§ 2.3.341 - Decisione 6 aprile 2005, n. 599/2006.
Decisione n. 2006/599/CE della Commissione relativa al regime di aiuti di stato al quale l’Italia intende dare esecuzione in favore del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:06/04/2005
Numero:599


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 2.3.341 - Decisione 6 aprile 2005, n. 599/2006.

Decisione n. 2006/599/CE della Commissione relativa al regime di aiuti di stato al quale l’Italia intende dare esecuzione in favore del credito navale (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 7 settembre 2006, n. L 244).

 

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

     visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

     dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli,

     considerando quanto segue:

 

I. PROCEDIMENTO

 

     (1) Il 26 novembre 1998 la Commissione ha approvato il Fondo speciale di garanzia per il credito navale istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261 e ha considerato che l'intensità di aiuto prevista dal regime ammontasse all’1 %.

     (2) L’articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261 è stato modificato dalla legge 30 novembre 1998, n. 413. Il 16 maggio 2001 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione l'adozione del decreto del ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 14 dicembre 2000, che integra il regime di garanzia, sostenendo che per effetto di tali modificazioni ed integrazioni il regime stesso doveva considerarsi esente da aiuti. La presente decisione riguarda per l’appunto tale notifica.

     (3) Alla notifica ha fatto seguito uno scambio di corrispondenza con le autorità italiane per ottenere ulteriori informazioni.

     La Commissione ha avuto inoltre numerosi contatti informali con le citate autorità e il relativo consulente esterno, che ha incontrato due volte in tempi diversi.

     (4) Con lettera del 30 aprile 2003, la Commissione ha comunicato alle autorità italiane la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione al regime notificato.

     (5) La decisione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni.

     (6) La Commissione non ha ricevuto osservazione da terzi interessati.

     (7) Con lettere del 4 giugno 2003, 22 luglio 2003 e 3 giugno 2004, le autorità italiane hanno presentato osservazioni in risposta alla decisione della Commissione del 30 aprile 2003. Il 27 gennaio 2004 si è tenuto un incontro fra le autorità italiane e la Commissione.

     (8) Con lettera del 3 novembre 2004 le richiamate autorità hanno chiesto alla Commissione di definire la sua posizione sul presente caso. La Commissione ha risposto con lettera del 22 dicembre 2004 e non ha ricevuto altra corrispondenza dalle autorità italiane.

 

II. DESCRIZIONE DELL’AIUTO

 

     (9) Il «Fondo speciale di garanzia per il credito navale» («il Fondo») è stato istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con gara d’appalto la gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo è stata aggiudicata a Mediocredito Centrale SpA («Mediocredito»).

     Il Fondo è destinato alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione di prestiti alla costruzione e trasformazione di navi, concessi da banche a armatori italiani e esteri, per lavori effettuati presso cantieri navali italiani. A tal fine il Fondo concede a detti armatori garanzie end-financing di secondo grado. Le autorità italiane hanno confermato che il Fondo non è ancora operativo e che pertanto non sono state ancora concesse garanzie.

     (10) Il finanziamento deve essere di durata non superiore a 12 anni, di importo non superiore all'80 % del prezzo contrattuale della nave, a un tasso di interesse non inferiore a quello di cui alla risoluzione del consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981, e successive modificazioni, o a tasso di mercato, nei casi in cui il finanziamento non sia assistito da altre agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre gli oneri degli interessi. Inoltre, il finanziamento è garantito da un'ipoteca di primo grado sulla nave che ne è oggetto.

     (11) Il regime prevede la concessione di garanzie agli armatori che siano dichiarati economicamente e finanziariamente sani da Mediocredito in base ai criteri stabiliti nel decreto.

     (12) La garanzia può essere accordata fino al limite del 40 % dell’intero finanziamento e, entro tale limite, può coprire fino al 90 % della perdita definitiva sostenuta dalle banche a titolo di capitale, interesse contrattuale e di mora, a un tasso non superiore al tasso di riferimento in vigore alla data di avvio dell'istanza giudiziale per il recupero del credito, e spese, comprese le spese legali giudiziali e stragiudiziali sostenute.

