§ 2.3.236 – Regolamento 17 dicembre 1999, n. 2799.
Regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:17/12/1999
Numero:2799


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine:
Art. 2.      Ai fini del presente regolamento si intende per:
Art. 3.      Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il latticello e il latticello in polvere sono assimilati al latte scremato e, rispettivamente, al latte scremato in polvere.
Art. 4.      Sono considerate miscele destinate alla fabbricazione di alimenti composti (in appresso: "miscele"), i prodotti aventi la seguente composizione:
Art. 5.      1. Sono considerati alimenti composti per animali (in appresso "alimenti composti") i prodotti:
Art. 6.      1. Si considerano latte scremato in polvere denaturato (in appresso "latte scremato in polvere denaturato"), i prodotti la cui composizione risponde ad una delle formule seguenti:
Art. 7. 
Art. 8.      Per beneficiare dell'aiuto il latte scremato e il latte scremato in polvere rispondono alle seguenti condizioni:
Art. 9.      1. Un'azienda che produce miscele, alimenti composti o latte scremato in polvere denaturato deve essere a tal fine riconosciuta dall'organismo competente dello Stato membro sul cui territorio ha [...]
Art. 10.      1. Gli imballaggi delle miscele recano le seguenti diciture:
Art. 11.      Le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, non si applicano agli alimenti composti:
Art. 12.      L'impresa beneficiaria dell'aiuto è autorizzata, su sua richiesta, a consegnare gli alimenti composti in cisterne o container. L'autorizzazione è rilasciata dall'organismo competente dello Stato [...]
Art. 13.      1. Qualora la consegna in cisterne o container sia effettuata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione, la prova della consegna sotto controllo amministrativo a norma [...]
Art. 14.      1. Le imprese che producono alimenti composti, per beneficiare dell'aiuto hanno l'obbligo di tenere appositi registri, desunti dalla loro contabilità, nei quali figurano, in funzione del ritmo [...]
Art. 15.      Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente capitolo, gli Stati membri adottano in particolare le misure di controllo previste agli articoli da 16 a 18.
Art. 16.      1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, per quanto riguarda il rispetto dei tenori di proteine, d'acqua e di materie grasse del latte scremato e del latte scremato in polvere incorporati, il [...]
Art. 17.      1. Per quanto riguarda l'utilizzazione del latte scremato e del latte scremato in polvere, tal quale o incorporato in una miscela nella fabbricazione degli alimenti composti, le modalità di [...]
Art. 18.      1. La fabbricazione del latte scremato in polvere denaturato è controllata in loco almeno una volta al giorno nel corso del processo di denaturazione.
Art. 19.      Fatto salvo l'articolo 20, i metodi di riferimento applicabili alle analisi previste dal presente regolamento sono quelli figuranti nell'elenco redatto in applicazione dell'articolo 2 del [...]
Art. 20.      1. Il tenore in latte scremato in polvere delle miscele e degli alimenti composti viene verificato con una doppia analisi almeno, eseguita secondo il metodo indicato nell'allegato XXII del [...]
Art. 21.      Per compiere i controlli analitici previsti dal presente capitolo, gli Stati membri possono, previo accordo della Commissione, istituire un sistema di autocontrollo, sotto la loro sorveglianza, [...]
Art. 22.      1. L'importo dell'aiuto è quello in vigore il giorno della trasformazione del latte scremato o del latte scremato in polvere in alimenti composti o, secondo i casi, il giorno della denaturazione [...]
Art. 23.      1. Il pagamento dell'aiuto e subordinato al rispetto delle condizioni previste ai paragrafi 2, 3 e 4.
Art. 24.      1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 25, se i risultati delle analisi previste dal presente capitolo e dei controlli di cui all'articolo 15 dimostrano che il beneficiario non ha rispettato [...]
Art. 25.      Purché sia soddisfatta la condizione di cui all'articolo 23, paragrafo 3, gli Stati membri sono autorizzati a versare un anticipo, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2220/85 [...]
Art. 26.      1. La vendita del latte scremato in polvere si effettua secondo la procedura di gara permanente, indetta da ciascun organismo di intervento.
Art. 27.      1. Durante il periodo di validità della gara permanente, l'organismo d'intervento procede a gare particolari.
Art. 28.      1. Il latte scremato in polvere venduto in applicazione del presente capitolo può beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 1, lettera a).
Art. 29.      Per quanto riguarda la cauzione di gara di cui all'articolo 28, paragrafo 4, lettera c), il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la [...]
Art. 30.      1. Il giorno della scadenza del termine di cui all'articolo 27, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti, nonché la quantità di [...]
Art. 31.      L'offerta è respinta se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo.
Art. 32.      1. L'organismo di intervento procede all'aggiudicazione della gara conformemente alle regole di cui ai paragrafi da 2 a 5.
Art. 33.      I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.
Art. 34.      1. Ogni concorrente è immediatamente informato dall'organismo di intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara.
Art. 35.      1. Eseguito il versamento dell'importo di cui all'articolo 34, paragrafo 2, e costituita la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 30, paragrafo 3, l'organismo di intervento svincola la [...]
Art. 36.      I regolamenti (CEE) n. 1105/68, (CEE) n. 1725/79, (CEE) n. 1634/85, (CEE) n. 3398/91, (CEE) n. 3536/91 e (CE) n. 1043/97 sono abrogati
Art. 37.      Gli imballaggi prestampati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 1725/79 possono essere utilizzati fino al 30 giugno 2000.
Art. 38.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.


§ 2.3.236 – Regolamento 17 dicembre 1999, n. 2799.

Regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere

(G.U.C.E. 31 dicembre 1999, n. L 340).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, in particolare gli articoli 10 e 15,

     considerando quanto segue:

     (1) il regolamento (CE) n. 1255/1999 ha sostituito, oltre al regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96, anche, tra l'altro, il regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 della Commissione. Per tener conto del nuovo regime, nonché dell'esperienza acquisita, occorre modificare ed eventualmente semplificare le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 83/96. Per ragioni di chiarezza, in occasione di tali modifiche è opportuno procedere alla rifusione di tale regolamento, inserendovi le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3398/91 della Commissione, del 20 novembre 1991, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato alla fabbricazione di alimenti composti e recante modificazione del regolamento (CEE) n. 569/88, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999, e del regolamento (CEE) n. 1634/85 della Commissione, del 17 giugno 1985, che determina l'aiuto concesso per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95;

     (2) l'obiettivo dell'aiuto previsto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1255/1999 è quello di sostenere la commercializzazione delle proteine del latte. Appare pertanto opportuno connettere il pagamento dell'aiuto al tenore in proteine lattiere del latte scremato o del latte scremato in polvere utilizzati;

     (3) è opportuno garantire che il latte scremato e il latte scremato in polvere che beneficiano degli aiuti siano effettivamente utilizzati per l'alimentazione degli animali. A tal fine, è necessario riservare il beneficio dell'aiuto al latte scremato e al latte scremato in polvere trasformati in alimenti composti per animali o denaturati nel rispetto di taluni requisiti. È opportuno inoltre prevedere disposizioni intese ad evitare che lo stesso prodotto possa beneficiare più volte dell'aiuto;

     (4) il regolamento (CE) n. 1043/97 della Commissione prevede una deroga a talune disposizioni di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 1725/79. Nel quadro dei controlli previsti dal presente regolamento, è opportuno tener conto di tale deroga, il che permette di abrogare il regolamento (CE) n. 1043/97;

     (5) è opportuno che gli aiuti siano concessi soltanto a condizione che gli alimenti composti per animali soddisfino talune norme di composizione solitamente osservate dall'industria e abbiano raggiunto l'ultima fase della fabbricazione industriale. È inoltre necessario, a fini di controllo, disporre che i prodotti siano condizionati in imballaggi che ne permettano l'identificazione. È altresì opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di precisare le modalità di osservanza delle suddette condizioni;

     (6) per gli alimenti composti per animali che contengono farina di erba medica non è necessario un imballaggio particolare. Tale requisito non si addice peraltro al trasporto dei prodotti in cisterne o container, a cui ricorrono certi utilizzatori; si ravvisa quindi l'opportunità di assoggettare tale tipo di trasporto a modalità particolari di controllo e disporre che l'aiuto sia versato soltanto al termine del controllo previsto;

     (7) il controllo dell'utilizzazione del latte scremato e del latte scremato in polvere può essere compiuto ad un costo contenuto solo se le imprese che beneficiano degli aiuti offrono garanzie sufficienti. In proposito è quindi indicato esigere il riconoscimento dell'impresa di trasformazione da parte dell'organismo competente dello Stato membro in cui ha luogo la produzione e imporre una contabilità che tenga conto dei requisiti previsti per la concessione degli aiuti;

     (8) per quanto riguarda i metodi di riferimento applicabili alle analisi previste dal regime di aiuto di cui trattasi, occorre riferirsi all'elenco pubblicato ogni anno in applicazione del regolamento (CE) n. 2721/95 della Commissione, del 24 novembre 1995, recante disposizione di applicazione sui metodi di riferimento e di routine per le analisi e la valutazione quantitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari soggetti all'organizzazione comune dei mercati. Tuttavia, in assenza di metodi di riferimento per la determinazione della quantità del latte scremato in polvere negli alimenti composti, per Ia determinazione del siero di latte presamico nel latte scremato in polvere e per la determinazione qualitativa dell'amido nel latte scremato in polvere, è necessario stabilire i metodi adeguati nel quadro del presente regolamento;

     (9) per quanto riguarda la vendita di latte scremato in polvere giacente all'intervento, è opportuno ricorrere alla procedura della gara permanente per garantire la parità di accesso di tutti gli acquirenti, fissare un prezzo di vendita che rifletta le condizioni di mercato e contabilizzare in maniera efficace le quantità destinate alla fabbricazione di alimenti composti. Il livello dei prezzi offerti può variare sensibilmente in funzione dell'età e dell'ubicazione della quantità di polvere di latte posto in vendita. È quindi opportuno prevedere la possibilità di fissare prezzi minimi differenziati;

     (10) ai fini della vendita occorre fissare nel quadro del presente regolamento il termine entro il quale il prodotto deve essere entrato in magazzino. È quindi necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 3536/91 della Commissione, del 2 dicembre 1991, che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il latte scremato in polvere venduto a norma del regolamento (CEE) n. 3398/91, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2508/1999;

     (11) dall'esperienza acquisita è emerso che il regime di aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 1105/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione di aiuti nel settore del latte scremato destinato all'alimentazione degli animali, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1802/95, crea svariati problemi sia a livello dell'attuazione del regime stesso che del controllo dei beneficiari. Inoltre, le quantità di latte scremato che beneficiano di tale misura in questi ultimi anni si sono talmente ridotte da rendere l'impatto di tale regime di aiuto del tutto marginale sull'equilibrio del mercato dei prodotti lattieri. D'altro canto, il mercato del latte scremato continuerà ad essere sostenuto per mezzo dell'aiuto a favore della sua trasformazione in alimenti composti per animali. Si ravvisa pertanto l'opportunità di sopprimere la misura di aiuto prevista dal regolamento (CEE) n. 1105/68 abrogando tale regolamento;

     (12) il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

     Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine:

     a) alla concessione, in virtù dell'articolo 11 dello stesso regolamento, di un aiuto a favore del latte scremato, del latte scremato in polvere, del latticello e del latticello in polvere destinati all'alimentazione degli animali;

     b) alla vendita, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, del latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali.

