§ 2.3.255 – Regolamento 8 settembre 2004, n. 1595.
Regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:08/09/2004
Numero:1595


Sommario
Art.  1. Campo di applicazione.
Art.  2. Definizioni.
Art.  3. Condizioni per l’esenzione.
Art.  4. Aiuti alle associazioni o unioni di produttori o ad operatori del settore.
Art.  5. Aiuti agli investimenti per la protezione e lo sviluppo delle risorse acquatiche.
Art.  6. Aiuti per investimenti in azioni innovatrici e assistenza tecnica.
Art.  7. Aiuti per gli investimenti nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca.
Art.  8. Aiuti per gli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione.
Art.  9. Aiuti per gli investimenti nell'attrezzatura dei porti di pesca.
Art.  10. Aiuti per la cessazione definitiva delle attività di pesca in seguito alla demolizione di pescherecci o alla loro destinazione ad attività non redditizie diverse dalla pesca.
Art.  11. Aiuti per l’investimento nell’acquacoltura e nella pesca in acque interne.
Art.  12. Misure socioeconomiche.
Art.  13. Esenzioni fiscali a norma delle direttive 77/388/CEE e 2003/96/CE.
Art.  14. Fasi preliminari alla concessione degli aiuti.
Art.  15. Cumulo.
Art.  16. Trasparenza e controllo.
Art.  17. Disposizioni transitorie.
Art.  18. Entrata in vigore e applicabilità.


§ 2.3.255 – Regolamento 8 settembre 2004, n. 1595.

Regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

(G.U.U.E. 14 settembre 2004, n. L 291).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i),

     pubblicato il progetto del presente regolamento,

     sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell’articolo 87 del trattato che, a determinate condizioni, gli aiuti alle piccole e medie imprese sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

     (2) Il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese non si applica alle attività connesse con la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato I del trattato.

     (3) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca in numerose decisioni, e ha inoltre riaffermato la propria politica, recentemente negli orientamenti per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell’acquacoltura (gli «orientamenti per la pesca»). Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell’applicazione dei suddetti articoli del trattato alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e di semplificare le formalità amministrative senza indebolire il controllo della Commissione, che quest’ultima eserciti i poteri conferitile in materia dal regolamento (CE) n. 994/98 anche nei confronti delle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, nella misura in cui l’articolo 89 del trattato sia stato dichiarato applicabile a tali prodotti.

     (4) La compatibilità degli aiuti di Stato nel settore della pesca è valutata dalla Commissione sulla base degli obiettivi della politica della concorrenza e della politica comune della pesca (PCP).

     (5) Il presente regolamento deve contemplare gli aiuti concessi al settore della pesca e sistematicamente approvati dalla Commissione nel corso di molti anni. Si tratta di aiuti che non richiedono da parte della Commissione una valutazione caso per caso della compatibilità con il mercato comune, purché essi siano conformi alle disposizioni sui fondi strutturali di cui al regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, e a talune altre prescrizioni.

     (6) Il regolamento deve pertanto vertere sui seguenti aiuti: aiuti per la promozione e/o la pubblicità dei prodotti della pesca, aiuti alle associazioni di produttori, aiuti per la protezione e lo sviluppo delle risorse alieutiche, aiuti per azioni innovatrici e assistenza tecnica, aiuti per l’attrezzatura dei porti di pesca, aiuti per la demolizione dei pescherecci, aiuti per talune misure socioeconomiche, aiuti all’investimento per la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti della pesca e aiuti all’investimento per l’acquacoltura e la pesca in acque interne.

     (7) Ai fini della certezza del diritto, le esenzioni fiscali applicabili a tutto il settore della pesca che gli Stati membri introducono in forza dell’articolo 15 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, oppure in forza dell’articolo 14 o dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, nella misura in cui costituiscano aiuti di Stato, sono da considerarsi compatibili con il mercato comune e non soggette all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Le esenzioni fiscali che gli Stati membri sono tenuti ad introdurre ai sensi di tali disposizioni non costituiscono aiuti di Stato.