     (13) Il premio unico (una tantum) applicato ai beneficiari del Fondo è fisso e fu inizialmente fissato all'1,6 % dell’ammontare garantito, indipendentemente dalla durata del prestito garantito. Le autorità italiane hanno successivamente informato la Commissione dell’intenzione di rideterminare tale premio unico portandolo a un massimo del 2,3 % dell'importo garantito per operazioni della durata di 12 anni (diminuendolo proporzionalmente per i prestiti di durata inferiore). Il premio unico del 2,3 % corrisponde ad un premio annuo dello 0,5 % sull'importo garantito non rimborsato di un prestito di 12 anni.

     (14) Le autorità italiane hanno considerato di introdurre un meccanismo di differenziazione del rischio in base al quale a progetti diversi si applicano premi diversi a seconda del rischio ad essi inerente. Il sistema è stato tuttavia soltanto descritto per sommi capi e alla Commissione non è pervenuto altro dettaglio o informazione sul suo funzionamento.

 

III. MOTIVAZIONI PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

 

     (15) Nella decisione di avviare il procedimento, la Commissione dubitava che il Fondo italiano di garanzia per il credito navale rispettasse tutte le condizioni di cui al punto 4.3 della comunicazione dell'11 marzo 2000 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie («comunicazione sulle garanzie»), condizioni che consentirebbero di escludere la sussistenza di aiuti.

     (16) La Commissione si chiedeva anche se un regime di garanzie concesse dallo Stato, che esige lo stesso premio da tutti i destinatari, a prescindere dai rischi individuali del progetto finanziato e opera in un settore per il quale esiste un mercato disposto a offrire tali garanzie, possa essere considerato verosimilmente in grado di autofinanziarsi.

     (17) Inoltre la Commissione dubitava che i premi corrisposti dai beneficiari fossero conformi al mercato e, in ogni caso, sufficienti per coprire tutti i costi del regime.

     (18) Da ultimo, la Commissione non poteva escludere che una percentuale pari unicamente al 10 % della parte più rischiosa del prestito potesse risultare insufficiente a garantire che il mutuante valuti correttamente l'affidabilità creditizia del mutuatario e minimizzi i rischi connessi all'operazione.

 

IV. OSSERVAZIONI DELL’ITALIA

 

     (19) Secondo le autorità italiane il Fondo non implica aiuti per i seguenti motivi:

     i) i criteri previsti dal Fondo per l’assegnazione della garanzia permettono di selezionare soltanto armatori rispondenti ad elevati criteri economici con una rischiosità inferiore alla media; l’appartenenza dei beneficiari a classi di rischio analoghe sembra rendere non necessaria una sostanziale diversificazione dei premi;

     ii) l’indagine campionaria svolta presso diversi istituti di credito che operano in Italia ha condotto alla stima di un costo medio di mercato per garanzie analoghe sostanzialmente equivalente a quello previsto dalle autorità italiane.

     (20) In seguito, con lettera del 3 giugno 2004, le autorità italiane hanno manifestato piena disponibilità a introdurre un sistema di premi diversificato in base alla rischiosità dei progetti finanziati. Il sistema assume come punto di partenza il premio iniziale dello 0,5 % annuo. In sostanza, i premi varierebbero in base alla durata del finanziamento e alla rischiosità dei progetti beneficiari.

     Sarebbero contemplati tre livelli di rating. Per un finanziamento della durata di 12 anni, il premio unico proposto ai beneficiari sarebbe pari al 2,065 % per la categoria di rischio più bassa, al 2,603 % per la categoria di rischio media e al 3,142 % per il livello di rischio più elevato. Il che corrisponderebbe a un tasso annuo pari allo 0,4563 % dell’importo garantito per i progetti meno rischiosi ed allo 0,6562 % per quelli più rischiosi.

     (21) Le autorità individuerebbero diverse fasce di valori in base a sei parametri economico-finanziari da valutare ogni qualvolta un potenziale beneficiario chieda di essere ammesso al regime. A seconda della sua efficienza complessiva rispetto a questi parametri, il richiedente rientrerebbe in una delle tre categorie di rischio. In ogni modo, il sistema non è mai stato perfezionato né le autorità italiane hanno più provveduto a fornire nuovi dettagli pratici sul suo funzionamento.