 

     Art. 2.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) latte: il prodotto ottenuto dalla mungitura di una o più vacche, senza alcuna aggiunta, sottoposto al massimo ad una scrematura parziale;

     b) latte scremato: latte con un tenore massimo dell'1% in materie grasse e un tenore in proteine nell'estratto secco non grasso del 31,4% almeno;

     c) latte scremato in polvere: prodotto ottenuto dall'eliminazione dell'acqua del latte, con un tenore massimo dell'11% in materie grasse e del 5% in acqua e un tenore in proteine nell'estratto secco non grasso del 31,4% almeno;

     d) latticello: sottoprodotto della fabbricazione del burro, ottenuto dalla zangolatura o butirrificazione della crema e separazione della fase grassa solida, contenente al massimo l'1% di materie grasse, con un tenore in proteine nell'estratto secco non grasso del 31,4% almeno;

     e) latticello in polvere: il prodotto ottenuto dall'eliminazione dell'acqua dal latticello, con un tenore massimo dell'11% in materie grasse e del 5% in acqua e un tenore in proteine nell'estratto secco non grasso del 31,4% almeno.

 

     Art. 3.

     Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il latticello e il latticello in polvere sono assimilati al latte scremato e, rispettivamente, al latte scremato in polvere.

 

     Art. 4.

     Sono considerate miscele destinate alla fabbricazione di alimenti composti (in appresso: "miscele"), i prodotti aventi la seguente composizione:

     a) latte scremato in polvere e, a seconda dei casi [1];

     b) materie grasse;

     c) vitamine;

     d) sali minerali;

     e) saccarosio;

     f) sostanze antiagglomeranti e/o fluidificanti (0,3% al massimo);

     g) altri agenti tecnologici liposolubili, in particolare antiossidanti e emulsionanti.

 

     Art. 5.

     1. Sono considerati alimenti composti per animali (in appresso "alimenti composti") i prodotti:

     a) contenenti, per 100 kg di prodotto finito,

     i) non meno di 50 kg e non più di 80 kg di latte scremato in polvere,

     ii) almeno 5 kg di materie grasse non butirriche e almeno 2 kg di amido o di amido rigonfiato,

     iii) almeno 2,5 kg di materie grasse non butirriche e almeno 2 kg di amido o amido rigonfiato, qualora per 100 kg di latte scremato in polvere siano incorporati 5 kg di farina di erba medica o di farina di erba, costituita per almeno il 50% (m/m) di particelle di dimensioni non superiori a 300 micron. Le particelle non superiori a 300 micron devono essere ripartite in maniera uniforme nella miscela;

     b) direttamente utilizzabili per l'alimentazione degli animali e che non saranno né trasformati né miscelati prima di pervenire all'utilizzatore finale.

     2. Qualora si constati che il prodotto fabbricato contiene un quantitativo di latte scremato in polvere superiore al quantitativo massimo di 80 kg, di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), ma non superiore a 81 kg, l'aiuto può essere comunque versato in base ad un tenore di latte scremato in polvere di 80 kg.

     Se il prodotto fabbricato non contiene la quantità minima di 50 kg di latte scremato in polvere di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), viene versato un aiuto per il latte scremato in polvere effettivamente incorporato, previa detrazione del 15%, a condizione che il tenore di latte scremato in polvere sia pari a 45 kg almeno su 100 kg di prodotto finito.

 

     Art. 6.

     1. Si considerano latte scremato in polvere denaturato (in appresso "latte scremato in polvere denaturato"), i prodotti la cui composizione risponde ad una delle formule seguenti:

     a) Formula A: per 100 kg di latte scremato in polvere sono aggiunti:

     i) almeno 9 kg di farina di erba medica o di farina di erba, costituita per almeno il 50% (m/m) di particelle non eccedenti 300 micron,

     ii) almeno 2 kg di amido o di amido rigonfiato (pregelatinizzato).

     b) Formula B: per 100 kg di latte scremato in polvere sono aggiunti:

     i) almeno 5 kg di farina di erba medica o di farina di erba, costituita per almeno il 50% (m/m) di particelle non eccedenti 300 micron,

     ii) almeno 12 kg di farina di pesce non deodorata o avente odore pronunciato, costituita per almeno il 30% (m/m) di particelle non eccedenti 300 micron,

     iii) almeno 2 kg di amido o di amido rigonfiato (pregelatinizzato).

     Si considerano equivalenti alle dimensioni massime stabilite per le particelle del prodotto quelle che, secondo la norma BS 410/1976 sono più vicine, senza essere inferiori.

     2. Le sostanze aggiunte al latte scremato in polvere devono essere ripartite in maniera uniforme nella miscela.

     È vietato sottoporre il latte scremato in polvere, tal quale o previa denaturazione, ad un qualsiasi processo atto a ridurre o neutralizzare gli effetti della denaturazione, soprattutto per quanto riguarda i deodoranti, o a modificare il sapore e l'odore mediante eliminazione dei componenti responsabili della percezione gustativa e/o olfattiva, nonché aggiungere ingredienti che conferiscano un sapore e un odore che si sovrappongano a quelli della farina di pesce.

 

CAPITOLO II

AIUTO PER IL LATTE SCREMATO IN POLVERE

 

Sezione 1

Importo dell'aiuto e condizioni di attuazione

 

     Art. 7.

     1. L’importo dell’aiuto è fissato a:

     a) 0,00 EUR/100 kg di latte scremato con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 35,6 %;

     b) 0,00 EUR/100 kg di latte scremato con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 31,4 % ma inferiore al 35,6 %;

     c) 0,00 EUR/100 kg di latte scremato in polvere con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 35,6 %;

     d) 0,00 EUR/100 kg di latte scremato in polvere con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 31,4 % ma inferiore al 35,6 % [2].

     2. Per le quantità di latte scremato in polvere per le quali il tenore d'acqua supera il 5%, l'importo dell'aiuto è ridotto dell'1% per ogni frazione supplementare dello 0,2% del tenore d'acqua.

 

     Art. 8.

     Per beneficiare dell'aiuto il latte scremato e il latte scremato in polvere rispondono alle seguenti condizioni:

     a) sono utilizzati in un'impresa riconosciuta a norma dell'articolo 9:

     i) tal quali o previa incorporazione in una miscela ai fini della fabbricazione di alimenti composti,

     ii) tal quali, per la fabbricazione di latte scremato in polvere denaturato;

     b) non possono beneficiare di aiuti o riduzioni di prezzo in virtù di altre disposizioni comunitarie.