     (8) Il presente regolamento lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di notificare gli aiuti alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca. Tali notifiche saranno analizzate dalla Commissione alla luce del presente regolamento e sulla base degli orientamenti per la pesca.

     (9) Gli aiuti che gli Stati membri intendono concedere al settore della pesca, ma che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, o di altri regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98, devono continuare ad essere assoggettati all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti di questo tipo saranno valutati alla luce degli orientamenti per la pesca. È il caso in particolare degli aiuti per il rinnovo della flotta e per l’attrezzatura o l’ammodernamento dei pescherecci, degli aiuti intesi all’indennizzo economico per interruzione temporanea delle attività di pesca, degli aiuti per il trasferimento permanente dei pescherecci a paesi terzi, degli aiuti a sostegno del reddito e degli aiuti al funzionamento, degli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

     (10) Il presente regolamento deve esentare gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni in esso stabilite, nonché i regimi di aiuti nel cui ambito ogni aiuto erogabile soddisfi tutte le condizioni poste dal presente regolamento. I regimi di aiuti e gli aiuti individuali concessi al di fuori dei regimi devono recare un riferimento esplicito al presente regolamento.

     (11) Per ragioni di coerenza con le misure di sostegno finanziate dalla Comunità, i limiti massimi di aiuto contemplati dal presente regolamento devono essere equivalenti a quelli fissati per lo stesso tipo di aiuti nel regolamento (CE) n. 2792/1999.

     (12) È essenziale che non vengano concessi aiuti nei casi di inottemperanza al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca. Gli Stati membri possono pertanto concedere aiuti al settore della pesca solo se le misure finanziate e i loro effetti sono conformi al diritto comunitario. Prima di concedere un aiuto, gli Stati membri devono quindi accertarsi che i beneficiari degli aiuti di Stato rispettino le norme della politica comune della pesca.

     (13) In linea con la prassi consolidata della Commissione e al fine di garantire che l’aiuto sia proporzionato e limitato all’importo necessario, i limiti massimi devono, di norma, essere espressi in termini di intensità d’aiuto in relazione a un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini di importi massimi.

     (14) Tenuto conto della necessità di contemperare opportunamente l’esigenza di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza nel settore che beneficia dell’aiuto e la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno escludere dall’esenzione gli aiuti individuali superiori a un determinato importo massimo, siano essi concessi o meno nel quadro di un regime di aiuti esentato dal presente regolamento.

     (15) Al fine di eliminare le differenze che possono provocare distorsioni della concorrenza e per facilitare il coordinamento tra le varie iniziative comunitarie e nazionali in materia di piccole e medie imprese, la definizione di «Piccole e medie imprese» utilizzata nel presente regolamento deve essere quella stabilita dal regolamento (CE) n. 70/2001.

     (16) Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l’intensità dell’aiuto e, pertanto, l’importo dell’aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo dell’equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti concessi sotto forma di prestiti agevolati richiede l’applicazione dei tassi d’interesse praticati sul mercato al momento in cui la sovvenzione è concessa. Per un’applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme sugli aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono costituiti dai tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e su Internet.

     (17) Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti non devono, di norma, avere come unico effetto la riduzione, in maniera continuativa o periodica, dei costi di funzionamento che l’impresa deve normalmente sostenere e devono essere proporzionati agli svantaggi da superare per conseguire i benefici socioeconomici auspicati nell’interesse comunitario. Gli aiuti di Stato intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell’unità di produzione o dell’unità di mezzi di produzione sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Tali aiuti possono inoltre interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. È pertanto opportuno limitare il campo di applicazione del presente regolamento agli aiuti agli investimenti e agli aiuti per talune misure socioeconomiche.

     (18) Per garantire che l’aiuto sia necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di determinate attività, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque in normali condizioni di mercato. Non può essere concesso alcun aiuto in relazione ad attività già avviate.