 

     V. VALUTAZIONE

 

     1) Sussistenza dell’aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato

     (22) Secondo l’articolo 87, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, che favorendo talune imprese falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

     (23) La misura da valutare consiste in un fondo di garanzia destinato a fornire coperture per il finanziamento di prestiti concessi dalle banche agli armatori, per la costruzione o la trasformazione di navi presso cantieri navali italiani. La Commissione ha illustrato il suo orientamento riguardo a tali misure nella comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie («comunicazione sulle garanzie»).

     (24) La comunicazione sulle garanzie spiega per quale motivi una garanzia di Stato può costituire un aiuto di Stato: «La garanzia statale consente al mutuatario di ottenere per il prestito condizioni migliori di quelle conseguibili in genere sui mercati finanziari. Grazie alla garanzia statale il mutuatario ha di norma la possibilità di ottenere tassi ridotti o di offrire coperture minori. Senza la garanzia statale egli talvolta non sarebbe in grado di trovare un istituto finanziario disposto a concedergli un prestito ad alcuna condizione. (…) Il beneficio derivante dalla garanzia statale risiede nel fatto che il relativo rischio viene assunto dallo Stato. Tale assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo. L'eventuale rinuncia al corrispettivo stesso comporta una perdita di risorse per lo Stato e nel contempo un beneficio per l'impresa. Di conseguenza un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, può comunque sussistere anche nei casi in cui non venga effettuato alcun versamento in esecuzione della garanzia prestata».

     a) Vantaggio economico

     (25) Nella fattispecie si tratta precipuamente di stabilire se i premi proposti per la garanzia corrispondono ad un adeguato prezzo di mercato. Dai principi generali sul controllo degli aiuti di Stato e dalle richiamate disposizioni discende il principio cui si informa la comunicazione sulle garanzie: il punto di riferimento per valutare se una garanzia è esente da aiuti di Stato è il mercato. In effetti, se lo Stato ottiene un corrispettivo per la garanzia equivalente a quello che otterrebbe un operatore privato da beneficiari analoghi, il beneficiario non godrebbe di alcun vantaggio e lo Stato agirebbe come un investitore o un creditore privato che opera sul mercato finanziario. Se, al contrario, il prezzo pagato dai beneficiari e le condizioni applicate alle garanzie sono più favorevoli del prezzo e delle condizioni di mercato, allora sussiste un chiaro vantaggio economico per i beneficiari e quindi (se ricorrono le altre condizioni) un aiuto di Stato ai sensi del trattato.

     (26) La comunicazione sulle garanzie stabilisce, al punto 4.3, sei condizioni in base alle quali la Commissione può determinare se un regime di garanzie statali costituisca un aiuto di Stato. Pertanto, la Commissione deve innanzitutto valutare se il regime notificato soddisfa tali condizioni, in quanto ciò consentirebbe di escludere immediatamente la presenza di elementi di aiuto.

     (27) Secondo il punto 4.3, i regimi di garanzia statale non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

     a) il regime non consente la concessione di garanzie a mutuatari che si trovino in difficoltà finanziarie;

     b) il mutuatario, in linea di principio, è in grado di ottenere sui mercati finanziari un prestito a condizioni di mercato senza alcun intervento da parte dello Stato;

     c) le garanzie sono connesse ad un'operazione finanziaria specifica, sono circoscritte a un importo massimo predeterminato, non assistono più dell'80 % del prestito (o di un'altra obbligazione pecuniaria) in essere (salvo che si tratti di titoli obbligazionari o titoli analoghi) e non sono prorogabili;

     d) le modalità del regime sono basate su una valutazione realistica del rischio, in modo che i corrispettivi pagati dalle imprese beneficiarie consentono, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del regime stesso;

     e) il regime prevede le condizioni alle quali verranno prestate le garanzie future nonché una dotazione finanziaria globale, soggetta a revisione con periodicità quanto meno annuale;

     f) i corrispettivi coprono sia i normali rischi inerenti alla concessione della garanzia sia le spese amministrative del regime nonché — ove lo Stato apporti fondi iniziali per l'avvio del sistema — la normale remunerazione del capitale.

