§ 2.2.24 - Regolamento 14 dicembre 1987, n. 3975.
Regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio del 14 dicembre 1987 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.2 intese, posizioni dominanti, dumping, monopoli nazionali
Data:14/12/1987
Numero:3975


Sommario
Art. 1.  Campo d'applicazione.
Art. 2.  Eccezioni per taluni accordi tecnici.
Art. 3.  Procedure avviate su denuncia o avviate d'ufficio dalla Commissione.
Art. 4.  Espletamento delle procedure avviate su denuncia o avviate d'ufficio dalla Commissione.
Art. 4 bis.  Misure provvisorie contro le pratiche anticoncorrenziali.
Art. 5.  Applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato - Procedura di opposizione.
Art. 6.  Durata di validità e revoca delle decisioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3.
Art. 7. - 19. 
Art. 20.  Entrata in vigore.


§ 2.2.24 - Regolamento 14 dicembre 1987, n. 3975. [1]

Regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio del 14 dicembre 1987 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei.

(G.U.C.E. 31 dicembre 1987, n. L 374).

 

Art. 1. Campo d'applicazione.

     1. Il presente regolamento determina le norme particolareggiate di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai servizi di trasporto aereo.

     2. Il presente regolamento riguarda soltanto i trasporti aerei tra aeroporti della Comunità [2].

 

     Art. 2. Eccezioni per taluni accordi tecnici.

     1. Il divieto sancito all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non è applicabile agli accordi, decisioni e pratiche concordate, elencati nell'allegato, qualora abbiano per unico oggetto o effetto il raggiungimento di miglioramenti e l'instaurazione di una cooperazione sul piano tecnico. Tale elenco non è tassativo.

     2. Se necessario la Commissione presenta al Consiglio proposte per la modifica dell'elenco riportato in allegato.

 

     Art. 3. Procedure avviate su denuncia o avviate d'ufficio dalla Commissione. [3]

 

     Art. 4. Espletamento delle procedure avviate su denuncia o avviate d'ufficio dalla Commissione. [4]

 

     Art. 4 bis. Misure provvisorie contro le pratiche anticoncorrenziali. [5]

 

     Art. 5. Applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato - Procedura di opposizione. [6]

 

     Art. 6. Durata di validità e revoca delle decisioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3.

     1. [7].

     2. [8].

     3. La Commissione può revocare o modificare la propria decisione o vietare agli interessati determinati comportamenti:

     a) se cambia la situazione di fatto relativa ad un elemento essenziale della decisione, o

     b) se gli interessati non osservano un obbligo imposto dalla decisione, o

     c) se la decisione si basa su indicazioni inesatte o è stata ottenuta con frode, o

     d) se gli interessati abusano della deroga all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato, concessa loro dalla decisione.

Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) la decisione può essere revocata con effetto retroattivo.

 

          Art. 7. - 19. [9]

 

     Art. 20. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

 

 

ALLEGATO

Elenco di cui all'articolo 2

 

     a) L'introduzione o l'applicazione uniforme di norme tecniche obbligatorie o raccomandate per gli aeromobili, i pezzi di aeromobili, il materiale e l'attrezzatura di aeromobili quando dette norme sono fissate da un'organizzazione normalmente riconosciuta a livello internazionale o da un costruttore di aeromobili o di materiale.

     b) L'introduzione e l'applicazione uniforme di norme standard tecniche per le installazioni fisse per aeromobili, quando dette norme sono fissate da un'organizzazione normalmente riconosciuta a livello internazionale.

     c) Lo scambio, il leasing, l'utilizzazione in comune o la manutenzione di aeromobili, di pezzi di aeromobili, di materiale o di installazioni fisse per il funzionamento di servizi aerei e l'acquisto in comune di pezzi di aeromobili purché tali intese siano concluse su una base non discriminatoria.

     d) L'introduzione, il funzionamento e la manutenzione di reti di comunicazione tecnica, purché tali intese siano concluse su una base non discriminatoria.

     e) Lo scambio, l'utilizzazione in comune o la formazione del personale a fini tecnici od operativi.

     f) L'organizzazione e l'esecuzione di trasporti sostitutivi di passeggeri, posta e bagagli in caso di avaria o di ritardo di un aeromobile, mediante contratto di nolo o mediante la fornitura di un aeromobile di sostituzione in applicazione di disposizioni contrattuali.

     g) L'organizzazione e l'esecuzione di trasporti aerei successivi o supplementari nonché la fissazione e l'applicazione di prezzi e condizioni globali per tali trasporti.

     h) Il raggruppamento di spedizioni isolate.

     i) L'elaborazione e l'applicazione di norme uniformi relative alla struttura e alle condizioni che regolano l'applicazione delle tariffe di trasporto, purché tali norme non fissino direttamente e indirettamente i prezzi e le condizioni di trasporto.

     j) Le disposizioni riguardanti la vendita, il trasferimento e l'accettazione dei biglietti tra compagnie aeree ("interlining") nonché i sistemi di rimborso, di calcolo proporzionale e di contabilità messi a punto per tali fini.

     k) La compensazione e la liquidazione dei conti tra le compagnie aeree tramite una camera di compensazione con tutti i servizi connessi o all'uopo necessari; la compensazione e la liquidazione dei conti tra le compagnie aeree e i loro agenti ufficialmente riconosciuti tramite un piano o un sistema di liquidazione centralizzato e automatizzato, con tutti i servizi connessi o all'uopo necessari.

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 411/2004, con la limitazione ivi indicata e con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 4 dello stesso regolamento (CE) n. 411/2004.

[2] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2410/92.

[3] Articolo abrogato dall’art. 39 del regolamento (CE) n. 1/2003.

[4] Articolo abrogato dall’art. 39 del regolamento (CE) n. 1/2003.

[5] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1284/91 ed abrogato dall’art. 39 del regolamento (CE) n. 1/2003.

[6] Articolo abrogato dall’art. 39 del regolamento (CE) n. 1/2003.

[7] Paragrafo abrogato dall’art. 39 del regolamento (CE) n. 1/2003.

[8] Paragrafo abrogato dall’art. 39 del regolamento (CE) n. 1/2003.

[9] Articoli abrogati dall’art. 39 del regolamento (CE) n. 1/2003.