     (19) L’esenzione prevista dal presente regolamento non deve essere applicata agli aiuti cumulati con altri aiuti di Stato, concessi in particolare da amministrazioni nazionali, regionali o locali, con il sostegno pubblico concesso nel quadro del regolamento (CE) n. 2792/1999, o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili, quando l’importo degli aiuti cumulati superi i limiti massimi fissati dallo stesso regolamento.

     (20) Per garantire la trasparenza e un controllo efficace, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a regimi di aiuto o sono concessi aiuti individuali non rientranti nell’ambito di un regime. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri devono tenere in relazione agli aiuti esentati in forza del presente regolamento. Ai fini della relazione annuale che ogni Stato membro ha l’obbligo di presentare alla Commissione, è opportuno che questa stabilisca quali specifiche informazioni devono esserle comunicate. Tenuto conto della diffusa disponibilità della tecnologia necessaria, le informazioni sintetiche e la relazione annuale devono essere trasmesse in forma elettronica.

     (21) Il mancato adempimento da parte degli Stati membri dell’obbligo di trasmettere le relazioni di cui al presente regolamento può impedire alla Commissione di effettuare la sua opera di monitoraggio ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, del trattato e, in particolare, di verificare se l’effetto economico cumulato degli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento sia tale da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. È pertanto di estrema importanza che gli Stati membri trasmettano sollecitamente le informazioni pertinenti prima di attuare misure di aiuto ai sensi del presente regolamento. È particolarmente necessario valutare l’effetto cumulativo degli aiuti di Stato laddove uno stesso beneficiario possa ricevere aiuti da fonti differenti.

     (22) Alla luce dell’esperienza acquisita in materia dalla Commissione e, in particolare, della frequenza con la quale è in genere necessaria una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, i regimi di aiuti già esentati in forza dello stesso devono continuare ad essere esentati per un periodo di sei mesi.

     (23) È opportuno definire disposizioni transitorie per quanto riguarda le notifiche pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e gli aiuti concessi prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e non notificati in violazione dell’obbligo di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO 1

CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E CONDIZIONI

 

Art. 1. Campo di applicazione.

     1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

     2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

     a) gli aiuti a favore di attività attinenti all’esportazione, segnatamente gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all’esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione;

     b) gli aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione.

     3. Il presente regolamento non si applica agli aiuti per singoli progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di EUR, né agli aiuti di importo superiore a 1 milione di EUR per beneficiario e per anno.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     1) «aiuti»: qualsiasi misura rispondente a tutti i criteri stabiliti all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE;

     2) «prodotti della pesca»: i prodotti pescati in mare o nelle acque interne e i prodotti dell’acquacoltura ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

     3) «trasformazione e commercializzazione»: l’intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco e l’ottenimento del prodotto finale;

     4) «piccola o media impresa» («PMI»): l’impresa ai sensi dell’allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001.

 

     Art. 3. Condizioni per l’esenzione.

     1. Gli aiuti individuali, concessi al di fuori di un regime di aiuti, che soddisfino tutte le condizioni poste dal presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento ed essi rechino un riferimento esplicito al presente regolamento che ne riporti il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     2. I regimi di aiuto che soddisfano tutte le condizioni poste dal presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c, del trattato, e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

     a) qualsiasi aiuto, concedibile nell’ambito di un regime, soddisfi tutte le condizioni di cui al presente regolamento;

     b) i regimi di aiuto rechino un riferimento esplicito al presente regolamento, che ne riporti il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

     c) sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento.

     3. Gli aiuti concessi in base ai regimi di cui al paragrafo 2 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino direttamente tutte le condizioni poste dal presente regolamento.

     4. Prima di concedere aiuti ai sensi del presente regolamento gli Stati membri verificano che le misure finanziate e gli effetti delle stesse siano conformi al diritto comunitario. Durante il periodo di sovvenzione, gli Stati membri verificano che i beneficiari degli aiuti rispettino le norme della politica comune della pesca.