     (28) La Commissione osserva che nel caso presente ricorrono le condizioni di cui alle lettere a), b), c) ed e), e non già quelle di cui alle lettere d) e f) in quanto il rischio assunto dallo Stato non è remunerato con un adeguato corrispettivo.

     (29) Ai sensi del punto 4.3, lettere d) e f) della comunicazione, le modalità del regime devono essere basate su una valutazione realistica del rischio in modo che il sistema sia verosimilmente in grado di autofinanziarsi, e i corrispettivi raccolti siano sufficienti per coprire i normali rischi inerenti alla concessione della garanzia e le spese amministrative del regime (nonché, quando lo Stato apporta i fondi iniziali per l'avvio del sistema, la normale remunerazione del capitale). L’Italia non è stata in grado di dimostrare alla Commissione che i premi previsti dal regime possono garantire l'autofinanziamento dello stesso e coprire tutte le spese amministrative.

     i) Inadeguatezza dei premi proposti

     (30) Gli istituti di credito attivi sul mercato finanziario richiederebbero premi più elevati per garanzie di questo tipo dato che un premio unico del 2,3 % appare insufficiente a garantire, con ogni probabilità, la copertura di tutti i costi inerenti a eventuali inadempimenti, nonché le spese amministrative. Lo stesso vale per la fascia di premi dal 2,065 % al 2,603 % riportata nella lettera del 3 giugno 2004.

     (31) Le autorità italiane non hanno avuto in passato regimi analoghi di garanzia statale e pertanto non dispongono di dati storici o empirici affidabili (grado di inadempimento del settore, introiti del regime, spese amministrative reali per la sua gestione) sulla cui base poter dimostrare l’autofinanziamento del regime.

     (32) Secondo le autorità italiane il premio proposto è derivato da un valore di riferimento di mercato analogo e deve quindi considerarsi adeguato. Ciò tuttavia non trova riscontro nelle informazioni di cui dispone la Commissione.

     (33) Anzitutto le stesse autorità italiane affermano, con lettera del 7 ottobre 1998, che la commissione media di mercato per il rilascio di una garanzia fidejussoria è, a loro avviso, dello 0,915 % annuo. Tale valore è di lungi superiore al costo annuo corrispondente al premio unico previsto dalle autorità italiane in origine e dei premi previsti nella lettera del 3 giugno 2004.

     (34) In secondo luogo, l’inadeguatezza del premio previsto trova conferma in dati più recenti forniti anch’essi dalle autorità italiane. Nel 2003 queste hanno infatti promosso un’indagine campionaria al fine di stimare la commissione media di mercato che gli istituti di credito applicherebbero per garanzie analoghe. Dalle lettere delle banche italiane trasmesse alla Commissione, risulta che tutti gli istituti interpellati applicherebbero di fatto premi superiori allo 0,5 % annuo ovvero una fascia di premi superiore a quella proposta dall’Italia nella lettera del 3 giugno 2004. I premi proposti dalle banche sono i seguenti:

     Banca CARIGE da 0,50 % a 0,75 % annuo

     BNL circa 0,60 % annuo

     Unicredit 0,60 % annuo

     Citigroup 0,60 % annuo

     Deutsche Bank da 0,70 % a 0,80 % annuo

     ABN Amro da 0,70 % a 0,75 % annuo

     Banca Intesa circa 0,75 % annuo

     Banca di Roma da 0,75 % a 1,25 % annuo

     (35) In terzo luogo, l’inadeguatezza del premio proposto trova ulteriore conferma nell’esperienza maturata dalla Commissione nell’esame dei regimi tedeschi di garanzia per il credito navale che, diversamente dal Fondo italiano, sono operativi da diversi anni. Nel dicembre 2003 la Commissione ha approvato i regimi di garanzia dei Länder tedeschi [aiuto di Stato n. N 512/03] in quanto le misure notificate non costituivano aiuto di Stato ai sensi del trattato.