 

     Art. 9.

     1. Un'azienda che produce miscele, alimenti composti o latte scremato in polvere denaturato deve essere a tal fine riconosciuta dall'organismo competente dello Stato membro sul cui territorio ha luogo la produzione.

     2. Il riconoscimento è concesso alle imprese che:

     a) dispongono di impianti tecnici appropriati e di strumenti amministrativi e contabili tali da permettere l'esecuzione delle disposizioni previste dal presente regolamento, nonché l'adempimento delle condizioni supplementari fissate dallo Stato membro.

     b) si sottopongono al controllo effettuato dall'organismo competente.

     3. Qualora si constati che un'impresa non soddisfa più le condizioni previste al paragrafo 2 o un altro obbligo derivante dal presente regolamento, salvo forza maggiore, il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a dodici mesi, a seconda della gravità dell'irregolarità.

     Al termine di tale periodo, il riconoscimento è revocato qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2. A richiesta dell'impresa, il riconoscimento può essere ripristinato non prima che siano trascorsi sei mesi, in esito ad un controllo approfondito.

     La sospensione non si applica quando lo Stato membro accerti che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave e che riveste un'importanza minima.

 

     Art. 10.

     1. Gli imballaggi delle miscele recano le seguenti diciture:

     a) una o più delle diciture indicate nell'allegato II, punto A

     b) l'indicazione del tenore di latte scremato in polvere, del tenore di sali minerali e di saccarosio aggiunti, nonché del tenore di grassi, compresi gli agenti tecnologici liposolubili;

     c) un'indicazione che permetta d'individuare l'impresa mediante il riferimento al suo numero di riconoscimento.

     2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 11 e le disposizioni della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, gli alimenti composti sono imballati in sacchi o altri recipienti chiusi del contenuto massimo di 50 kg, recanti le seguenti diciture:

     a) una o più delle diciture riportate nell'allegato II, punto B

     b) una dicitura che permetta d'individuare l'impresa mediante il riferimento al suo numero di riconoscimento;

     c) il tenore di latte scremato in polvere;

     d) il numero della partita di fabbricazione;

     e) la data di fabbricazione qualora il numero della partita di fabbricazione non permetta di risalire alla data di fabbricazione.

     Tali diciture devono essere chiaramente leggibili ed indelebili ed essere riportate sull'imballaggio, sul recipiente o su un'etichetta ad esso apposta.

     3. Gli Stati membri possono precisare le modalità di stampigliatura degli imballaggi prescritta al paragrafo 2, nonché eventuali menzioni complementari che possono figurare sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta. Essi comunicano alla Commissione le misure adottate a tal fine.

 

     Art. 11.

     Le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, non si applicano agli alimenti composti:

     a) contenenti farina di erba medica o di erba, incorporate secondo le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iii);

     b) consegnati in cisterne o container alle condizioni di cui agli articoli 12 e 13 ad un'azienda agricola o ad un'azienda dedita all'allevamento o all'ingrasso che utilizzano gli alimenti composti.

 

     Art. 12.

     L'impresa beneficiaria dell'aiuto è autorizzata, su sua richiesta, a consegnare gli alimenti composti in cisterne o container. L'autorizzazione è rilasciata dall'organismo competente dello Stato membro sul cui territorio ha sede l'impresa.

     La consegna si effettua sotto controllo amministrativo. Il controllo è inteso a garantire che gli alimenti composti siano consegnati ad un'azienda agricola o ad un'azienda dedita all'allevamento o all'ingrasso che utilizzano gli alimenti composti.

 

     Art. 13.

     1. Qualora la consegna in cisterne o container sia effettuata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione, la prova della consegna sotto controllo amministrativo a norma dell'articolo 12 è costituita dalla presentazione dell'esemplare di controllo previsto agli articoli dal 471 al 495 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

     2. La casella 104 dell'esemplare di controllo reca una o più delle diciture elencate nell'allegato II, punto C.

     3. Lo Stato membro di destinazione controlla che il destinatario soddisfi le condizioni di cui all'articolo 12, secondo comma.

 

Sezione 2

Misure di controllo

 

     Art. 14.

     1. Le imprese che producono alimenti composti, per beneficiare dell'aiuto hanno l'obbligo di tenere appositi registri, desunti dalla loro contabilità, nei quali figurano, in funzione del ritmo di pagamento stabilito dallo Stato membro, almeno le indicazioni seguenti:

     a) quantitativi di prodotti lattiero-caseari acquistati o fabbricati, con indicazione della data di consegna o di produzione;

     b) data di consegna e quantitativi di latte scremato e di latte scremato in polvere fabbricati o consegnati tal quali o sotto forma di miscele da utilizzare per la fabbricazione di alimenti composti per animali, nonché nome e indirizzo del fornitore e tenore in proteine lattiere di tali prodotti;

     c) data di fabbricazione e quantitativi di alimenti composti per animali fabbricati e acquistati, con indicazione della composizione dei prodotti e della percentuale di ogni ingrediente, precisando in particolare i quantitativi di caseina e/o caseinati aggiunti come tali o sotto forma di miscela;

     d) data di vendita e quantitativi venduti di latte scremato, di latte scremato in polvere e di alimenti composti per animali, nonché nome e indirizzo del destinatario;

     e) perdite, campioni, quantitativi resi o sostituti di latte scremato, di latte scremato in polvere e di alimenti composti per gli animali.

     2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono documentate in particolare dai documenti di consegna e dalle fatture.

     3. Gli Stati membri possono esigere che l'impresa tenga una specifica contabilità di magazzino in cui figurano le indicazioni complementari ritenute necessarie per agevolare l'applicazione del presente regolamento.

 

     Art. 15.

     Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente capitolo, gli Stati membri adottano in particolare le misure di controllo previste agli articoli da 16 a 18.