 

CAPO 2

CATEGORIE DI AIUTI

 

     Art. 4. Aiuti alle associazioni o unioni di produttori o ad operatori del settore.

     Gli aiuti per la costituzione di associazioni o unioni di produttori e gli aiuti per azioni realizzate da tali associazioni o unioni oppure da operatori del settore sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

     a) gli aiuti soddisfino le condizioni di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2792/1999; e

     b) l’importo degli aiuti non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli interventi nazionali e comunitari stabilito, per gli aiuti di cui trattasi, nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999.

 

     Art. 5. Aiuti agli investimenti per la protezione e lo sviluppo delle risorse acquatiche.

     Gli aiuti agli investimenti per la protezione e lo sviluppo delle risorse acquatiche sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

     a) gli aiuti soddisfino le condizioni di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2792/1999 e ai punti 2 e 2.1 dell’allegato III dello stesso regolamento;

     e

     b) l’importo degli aiuti non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli interventi nazionali e comunitari stabilito, per gli aiuti di cui trattasi, nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999.

 

     Art. 6. Aiuti per investimenti in azioni innovatrici e assistenza tecnica.

     1. Gli aiuti per investimenti in azioni innovatrici e assistenza tecnica sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

     a) gli aiuti soddisfino le condizioni di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 2792/1999;

     e

     b) l’importo degli aiuti non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli interventi nazionali e comunitari stabilito, per gli aiuti di cui trattasi, nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999.

     2. Gli aiuti per investimenti in azioni innovatrici e assistenza tecnica sono esclusi dal campo di applicazione del paragrafo 1 se sono connessi con le normali spese di funzionamento del beneficiario.

 

     Art. 7. Aiuti per gli investimenti nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca.

     Gli aiuti per gli investimenti nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

     a) riguardino la totalità di un settore o di un prodotto o di un gruppo di prodotti, in modo da non favorire i prodotti di una o più imprese determinate;

     b) gli aiuti soddisfino le condizioni di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2792/1999 e al punto 3 dell’allegato III dello stesso regolamento;

     e

     c) l’importo degli aiuti non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli interventi nazionali e comunitari stabilito, per gli aiuti di cui trattasi, nell’allegato IV del citato regolamento.

 

     Art. 8. Aiuti per gli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione.

     Gli aiuti per gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

     a) gli aiuti soddisfino le condizioni di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2792/1999 e ai punti 2 e 2.4 dell’allegato III dello stesso regolamento;

     e

     b) l’importo degli aiuti non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli interventi nazionali e comunitari stabilito, per gli aiuti di cui trattasi, nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999.

 

     Art. 9. Aiuti per gli investimenti nell'attrezzatura dei porti di pesca.

     Gli aiuti per investimenti nell’attrezzatura dei porti di pesca, destinati ad agevolare le operazioni di sbarco e l’approvvigionamento dei pescherecci, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

     a) gli aiuti soddisfino le condizioni di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2792/1999 e ai punti 2 e 2.3 dell’allegato III dello stesso regolamento;

     e

     b) l’importo degli aiuti non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli interventi nazionali e comunitari stabilito, per gli aiuti di cui trattasi, nell’allegato IV regolamento (CE) n. 2792/1999.

 

     Art. 10. Aiuti per la cessazione definitiva delle attività di pesca in seguito alla demolizione di pescherecci o alla loro destinazione ad attività non redditizie diverse dalla pesca.

     Gli aiuti per la cessazione definitiva delle attività di pesca in seguito alla demolizione di pescherecci o alla loro destinazione ad attività non redditizie diverse dalla pesca sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

     a) gli aiuti soddisfino le condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 e al punto 1.1 dell’allegato III dello stesso regolamento;

     e

     b) l’importo degli aiuti non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli interventi nazionali e comunitari stabilito, per gli aiuti di cui trattasi, nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999 o dal regolamento (CE) n. 2370/2002 del Consiglio.

 

     Art. 11. Aiuti per l’investimento nell’acquacoltura e nella pesca in acque interne.