     (36) In effetti il caso tedesco ha dimostrato che sono necessari premi più elevati per garantire la copertura, con ogni probabilità, del rischio di inadempimento (e delle spese amministrative): i regimi tedeschi comportavano premi annui dallo 0,8 % all’1,5 %, a seconda dell’affidabilità creditizia del beneficiario.

     (37) Posto che i regimi tedeschi ed il regime italiano sono sostanzialmente simili e suscitano problemi analoghi, la Commissione ha suggerito alle autorità italiane di effettuare un’attenta disamina dei contenuti della decisione sui regimi dei Länder tedeschi soprattutto perché, come si è già detto, i Länder disponevano già in passato di diversi regimi di garanzia statale per il credito navale. Mentre le autorità italiane non sono state in grado di presentare nessun elemento di prova per dimostrare che il regime potesse con ogni probabilità autofinanziarsi, le autorità tedesche hanno invece fornito una notevole quantità di dati storici affidabili a sostegno delle loro stime.

     (38) Per questo, la Commissione ha inviato all'Italia una versione non riservata della decisione sui regimi tedeschi dei Länder tedeschi. Inoltre, in seguito alla richiesta dell’Italia volta ad ottenere informazioni più complete e dettagliate, provenienti se possibile direttamente dalle autorità tedesche, la Commissione ha trasmesso alle autorità italiane e al loro consulente esterno i dati necessari per contattare le competenti autorità tedesche ed il relativo consulente.

     ii) Mancanza di diversificazione del rischio

     (39) La Commissione ritiene inoltre che il Fondo non sia basato su una valutazione realistica del rischio e che, pertanto, esso non sia in grado di autofinanziarsi con ogni probabilità.

     (40) Le informazioni di cui la Commissione dispone mostrano che il credito navale è un settore nel quale è possibile valutare i rischi individuali e calcolarne il costo e che esiste un mercato per la concessione di garanzie endfinancing per il credito navale che funziona correttamente.

     Pertanto, un regime di garanzie al credito navale che preveda lo stesso premio per tutti i beneficiari, ammesso che funzioni in base alle stesse condizioni e restrizioni degli altri operatori del mercato, non appare verosimilmente in grado di autofinanziarsi. È infatti sempre possibile per i beneficiari con una rischiosità inferiore alla media trovare un garante disposto a coprire l’esposizione al rischio a un costo minore del premio medio. A meno di essere obbligatorio, il regime di garanzie offerto dalle autorità pubbliche è destinato a coprire soltanto rischiosità superiori alla media, e non appare pertanto in grado di autofinanziarsi adeguatamente.

     (41) Le informazioni fornite indicano che il regime di garanzie al credito navale istituito dall'Italia prevede un premio predeterminato e che l'utilizzazione del sistema non è obbligatoria. Allo stesso tempo, le informazioni fornite dall’Italia confermano che è possibile valutare il rischio individuale (e che un mercato per la concessione di tali garanzie esiste). Date queste premesse, non è possibile ritenere che il sistema di garanzie a premio unico in oggetto sia in grado di autofinanziarsi «con ogni probabilità».

     (42) Come già detto, nella lettera del 3 giugno 2004 le autorità italiane hanno manifestato la disponibilità a introdurre un sistema in base al quale a progetti diversi caratterizzati da rischiosità diversa si applicano premi diversi. Tale disponibilità non si è tuttavia tradotta in alcuna proposta concreta. Il nuovo sistema è descritto per sommi capi nella lettera ma da allora non sono pervenuti altri dettagli né informazioni sul suo funzionamento, sebbene le autorità italiane fossero al corrente dell’importanza fondamentale rivestita da questo aspetto ai fini della decisione della Commissione.

     (43) In ogni modo, anche dovendo considerare che tale sistema sia in grado di garantire una valutazione realistica del rischio, basterebbe l’esiguità dei premi proposti (vedi sopra) a dimostrare che la misura potrebbe conferire un vantaggio economico agli armatori beneficiari.

     iii)Copertura delle spese amministrative

     (44) Le autorità italiane non hanno fornito alla Commissione stime affidabili e dettagliate su tutte le spese amministrative connesse con la pianificazione, costituzione e gestione del Fondo, né hanno mai provveduto a correggere tale carenza nonostante la questione fosse stata sollevata già nella decisione di avvio del procedimento.