     L'organismo incaricato del controllo registra i risultati dei controlli in bollettini che riportano in particolare le informazioni indicate nell'allegato I del presente regolamento.

 

     Art. 16.

     1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, per quanto riguarda il rispetto dei tenori di proteine, d'acqua e di materie grasse del latte scremato e del latte scremato in polvere incorporati, il controllo viene effettuato prima della loro utilizzazione o, al più tardi, al momento della loro utilizzazione, tal quali o sotto forma di miscela, nella fabbricazione di alimenti composti o della loro utilizzazione tal quali per la fabbricazione di latte scremato in polvere denaturato.

     2. Qualora il latte scremato in polvere utilizzato, tal quale o sotto forma di miscela, provenga direttamente dallo stabilimento in cui è stato prodotto, il controllo di cui al paragrafo 1 può essere effettuato prima dell'uscita del latte scremato in polvere da tale stabilimento di produzione. In tal caso vigono le seguenti regole:

     a) l'organismo competente prende le disposizioni necessarie a garantire che la quantità di latte scremato in polvere oggetto del controllo sia utilizzata nella fabbricazione di alimenti composti o di latte scremato in polvere denaturato;

     b) i sacchi, gli imballaggi o i recipienti nei quali il latte scremato in polvere è condizionato recano diciture che consentono di identificare il latte scremato in polvere e lo stabilimento di produzione ed indicano la data di fabbricazione, il peso netto e il tenore in proteine, in acqua e in materie grasse del latte scremato in polvere;

     c) i documenti di controllo redatti dall'organismo di controllo devono:

     i) indicare in particolare la quantità di latte scremato in polvere, il tenore in proteine, in acqua e in materie grasse, l'identificazione e la data di fabbricazione,

     ii) accompagnare il latte scremato in polvere fino all'incorporazione in alimenti composti,

     iii) essere allegati ai registri di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

 

     Art. 17.

     1. Per quanto riguarda l'utilizzazione del latte scremato e del latte scremato in polvere, tal quale o incorporato in una miscela nella fabbricazione degli alimenti composti, le modalità di controllo, stabilite dallo Stato membro interessato, soddisfano almeno le condizioni previste ai paragrafi da 2 a 5.

     2. Il controllo delle imprese riguarda in particolare:

     a) la composizione del latte scremato e del latte scremato in polvere tal quali utilizzati;

     b) la composizione delle miscele utilizzate;

     c) la composizione di alimenti composti fabbricati.

     3. I controlli sulle imprese si svolgono in loco e riguardano, in particolare, le condizioni di fabbricazione che vengono verificate mediante:

     a) l'esame delle materie prime utilizzate;

     b) il controllo dei quantitativi di prodotto entrati ed usciti;

     c) il prelievo di campioni;

     d) verifiche relative alla tenuta dei registri di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

     4. I controlli sono effettuati senza preavviso almeno ogni quattordici giorni di fabbricazione. La loro frequenza è fissata tenendo conto, in particolare, dell'entità dei quantitativi di latte scremato in polvere utilizzati dall'impresa interessata e della frequenza del controllo approfondito della contabilità a norma del paragrafo 5.

     Le imprese che non utilizzano latte scremato o latte scremato in polvere in modo permanente comunicano il loro programma di fabbricazione all'organismo di controllo dello Stato membro interessato, affinché questo organismo possa programmare i controlli corrispondenti.

     Le disposizioni in materia di frequenza dei controlli non riguardano i casi in cui la fabbricazione di alimenti composti sia oggetto di un controllo permanente in loco.

     5. I controlli di cui al paragrafo 4 sono completati da un controllo approfondito e senza preavviso dei documenti commerciali e dei registri di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

     Tale controllo complementare ha luogo almeno ogni dodici mesi. Se viene eseguito almeno ogni tre mesi, la frequenza dei controlli di cui al paragrafo 3 può essere ridotta da almeno un controllo ogni quattordici giorni ad almeno un controllo ogni ventotto giorni di fabbricazione.

 

     Art. 18.

     1. La fabbricazione del latte scremato in polvere denaturato è controllata in loco almeno una volta al giorno nel corso del processo di denaturazione.

     2. L'impresa che fabbrica latte scremato in polvere denaturato comunica per iscritto o con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta all'organismo competente, prima di procedere alla fabbricazione:

     a) il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento;

     b) la quantità di latte scremato in polvere da denaturare;

     c) il luogo della denaturazione;

     d) le date previste per la denaturazione.

     L'organismo competente stabilisce il termine di comunicazione delle date di fabbricazione e può richiedere informazioni complementari.

 

     Art. 19.

     Fatto salvo l'articolo 20, i metodi di riferimento applicabili alle analisi previste dal presente regolamento sono quelli figuranti nell'elenco redatto in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2721/95 della Commissione.

 

     Art. 20.

     1. Il tenore in latte scremato in polvere delle miscele e degli alimenti composti viene verificato con una doppia analisi almeno, eseguita secondo il metodo indicato nell'allegato XXII del regolamento (CE) n. 213/2001 e completata dai controlli di cui all'articolo 17, paragrafo 3. In caso di risultati discordanti tra tali verifiche, prevalgono i risultati dei controlli in loco [3] .

     2. L'assenza di siero di latte presamico è accertata secondo il metodo descritto nell'allegato XIX del regolamento (CE) n. 213/2001 [4].

     3. Il tenore in amido negli alimenti composti è accertato nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 17, paragrafo 3, completati dal metodo di analisi descritto nell'allegato XXIII del regolamento (CE) n. 213/2001 [5].

     4. Il tenore in umidità del latticello acido in polvere è accertato secondo il metodo d'analisi illustrato nell'allegato XXIV del regolamento (CE) n. 213/2001 [6].

     5. Il tenore in farina di erba o di erba medica, il tenore in amido e il tenore in farina di pesce del latte scremato in polvere denaturato sono accertati mediante analisi di laboratorio oppure nell'ambito del controllo in loco di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

 

     Art. 21.

