§ 2.3.110 – Decisione 4 ottobre 2000, n. 86.
Decisione (CE) n. 2001/86 della Commissione relativa al regime di aiuti a cui il Portogallo ha dato esecuzione nel settore suinicolo [notificata [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:04/10/2000
Numero:86


Sommario
Art. 1.      Gli aiuti di Stato a favore del settore suinicolo a cui il Portogallo ha dato esecuzione tramite il decreto legge n. 4/99, del 4 gennaio 1999, sotto forma di una moratoria sui prestiti a breve [...]
Art. 2.      1. Le autorità portoghesi prendono le opportune disposizioni atte a recuperare dai beneficiari gli aiuti di cui all'articolo 1, che sono stati messi illegalmente a loro disposizione, entro due [...]
Art. 3.      Il Portogallo informa la Commissione, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, in merito alle disposizioni da esso adottate per conformarsi a quest'ultima
Art. 4.      La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione


§ 2.3.110 – Decisione 4 ottobre 2000, n. 86.

Decisione (CE) n. 2001/86 della Commissione relativa al regime di aiuti a cui il Portogallo ha dato esecuzione nel settore suinicolo [notificata con il numero C[2000] 2755].

(G.U.C.E. 31 gennaio 2001, n. L 029).

 

Art. 1.

     Gli aiuti di Stato a favore del settore suinicolo a cui il Portogallo ha dato esecuzione tramite il decreto legge n. 4/99, del 4 gennaio 1999, sotto forma di una moratoria sui prestiti a breve termine e di una nuova linea di credito a breve termine, sono incompatibili con il mercato comune.

 

     Art. 2.

     1. Le autorità portoghesi prendono le opportune disposizioni atte a recuperare dai beneficiari gli aiuti di cui all'articolo 1, che sono stati messi illegalmente a loro disposizione, entro due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione.

     2. Il recupero degli aiuti è effettuato conformemente alle procedure del diritto portoghese. Gli importi da recuperare includono gli interessi calcolati a partire dalla data in cui gli aiuti sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale.

 

     Art. 3.

     Il Portogallo informa la Commissione, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, in merito alle disposizioni da esso adottate per conformarsi a quest'ultima.

 

     Art. 4.

     La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.