     (45) La Commissione ritiene inoltre che i premi raccolti, se già possono risultare insufficienti per coprire tutte le perdite in caso di inadempimento, a fortiori rischiano di esserlo per coprire anche tutte le spese amministrative.

     (46) Infine, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che la legge ha stanziato, e lo Stato accantonato in bilancio, 258 228 449,54 EUR (500 miliardi di lire) per l'operatività del Fondo, senza tuttavia prevedere nessuna remunerazione del capitale.

     iv) Conclusioni

     (47) Per concludere, dagli argomenti esposti sinora risulta che il premio o la fascia di premi previsti dalle autorità italiane non sono in grado di garantire l’autofinanziamento del regime né la copertura delle spese amministrative. Inoltre, le modalità del regime non appaiono basate su una valutazione realistica del rischio. A maggior ragione non è soddisfatto il criterio dell'investitore privato.

     (48) Su queste premesse, la Commissione ritiene che la misura proposta possa conferire un vantaggio economico ai beneficiari del Fondo.

     b) Impiego di risorse statali e selettività della misura

     (49) Il regime implica chiaramente l'impiego di risorse statali in quanto prevede che vengano concesse garanzie pubbliche e che i relativi mezzi finanziari siano forniti dal bilancio statale. Le garanzie statali possono in effetti comportare una perdita di risorse per lo Stato che assuma un rischio finanziario e rinunci a un adeguato corrispettivo pagato dai beneficiari.

     (50) È altrettanto chiaro che la misura è selettiva in quanto possono beneficiare della garanzia statale soltanto gli armatori che intendono effettuare lavori di costruzione e trasformazione di navi presso cantieri italiani (e che rispondono ai criteri stabiliti dalla legge italiana).

     c) Distorsione della concorrenza e effetti sugli scambi

     (51) Il vantaggio economico conferito dal Fondo a imprese specifiche può di per sé falsare la concorrenza in quanto le garanzie statali possono agevolare l’accesso, per tali imprese, a certe attività altrimenti inaccessibili. La concessione di garanzie statali senza un’adeguata remunerazione a carico dei beneficiari può conferire a questi ultimi e al settore italiano della cantieristica navale un vantaggio concorrenziale rispetto ai concorrenti europei e non europei che non beneficiano di misure analoghe.

     (52) Esistono forti scambi intracomunitari nel mercato globale relativo alla costruzione navale. La misura in oggetto è pertanto in grado di incidere sugli scambi fra Stati membri.

     (53) Concludendo, poiché sussistono tutti gli elementi di cui all'articolo 87, paragrafo 1, il regime proposto configura un aiuto di Stato ai sensi del trattato.

 

     2) Compatibilità dell’aiuto con il mercato comune

     (54) L'articolo 87, paragrafi 2 e 3, enuncia le condizioni in base alle quali un dato aiuto è compatibile o può essere considerato compatibile con il mercato comune. L'articolo 87, paragrafo 3, lettera e) prevede che il Consiglio possa determinare, con decisione adottata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, le specifiche categorie di aiuto che possono considerarsi compatibili con il mercato comune.

     (55) Ai tempi della notifica gli aiuti al settore della costruzione navale erano disciplinati dal regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale. Secondo tale regolamento gli aiuti al settore sono autorizzati soltanto alle condizioni e per gli obiettivi in esso indicati. Inoltre, gli aiuti al funzionamento nel settore della costruzione navale non sono più ammissibili per contratti conclusi dopo il 31 dicembre 2000.

     (56) Dal 1° gennaio 2004 è applicabile la nuova Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale («disciplina degli aiuti alla costruzione navale») che ha confermato il divieto di qualunque aiuto al funzionamento nel settore. Di conseguenza, possono essere considerati compatibili soltanto gli aiuti conformi ai requisiti indicati e per le finalità previste dalla disciplina.