     Per compiere i controlli analitici previsti dal presente capitolo, gli Stati membri possono, previo accordo della Commissione, istituire un sistema di autocontrollo, sotto la loro sorveglianza, per taluni stabilimenti riconosciuti.

 

Sezione 3

Pagamento dell'aiuto

 

     Art. 22.

     1. L'importo dell'aiuto è quello in vigore il giorno della trasformazione del latte scremato o del latte scremato in polvere in alimenti composti o, secondo i casi, il giorno della denaturazione del latte scremato in polvere.

     2. L'aiuto è versato dall'organismo competente designato dallo Stato membro sul cui territorio ha sede lo stabilimento che ha utilizzato il latte scremato o il latte scremato in polvere per la fabbricazione di alimenti composti o, secondo i casi, per la denaturazione.

     3. L'aiuto è versato in base ad una domanda da presentarsi dallo stabilimento che fabbrica gli alimenti composti (in appresso: "il beneficiario") all'organismo competente, nella quale figurano:

     a) il nome e l'indirizzo del beneficiario;

     b) la quantità di latte scremato o di latte scremato in polvere per la quale è chiesto l'aiuto, con l'indicazione del loro tenore in proteine;

     c) se del caso, la quantità di alimenti composti in cui è incorporato il latte scremato o il latte scremato in polvere di cui alla lettera b), con eventuale riferimento ai numeri delle partite di fabbricazione a cui si riferisce.

     4. Il ritmo dei pagamenti dell'aiuto è stabilito dallo Stato membro, in modo che il periodo al quale si riferisce la domanda di pagamento non sia superiore ad un mese.

 

     Art. 23.

     1. Il pagamento dell'aiuto e subordinato al rispetto delle condizioni previste ai paragrafi 2, 3 e 4.

     2. I risultati delle analisi previste dal presente capitolo e i controlli di cui all'articolo 15 relativi al periodo di pagamento che precede il periodo con riferimento al quale è chiesto l'aiuto devono comprovare che sono state rispettate le disposizioni previste dal presente capitolo.

     3. Il beneficiario è tenuto a dimostrare, con soddisfazione dell'autorità competente, che nel periodo per il quale ha chiesto l'aiuto e stata trasformata in alimenti composti o è stata denaturata la corrispondente quantità di latte scremato o di latte scremato in polvere.

     4. Nel caso di cui all'articolo 12, il beneficiario fornisce, con soddisfazione dell'autorità competente, i documenti giustificativi che consentono di accertare l'avvenuta consegna degli alimenti composti in cisterne o container ad un'azienda agricola o un'azienda dedita all'allevamento o all'ingrasso che utilizzano gli alimenti composti.

 

     Art. 24.

     1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 25, se i risultati delle analisi previste dal presente capitolo e dei controlli di cui all'articolo 15 dimostrano che il beneficiario non ha rispettato le disposizioni del presente capitolo nel corso del periodo di pagamento precedente, il pagamento dell'aiuto per il periodo oggetto della domanda e sospeso, in attesa dei risultati dei controlli effettuati per tale periodo. Inoltre, si procede al ricupero dell'aiuto indebitamente versato per il periodo precedente.

     2. L'importo dell'aiuto indebitamente versato si riferisce alla totalità del latte scremato o del latte scremato in polvere utilizzato nel periodo compreso tra la data del controllo precedente che non ha dato luogo ad osservazioni e la data del controllo con il quale si accerta che il beneficiario si conforma nuovamente alle disposizioni del presente regolamento.

     Tuttavia, su richiesta dell'interessato e a sue spese, l'organismo di controllo procede senza indugio ad un'indagine speciale. Se viene fornita la prova che la quantità è inferiore a quella di cui al primo comma, l'importo da recuperare è adattato in conformità.

 

     Art. 25.

     Purché sia soddisfatta la condizione di cui all'articolo 23, paragrafo 3, gli Stati membri sono autorizzati a versare un anticipo, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, di importo pari all'importo dell'aiuto richiesto, previa costituzione di una cauzione pari al 110% dell'importo anticipato.

     In tal caso, i documenti giustificativi che comprovano il diritto all'aiuto sono forniti nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di versamento dell'anticipo.

 

CAPITOLO III

VENDITA DI LATTE SCREMATO IN POLVERE

GIACENTE ALL'INTERVENTO

 

Sezione 2

Organizzazione e partecipazione alle gare

 

     Art. 26.

     1. La vendita del latte scremato in polvere si effettua secondo la procedura di gara permanente, indetta da ciascun organismo di intervento.

     2. La vendita riguarda il latte scremato in polvere entrato in magazzino anteriormente al 1° luglio 2005 [7].

     3. Nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee viene pubblicato un bando di gara permanente almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte.

     4. L'organismo di intervento redige un bando di gara che precisa, in particolare, il termine e il luogo per la presentazione delle offerte.

     Per i quantitativi di latte scremato in polvere che detiene, l'organismo di intervento indica inoltre:

     a) l'ubicazione dei depositi nei quali e immagazzinato il latte scremato in polvere destinato alla vendita;

     b) i quantitativi di detto latte scremato in polvere messo in vendita in ciascun deposito.

     5. L'organismo di intervento tiene aggiornato e mette a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta un elenco con le indicazioni di cui al paragrafo 4. Tale organismo procede inoltre regolarmente, nella debita forma indicata nel bando di gara, alla pubblicazione di tale elenco aggiornato.

     6. L'organismo di intervento prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati:

     a) di esaminare a loro spese, prima dell'offerta, campioni prelevati dal latte scremato in polvere messo in vendita;

     b) di verificare i risultati delle analisi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 322/96 della Commissione.

 

     Art. 27.

     1. Durante il periodo di validità della gara permanente, l'organismo d'intervento procede a gare particolari.

     2. Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente. [8]

 

     Art. 28.

     1. Il latte scremato in polvere venduto in applicazione del presente capitolo può beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 1, lettera a).