     Gli aiuti per l’investimento nell’acquacoltura e nella pesca in acque interne sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

     a) gli aiuti soddisfino le condizioni di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2792/1999 e ai punti 2, 2.2 e 2.5 dell’allegato III dello stesso regolamento;

     e

     b) l’importo degli aiuti non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli interventi nazionali e comunitari stabilito, per gli aiuti di cui trattasi, nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999.

 

     Art. 12. Misure socioeconomiche.

     Gli aiuti al prepensionamento dei pescatori e i premi forfetari individuali conformi alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 12, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e dell’articolo 12, paragrafo 4, lettere da a) a e) del regolamento (CE) n. 2792/1999 e dell’allegato III dello stesso regolamento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c, del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché l’importo degli aiuti non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli interventi nazionali e comunitari stabilito, per gli aiuti di cui trattasi, nell’allegato IV del medesimo regolamento.

 

     Art. 13. Esenzioni fiscali a norma delle direttive 77/388/CEE e 2003/96/CE.

     Nella misura in cui costituiscano aiuti di Stato, le esenzioni fiscali applicabili all’intero settore della pesca, che siano introdotte dagli Stati membri conformemente all’articolo 15 della direttiva 77/388/CEE oppure all’articolo 14 o all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, sono compatibili con il mercato comune e non sono soggette all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

 

CAPO 3

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

 

     Art. 14. Fasi preliminari alla concessione degli aiuti.

     1. Per beneficiare dell’esenzione prevista dal presente regolamento, gli aiuti che rientrano in un regime di aiuti possono essere accordati soltanto per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime di aiuti sia stato istituito e pubblicato conformemente al presente regolamento.

     Se il regime di aiuti stabilisce che l’aiuto spetti di diritto, senza che siano necessari ulteriori interventi a livello amministrativo, l’aiuto può essere concesso solo che il regime di aiuti sia stato istituito e pubblicato conformemente al presente regolamento.

     Se il regime di aiuti prevede la presentazione di una domanda all’autorità competente, l’aiuto può essere concesso solo dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) il regime di aiuti è stato istituito e pubblicato conformemente al presente regolamento;

     b) è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alle autorità competenti interessate;

     c) la domanda è stata accolta dalle autorità competenti interessate secondo modalità tali da obbligare queste autorità a concedere l’aiuto, con la chiara indicazione dell’importo da erogare o delle modalità di calcolo dello stesso; l’accoglimento della domanda da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l’aiuto o regime di aiuto non è esaurito.

     2. Per beneficiare dell’esenzione prevista dal presente regolamento, gli aiuti individuali che non rientrano in un regime di aiuti possono essere concessi solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, terzo comma, lettere b) e c).

 

     Art. 15. Cumulo.

     Gli aiuti esentati in forza del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, concessi in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo dia luogo a un’intensità d’aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

 

     Art. 16. Trasparenza e controllo.

     1. Almeno dieci giorni lavorativi prima dell’entrata in vigore di un regime di aiuti esentati in forza del presente regolamento, o della concessione di aiuti individuali, parimenti esentati, non rientranti nell’ambito di un regime di aiuti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti o aiuti individuali in forma elettronica e secondo il modello contenuto nell’allegato I. Entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione conferma, mediante ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione, l’avvenuto ricevimento della sintesi e pubblica quest’ultima su Internet.

     2. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuti esentati in forza del presente regolamento, degli aiuti individuali concessi in applicazione di tali regimi, nonché degli aiuti individuali esentati in forza del presente regolamento e concessi al di fuori dei regimi di aiuti vigenti. Tali registri devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, e in particolare le informazioni che giustificano la qualificazione di PMI attribuita all’impresa.

     Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative agli aiuti individuali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui l’aiuto è stato concesso, e le registrazioni relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto individuale in base al regime di cui trattasi.

     Su richiesta scritta, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un termine maggiore fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni stabilite dal presente regolamento siano state rispettate.

