dell'elenco PRODCOM, può essere adottata una periodicità mensile o trimestrale, secondo la procedura prevista all'articolo 10.

 

     Art. 5. Raccolta dei dati.

     1. Le informazioni necessarie vengono raccolte dagli Stati membri con l'ausilio di questionari di indagine il cui contenuto è conforme alle modalità definite secondo la procedura prevista all'articolo 10.

     2. Le imprese cui si rivolgono gli Stati membri hanno l'obbligo di fornire le informazioni richieste in modo conforme alla realtà, in modo completo ed entro i termini stabiliti.

     3. L'indagine può non essere eseguita se gli Stati membri già dispongono, da altre fonti, di informazioni di precisione e qualità almeno equivalenti.

     4. Gli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee, dietro richiesta, tutte le informazioni, in particolare in materia di metodologia, necessarie all'applicazione del presente regolamento.

 

     Art. 6. Elaborazione dei risultati.

     Gli Stati membri elaborano i dati dei questionari completi previsti all'articolo 5, paragrafo 1 o le informazioni provenienti da altre fonti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, conformemente alle modalità adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10.

 

     Art. 7. Trasmissione dei risultati.

     1. Entro 6 mesi dalla fine dell'anno oggetto dell'indagine gli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee i risultati raccolti, relativi al periodo di un anno. Questi risultati comprendono i dati considerati riservati dalla legislazione nazionale, il loro carattere riservato deve essere menzionato esplicitamente.

     2. I risultati relativi alle rubriche per cui è ammessa una periodicità inferiore ad un anno, vengono trasmessi secondo la procedura prevista all'articolo 10.

     3. I risultati trasmessi all'Istituto statistico delle Comunità europee sono trattati in modo riservato conformemente al regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90.

     4. La prima indagine riguarda l'anno 1993. Unitamente ai risultati dell'anno 1993, gli Stati membri trasmettono una retrospettiva per l'anno 1992, utilizzando statistiche nazionali quanto più affini possibili all'elenco PRODCOM.

 

     Art. 8. Periodo transitorio.

     Gli articoli da 1 a 7 sono oggetto di misure di applicazione progressiva per le indagini relative agli anni 1993 e 1994.

 

     Art. 9. Comitato [1]

     1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom, in prosieguo denominato "Comitato".

     2. Le modalità d'applicazione del presente regolamento, comprese le misure di adeguamento all'evoluzione delle tecniche per la raccolta e l'elaborazione dei risultati sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10.

 

     Art. 10. Procedura [2]

     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

     Art. 11. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1882/2003.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1882/2003.