Settore: | Normativa europea |
Materia: | 2. politica della concorrenza |
Capitolo: | 2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni |
Data: | 05/11/2002 |
Numero: | 1973 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 2.3.128 - Regolamento 5 novembre 2002, n. 1973.
Regolamento (CE) n. 1973/2002 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2026/97 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea.
(G.U.C.E. 7 novembre 2002, n. L 305).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Con il regolamento (CE) n. 2026/97, il Consiglio ha adottato norme comuni per la difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi che non sono membri della Comunità europea.
(2) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2026/97 espone alcune linee guida per il calcolo del vantaggio conferito al beneficiario, tra cui i valori di mercato indicativi in base ai quali misurare l'entità del vantaggio. È conveniente fornire un chiarimento sulle regole da seguire nei casi in cui nel paese in questione manchino tali valori indicativi. In una situazione del genere i valori indicativi vanno determinati adeguando le condizioni vigenti nel paese interessato in base a fattori effettivamente presenti nel paese. Se ciò non risulta fattibile perché, tra l'altro, prezzi o costi non esistono o sono inattendibili, gli opportuni valori indicativi vanno determinati rifacendosi alle condizioni presenti su altri mercati.
(3) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2026/97 dispone che certe sovvenzioni per l'ambiente, la ricerca e lo sviluppo regionale non sono compensabili. Inoltre, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 5 e 6, del regolamento, è possibile aprire inchieste per stabilire se le sovvenzioni siano compensabili o meno, mentre invece tali inchieste non vanno aperte per determinate sovvenzioni non compensabili. Le disposizioni corrispondenti dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dovevano scadere il 31 dicembre 1999, a meno che i membri dell'OMC non avessero deciso altrimenti. Poiché non è stata presa alcuna decisione in tal senso, queste disposizioni non sono più vigenti. Di conseguenza, occorre valutare se mantenere o meno le disposizioni sulle sovvenzioni non compensabili del regolamento (CE) n. 2026/97. A tale riguardo va rilevato come i principali partner commerciali della Comunità non applichino più queste disposizioni nelle loro inchieste sulle sovvenzioni. In considerazione di ciò e al fine di mantenere l'equilibrio tra diritti e doveri di tale accordo dell'OMC, si ritiene opportuno sopprimere le disposizioni del regolamento (CE) n. 2026/97 relative alle sovvenzioni non compensabili.
(4) L'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2026/97 specifica che, nel caso dell'uso di elementi disponibili, le informazioni utilizzate vengono verificate in relazione a dati provenienti da diverse fonti. Si ritiene utile specificare che tali fonti possono eventualmente anche riferirsi a dati riguardanti il mercato mondiale o altri mercati rappresentativi.
(5) Per la certezza del diritto, è opportuno stabilire che tali modifiche si applicano quanto prima a tutte le nuove inchieste,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 2026/97 è modificato nel modo seguente:
1) All'articolo 6, lettera d), è aggiunto il testo seguente:
(Omissis).
2) L'articolo 4 e l'articolo 10, paragrafi 5 e 6, sono soppressi.
3) All'articolo 28, paragrafo 5, è aggiunta la frase seguente:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a tutte le inchieste aperte ai sensi del regolamento (CE) n. 2026/97 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.