     3. Gli Stati membri vigilano affinché non vengano concessi aiuti esentati in forza del presente regolamento che diano luogo a un’intensità di intervento o a un importo degli aiuti superiore ai limiti massimi fissati dal presente regolamento. A questo scopo, gli Stati membri provvedono ad acquisire dall’impresa interessata informazioni esaurienti sugli eventuali aiuti analoghi da questa percepiti, oppure attuano un sistema di monitoraggio che consenta di calcolare l’importo totale degli aiuti percepiti dal beneficiario degli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento, ossia di tutti gli aiuti erogati ai vari livelli dello Stato membro nonché dell’eventuale sostegno comunitario che il beneficiario possa ricevere.

     4. Gli Stati membri redigono una relazione sull’applicazione del presente regolamento per ogni anno civile o frazione di anno civile in cui il regolamento stesso è applicabile, in forma elettronica e secondo il modello di cui all’allegato II. Detta relazione può essere inserita nella relazione annuale che gli Stati membri sono tenuti a presentare ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 e deve essere presentata entro il 30 marzo dell’anno successivo all’anno civile cui si riferisce.

     5. Non appena sia entrato in vigore un regime di aiuto esentato in forza del presente regolamento o sia concesso, al di fuori di un regime di aiuto, un aiuto individuale esentato in forza del presente regolamento, gli Stati membri pubblicano su Internet il testo integrale del regime oppure i criteri e le condizioni alle quali è concesso l’aiuto individuale. Gli indirizzi dei siti Internet devono essere comunicati alla Commissione unitamente alla sintesi delle informazioni relative agli aiuti prescritte ai sensi del paragrafo 1. Tale sintesi deve inoltre essere riportata nella relazione annuale da presentarsi ai sensi del paragrafo 4.

 

     Art. 17. Disposizioni transitorie.

     1. Le notifiche pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere valutate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso. In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento, la Commissione esaminerà dette notifiche alla luce degli orientamenti per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca.

     Gli aiuti individuali e i regimi di aiuto cui viene data attuazione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, nonché gli aiuti concessi nell’ambito di tali regimi in assenza di un’autorizzazione della Commissione e in violazione dell’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, e sono esentati qualora soddisfino tutte le condizioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento ad eccezione delle prescrizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere b) e c), dello stesso articolo, che prevedono un riferimento esplicito al presente regolamento e la trasmissione delle informazioni sintetiche. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.

     2. I regimi esentati in forza del presente regolamento continuano a beneficiare dell’esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi a decorrere dalla data di cui all’articolo 18, secondo comma.

 

     Art. 18. Entrata in vigore e applicabilità.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2004.

     Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.

 

 

ALLEGATO I

 

     Formulario per le informazioni sintetiche da presentare ogni volta che viene attivato un regime di aiuto esentato dal presente regolamento e ogni volta che un aiuto individuale esentato dal presente regolamento è concesso al di fuori di un regime di aiuto

     Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. …/2004.

     Informazioni sintetiche da inserire.

     Note esplicative.

     Stato membro.

     Regione (specificare il nome della regione se l’aiuto è concesso da un’autorità di livello inferiore a quello centrale).

     Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto individuale (indicare il nome del regime di aiuto o, in caso di aiuto individuale, il nome del beneficiario).

     Base giuridica (indicare gli estremi delle norme nazionali su cui si fondano il regime di aiuto o l’aiuto individuale).

     Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell’aiuto individuale concesso alla società (importi da indicare in euro o, se pertinente, nella valuta nazionale). Nel caso di un regime di aiuti, indicare l’importo annuo totale degli stanziamenti in bilancio o l’importo stimato del minor gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime. In caso di concessione di un aiuto individuale: indicare l’importo globale dell’aiuto/minor gettito fiscale. Se del caso, indicare anche per quanti anni l’aiuto sarà versato a rate o per quanti anni si registrerà un minor gettito fiscale. Per le garanzie indicare in entrambi i casi l’importo (massimo) del credito garantito.

