§ 2.3.128 - Regolamento 5 novembre 2002, n. 1973.
Regolamento (CE) n. 1973/2002 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2026/97 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:05/11/2002
Numero:1973


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 2.3.128 - Regolamento 5 novembre 2002, n. 1973.

Regolamento (CE) n. 1973/2002 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2026/97 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea.

(G.U.C.E. 7 novembre 2002, n. L 305).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Con il regolamento (CE) n. 2026/97, il Consiglio ha adottato norme comuni per la difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi che non sono membri della Comunità europea.

     (2) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2026/97 espone alcune linee guida per il calcolo del vantaggio conferito al beneficiario, tra cui i valori di mercato indicativi in base ai quali misurare l'entità del vantaggio. È conveniente fornire un chiarimento sulle regole da seguire nei casi in cui nel paese in questione manchino tali valori indicativi. In una situazione del genere i valori indicativi vanno determinati adeguando le condizioni vigenti nel paese interessato in base a fattori effettivamente presenti nel paese. Se ciò non risulta fattibile perché, tra l'altro, prezzi o costi non esistono o sono inattendibili, gli opportuni valori indicativi vanno determinati rifacendosi alle condizioni presenti su altri mercati.

     (3) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2026/97 dispone che certe sovvenzioni per l'ambiente, la ricerca e lo sviluppo regionale non sono compensabili. Inoltre, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 5 e 6, del regolamento, è possibile aprire inchieste per stabilire se le sovvenzioni siano compensabili o meno, mentre invece tali inchieste non vanno aperte per determinate sovvenzioni non compensabili. Le disposizioni corrispondenti dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dovevano scadere il 31 dicembre 1999, a meno che i membri dell'OMC non avessero deciso altrimenti. Poiché non è stata presa alcuna decisione in tal senso, queste disposizioni non sono più vigenti. Di conseguenza, occorre valutare se mantenere o meno le disposizioni sulle sovvenzioni non compensabili del regolamento (CE) n. 2026/97. A tale riguardo va rilevato come i principali partner commerciali della Comunità non applichino più queste disposizioni nelle loro inchieste sulle sovvenzioni. In considerazione di ciò e al fine di mantenere l'equilibrio tra diritti e doveri di tale accordo dell'OMC, si ritiene opportuno sopprimere le disposizioni del regolamento (CE) n. 2026/97 relative alle sovvenzioni non compensabili.

     (4) L'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2026/97 specifica che, nel caso dell'uso di elementi disponibili, le informazioni utilizzate vengono verificate in relazione a dati provenienti da diverse fonti. Si ritiene utile specificare che tali fonti possono eventualmente anche riferirsi a dati riguardanti il mercato mondiale o altri mercati rappresentativi.

     (5) Per la certezza del diritto, è opportuno stabilire che tali modifiche si applicano quanto prima a tutte le nuove inchieste,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2026/97 è modificato nel modo seguente:

     1) All'articolo 6, lettera d), è aggiunto il testo seguente:

     (Omissis).

     2) L'articolo 4 e l'articolo 10, paragrafi 5 e 6, sono soppressi.

     3) All'articolo 28, paragrafo 5, è aggiunta la frase seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a tutte le inchieste aperte ai sensi del regolamento (CE) n. 2026/97 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.