     2. Gli interessati partecipano alla gara particolare inviando l'offerta scritta mediante lettera raccomandata, con dichiarazione di ricevuta, o depositando l'offerta scritta presso l'organismo di intervento, oppure inviandola con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta.

     L'offerta è inoltrata all'organismo di intervento che detiene il latte scremato in polvere.

     3. L'offerta reca:

     a) il nome e l'indirizzo del concorrente;

     b) il quantitativo richiesto;

     c) il prezzo offerto per 100 kg di latte scremato in polvere, senza tener conto delle imposte interne, franco deposito, espresso in euro;

     d) lo Stato membro sul cui territorio si procederà alla trasformazione in alimenti composti o alla denaturazione;

     e) se del caso, il deposito nel quale è immagazzinato il latte scremato in polvere ed eventualmente un deposito alternativo.

     4. L'offerta è valida soltanto se:

     a) riguarda un quantitativo di almeno 10 tonnellate. Tuttavia, qualora il quantitativo disponibile in un deposito sia inferiore a 10 tonnellate, il quantitativo disponibile costituisce il quantitativo minimo dell'offerta;

     b) è accompagnata dall'impegno scritto del concorrente di rispettare le seguenti condizioni:

     i) di trasformare o far trasformare il latte scremato in polvere acquistato in alimenti composti o in latte scremato in polvere denaturato entro sessanta giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte relativa alla gara particolare di cui all'articolo 27, paragrafo 2;

     ii) di rispettare o far rispettare le disposizioni del presente regolamento;

     c) è fornita la prova che l'offerente ha costituito, nello Stato membro in cui ha presentato l'offerta e prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, una cauzione di gara di 36 EUR/t per la gara particolare di cui trattasi.

     5. L'offerta diventa irrevocabile una volta scaduto il termine di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

 

     Art. 29.

     Per quanto riguarda la cauzione di gara di cui all'articolo 28, paragrafo 4, lettera c), il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la costituzione della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 30, paragrafo 3, e il pagamento del prezzo costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

 

Sezione 2

Esecuzione della gara

 

     Art. 30.

     1. Il giorno della scadenza del termine di cui all'articolo 27, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti, nonché la quantità di latte scremato in polvere posta in vendita.

     Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine nel caso in cui nello Stato membro in questione sia disponibile latte scremato in polvere per la vendita. [9]

     2. Tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara parziale, la Commissione fissa un prezzo massimo di vendita del latte scremato in polvere, secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Tale prezzo può essere differenziato a seconda dell'età e dell'ubicazione dei quantitativi del latte scremato in polvere posto in vendita.

     Si può decidere di non procedere all'aggiudicazione.

     3. Contestualmente al prezzo minimo di vendita e secondo la medesima procedura la Commissione fissa, per ogni 100 kg di latte scremato in polvere, l'importo della cauzione di trasformazione.

     La cauzione di trasformazione è destinata a garantire l'esecuzione dell'obbligazione principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 relativa all'utilizzazione del latte scremato in polvere conforme all'impegno assunto in virtù dell'articolo 28, paragrafo 4, lettera b). Tale cauzione è costituita nello Stato membro sul cui territorio avrà luogo la trasformazione in alimenti composti o la denaturazione, presso l'organismo designato da tale Stato membro.

 

     Art. 31.

     L'offerta è respinta se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo.

 

     Art. 32.

     1. L'organismo di intervento procede all'aggiudicazione della gara conformemente alle regole di cui ai paragrafi da 2 a 5.

     2. Il latte scremato in polvere è aggiudicato in funzione della data di immagazzinamento, cominciando dal prodotto di più vecchia data del quantitativo totale disponibile nel deposito o nei depositi designati dall'operatore.

     3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 31, l'aggiudicatario è l'offerente che propone il prezzo più elevato. Se il quantitativo disponibile non è esaurito, il rimanente viene aggiudicato agli altri offerenti, secondo i prezzi proposti, a cominciare dal prezzo più elevato.

     4. Qualora con l'accettazione di un'offerta venga superato il quantitativo di latte scremato in polvere ancora disponibile, all'offerente verrà attribuito soltanto il quantitativo disponibile.

     Tuttavia, l'organismo di intervento può designare, d'intesa con l'offerente, altri depositi fino al raggiungimento del quantitativo indicato nell'offerta.

     5. Qualora con l'accettazione di più offerte recanti il medesimo prezzo per uno stesso deposito venga superato il quantitativo ancora disponibile, l'aggiudicazione ha luogo mediante ripartizione del quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nell'offerta in oggetto.

     Tuttavia, qualora la ripartizione comporti l'attribuzione di quantitativi inferiori a 5 tonnellate, si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.

 

     Art. 33.

     I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

 

     Art. 34.

     1. Ogni concorrente è immediatamente informato dall'organismo di intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara.

     La cauzione di cui all'articolo 29 è immediatamente svincolata per le offerte non accolte.

     2. L'aggiudicatario versa all'organismo di intervento, prima del ritiro del latte scremato in polvere e nel termine di cui all'articolo 35, paragrafo 2, per ogni quantitativo che intende ritirare, l'importo corrispondente alla propria offerta e costituisce la cauzione di trasformazione prevista all'articolo 30, paragrafo 3.

 

     Art. 35.

     1. Eseguito il versamento dell'importo di cui all'articolo 34, paragrafo 2, e costituita la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 30, paragrafo 3, l'organismo di intervento svincola la cauzione di gara di cui all'articolo 29 e rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati:

     a) il quantitativo in relazione al quale sussistono le condizioni enumerate in limine;

     b) il deposito nel quale detto quantitativo è immagazzinato;

     c) il termine ultimo per il ritiro del latte scremato in polvere;

     d) il termine ultimo per la trasformazione in alimenti composti o la denaturazione.

     2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'aggiudicatario prende in consegna il latte scremato in polvere aggiudicatogli. La presa in consegna può essere frazionata.