     Intensità massima dell’aiuto (indicare l’intensità massima dell’aiuto o l’importo massimo dell’aiuto per elemento ammissibile).

     Data di applicazione (indicare la data a decorrere dalla quale l’aiuto può essere concesso a norma del regime in questione o in cui è concesso l’aiuto individuale).

     Durata del regime o dell’aiuto individuale [indicare la data (anno e mese) fino alla quale l’aiuto può essere concesso a norma del regime in questione o, nel caso di un aiuto individuale, e se pertinente, la data attesa (anno e mese) dell’ultima rata da versare].

     Obiettivo dell’aiuto (è inteso che l’obiettivo precipuo è il sostegno alle PMI). Indicare gli ulteriori (secondari) obiettivi perseguiti.

     Indicare quale articolo (articoli da 4 a 12) è utilizzato e i costi ammissibili coperti dal regime o dall’aiuto individuale.

     Settore o settori interessati (indicare se il regime si applica al settore della pesca in mare e/o al settore dell’acquacoltura e/o al settore della trasformazione e/o della commercializzazione). Indicare se del caso i sottosettori.

     Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto.

     Sito web (indicare il sito Internet sul quale è reperibile il testo integrale del regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni in base ai quali un aiuto individuale è concesso al di fuori di un regime di aiuto).

     Altre informazioni.

 

 

ALLEGATO II

 

     Modello di relazione periodica da trasmettere alla Commissione

     Modello di relazione annuale sui regimi di aiuti esentati da un regolamento di esenzione per categoria adottato a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98.

     Gli Stati membri sono invitati a utilizzare il modello che segue per le relazioni che devono presentare alla Commissione in forza dei regolamenti di esenzione per categoria adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98.

     Le relazioni devono essere trasmesse anche in formato elettronico.

     Informazioni richieste per tutti i regimi di aiuti esentati in forza dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98:

     1. Denominazione del regime di aiuto.

     2. Regolamento di esenzione della Commissione applicabile.

     3. Profilo delle spese: occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime o per ciascun aiuto individuale (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, ecc.). Le cifre sono da indicare in euro o, se del caso, in moneta nazionale. In caso di agevolazioni fiscali, occorre indicare su base annua le minori entrate fiscali, eventualmente in forma di stima se non sono disponibili dati precisi.

     I dati relativi alle spese devono essere presentati secondo le modalità indicate in appresso.

     Per l’esercizio in oggetto, indicare separatamente per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestito agevolato, garanzia, ecc.):

     3.1. gli importi impegnati, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimate), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti sovvenzionati. In caso di regimi di garanzia si indicherà l’ammontare totale delle nuove garanzie prestate;

     3.2. i pagamenti effettivi, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimate), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti e per quelli in corso. In caso di regimi di garanzia si indicherà: l’ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione del regime di garanzia per l’anno in oggetto;

     3.3. numero di progetti e/o imprese che hanno ottenuto un aiuto;

     3.4. importo totale stimato di:

     — aiuti concessi ad associazioni di produttori,

     — aiuti concessi per la promozione e/o la pubblicità dei prodotti della pesca,

     — aiuti concessi per la protezione e lo sviluppo delle risorse alieutiche,

     — aiuti concessi per azioni innovatrici e assistenza tecnica,

     — aiuti concessi per gli investimenti nell’attrezzatura dei porti di pesca,

     — aiuti concessi per le misure socioeconomiche di cui all’articolo 12,

     — aiuti concessi per la cessazione definitiva delle attività di pesca di cui all’articolo 10,

     — aiuti concessi per la produzione e la commercializzazione di prodotti della pesca di qualità,

     — aiuti concessi per gli investimenti per l’acquacoltura e la pesca in acque interne;

     3.5. ripartizione regionale degli importi di cui al punto 3.1 per le regioni definite come regioni dell’obiettivo 1 e altre zone.

     4. Altre informazioni e osservazioni.