     (57) Secondo la giurisprudenza della Corte e salvo altrimenti disposto da norme transitorie, gli aiuti di Stato notificati devono essere esaminati alla luce della normativa in vigore nel momento dell'adozione della decisione sulla loro compatibilità. Nella presente fattispecie, l’aiuto deve pertanto essere esaminato alla luce della disciplina sugli aiuti alla costruzione navale.

     (58) La decisione di avviare il procedimento è stata adottata quando già vigeva il regolamento (CE) n. 1540/98 che ne costituisce pertanto la base giuridica. Non è tuttavia necessario avviare un nuovo procedimento quando le disposizioni rilevanti di due atti legislativi consecutivi non sono sostanzialmente diverse. Questa condizione ricorre chiaramente nel presente caso.

     (59) Ai sensi della disciplina sugli aiuti alla costruzione navale e del regolamento (CE) n. 1540/98, gli aiuti di cui trattasi comprendono tutti i tipi di aiuti diretti ed indiretti concessi ai cantieri navali, agli armatori o a terzi per la costruzione o la trasformazione di navi, in particolare agevolazioni creditizie, garanzie e agevolazioni fiscali.

     (60) Con riguardo alla compatibilità con il mercato comune, la decisione di avviare il procedimento trova fondamento nel fatto che l’aiuto in oggetto è un aiuto al funzionamento e in quanto tale incompatibile ai sensi del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio dal 1° gennaio 2001. Tale norma è tuttora vigente in virtù della disciplina sugli aiuti alla costruzione navale che non permette la concessione di aiuti al funzionamento.

     (61) La decisione di avviare il procedimento ha esaminato altresì la possibilità di valutare la compatibilità dell’ aiuto alla luce delle disposizioni dell’OCSE sulle agevolazioni di credito concesse per la costruzione o la trasformazione di navi. Al riguardo si affermava tuttavia che, nonostante l’Accordo OCSE e l’Intesa settoriale prevedessero norme in materia di garanzie, le disposizioni dell'Accordo relative ai premi minimi di riferimento non erano applicabili fintantoché esse non fossero state riesaminate dai partecipanti all'Intesa settoriale. Il che è tuttora il caso.

     (62) Non si è provveduto invece a esaminare l’aiuto in rapporto ad altre disposizioni sulla compatibilità previste dal regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio essendo ovvio che l’aiuto in questione non è finalizzato né alla chiusura, né al salvataggio e alla ristrutturazione, né agli investimenti innovativi, né alla ricerca e allo sviluppo, né alla tutela dell’ambiente. È altresì ovvio che l’aiuto non è diretto a agevolare il raggiungimento di tali obiettivi nemmeno alla luce delle disposizioni, pur leggermente diverse, della disciplina sugli aiuti alla costruzione navale. Allo stesso modo, è ovvio che l’aiuto non intende conseguire altri obiettivi orizzontali (formazione, occupazione, promozione delle PMI) attualmente ammessi a norma della richiamata disciplina.

     (63) Occorre inoltre sottolineare che le autorità italiane non hanno mai affermato che l’aiuto debba essere considerato compatibile. Di conseguenza non hanno mai fornito alla Commissione informazioni che consentissero di valutare se l’aiuto potesse rientrare nell’ambito di una delle deroghe al divieto generale di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

     (64) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che nel caso presente non si applichi nessuna delle deroghe al divieto di concedere aiuti di Stato al settore della costruzione navale e che quindi la misura, che presenta gli estremi dell’aiuto di Stato, è incompatibile con il mercato comune.

 

VI. CONCLUSIONI

 

     (65) Sulla base di quanto precede la Commissione giunge alla conclusione che il regime relativo al Fondo speciale di garanzia per il credito navale costituisce un regime di aiuti di Stato incompatibile con il mercato comune,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Il regime di aiuti di Stato al quale l’Italia intende dare esecuzione in favore del credito navale ai sensi dell’articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, come modificato dall’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 413, ed integrato dal decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 14 dicembre 2000, è incompatibile con il mercato comune.

     A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione.

 

          Art. 2.

     Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia comunica alla Commissione i provvedimenti adottati per conformarvisi.

 

          Art. 3.

     La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.