     Salvo forza maggiore, se il latte scremato in polvere non viene preso in consegna entro il termine di cui al primo comma, il magazzinaggio del latte scremato in polvere è a carico dell'aggiudicatario e a suo rischio a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del termine.

     3. Il latte scremato in polvere è consegnato dall'organismo d'intervento in imballaggi recanti, in caratteri chiaramente visibili e leggibili, l'indicazione del presente regolamento.

     A richiesta dell'interessato, l'organismo d'intervento rilascia una copia del certificato di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 322/96 in merito alla composizione dei prodotti acquistati.

     4. Oltre alle indicazioni di cui al regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, nella casella 104 dell'esemplare di controllo T5 occorre indicare una o più delle diciture figuranti nell'allegato II, punto D. Nella casella 106 è indicato il termine di trasformazione in alimenti composti o di denaturazione.

 

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 36.

     I regolamenti (CEE) n. 1105/68, (CEE) n. 1725/79, (CEE) n. 1634/85, (CEE) n. 3398/91, (CEE) n. 3536/91 e (CE) n. 1043/97 sono abrogati.

     I riferimenti fatti ai regolamenti (CEE) n. 1725/79 e (CEE) n. 3398/91 si intendono fatti al presente regolamento.

 

     Art. 37.

     Gli imballaggi prestampati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 1725/79 possono essere utilizzati fino al 30 giugno 2000.

     I riconoscimenti concessi a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1725/79 restano in vigore nel quadro dell'applicazione del presente regolamento.

     Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1725/79 continuano ad applicarsi ai quantitativi di latte scremato in polvere aggiudicati nel quadro del regolamento (CEE) n. 3398/91.

 

     Art. 38.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

     Esso si applica esclusivamente ai quantitativi di latte scremato o di latte scremato in polvere trasformati in alimenti composti o in latte scremato in polvere denaturato a partire da tale data.

 

 

Allegato I

 

     Controlli analitici

     Per quanto riguarda il prelievo di campioni, si applicano le disposizioni adottate conformemente alla direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (GU L 170 del 3.8.1970, pag. 21).

     A. Latte scremato in polvere tal quale

     1. Dosaggio:

     a) del tenore in acqua

     b) del tenore in proteine

     c) del tenore di grassi.

     2. Individuazione di prodotti estranei, secondo le modalità definite dalle autorità nazionali:

     a) amido e amido rigonfiato

     b) farina di erba o di erba medica

     c) siero di latte presamico

     d) farina di pesce

     e) altri, in particolare siero di latte acido, se la sua individuazione è richiesta dalle autorità nazionali.

     B. Latte scremato in polvere incorporato in una miscela

     Esami supplementari a quelli di cui alla lettera A.

     Dosaggio:

     a) del tenore di latte scremato in polvere

     b) del tenore di grassi, compresi gli agenti tecnologici liposolubili.

     C. Latte scremato in polvere denaturato

     Esami supplementari a quelli di cui alla lettera A.

     1. In caso di denaturazione secondo la formula A:

     Dosaggio:

     a) del tenore di farina di erba o di erba medica

     b) del tenore di amido.

     Granulometria della farina di erba o di erba medica.

     2. In caso di denaturazione secondo la formula B:

     Dosaggio:

     a) del tenore di farina di erba o di erba medica

     b) del tenore di amido

     c) del tenore di farina di pesce.

     Granulometria:

     a) della farina di erba o di erba medica

     b) della farina di pesce.

     Odore: il controllo mediante aggiunta di polvere inerte può essere effettuato prima della denaturazione (diluizione 1:20) o dopo la denaturazione (diluizione 1:2). Si deve constatare ancora un odore caratteristico e pronunciato.

     D. Alimenti composti

     Dosaggio:

     a) tenore di latte scremato in polvere

     b) tenore di farina d'erba o di erba medica

     c) tenore di grassi.

     Rilevamento della presenza di amido.

     Granulometria della farina di erba o di erba medica (controllo prima dell'incorporazione).

 

 

Allegato II [10]

 

[si omettono le diciture in lingua straniera]

 

     A. Diciture da indicare sugli imballaggi delle miscele:

     - Miscela destinata alla fabbricazione di alimenti composti - Regolamento (CE) n. 2799/1999

     B. Diciture da indicare sugli imballaggi degli alimenti composti:

     - Alimento composto per animali contenente latte scremato in polvere - Regolamento (CE) n. 2799/1999

     C. Diciture particolari da indicare nella casella 104 dell'esemplare di controllo T5 in caso di consegna in cisterne o container:

     - Alimenti composti per animali destinati ad un'azienda agricola o ad un'azienda dedita all'allevamento o all'ingrasso che utilizzano gli alimenti composti - Regolamento (CE) n. 2799/1999

     D. Diciture particolari da indicare nella casella 104 dell'esemplare di controllo T5 in caso di vendita di latte scremato in polvere giacente all'intervento:

     - Da trasformare in alimenti composti per animali o da denaturare - Regolamento (CE) n. 2799/1999.

 

Allegato III [11]

 

 

Allegato IV [12]

 

 

Allegato V [13]

 

 

Allegato VI [14]


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 778/2002, con effetto a decorrere dalla data stabilita nell'art. 2 dello stesso regolamento (CE) n. 778/2002.

[2] Paragrafo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2348/2000, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 922/2004, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1251/2004, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1992/2004, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1009/2005, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 606/2006, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1018/2006 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1558/2006.

[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 213/2001.

[4] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 213/2001.

[5] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 213/2001.

[6] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 213/2001.

[7] Paragrafo da ultimo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1194/2005.

[8] Paragrafo così sostituito dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 2250/2004.

[9] Paragrafo così modificato dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 2250/2004.

[10] Allegato così sostituito dall’art. 6 del regolamento (CE) n. 810/2004.

[11] Allegato abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 213/2001.

[12] Allegato abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 213/2001.

[13] Allegato abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 213/2001.

[14] Allegato abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 213/2001.