§ 2.1.31 – Regolamento 7 aprile 2004, n. 773.
Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.1 principi della concorrenza
Data:07/04/2004
Numero:773


Sommario
Art.  1. Oggetto e campo d'applicazione.
Art.  2. Avvio del procedimento.
Art.  3. Potere di assumere dichiarazioni.
Art.  4. Domande rivolte oralmente nel corso degli accertamenti.
Art.  5. Ammissibilità delle denunce.
Art.  6. Partecipazione dei denuncianti al procedimento.
Art.  7. Rigetto delle denunce.
Art.  8. Accesso alle informazioni.
Art.  9. Rigetto di denunce ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1/2003.
Art.  10. Comunicazione degli addebiti e risposte delle parti.
Art.  11. Diritto ad essere sentiti.
Art.  12. Diritto all'audizione.
Art.  13. Audizione di terzi.
Art.  14. Svolgimento delle audizioni.
Art.  15. Accesso al fascicolo e uso dei documenti.
Art.  16. Individuazione e tutela delle informazioni riservate.
Art.  17. Termini.
Art.  18. Regolamenti abrogati.
Art.  19. Disposizioni transitorie.
Art.  20. Entrata in vigore.


§ 2.1.31 – Regolamento 7 aprile 2004, n. 773.

Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 27 aprile 2004, n. L 123).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

     visto il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, in particolare l'articolo 33,

     sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio attribuisce alla Commissione il potere di disciplinare determinati aspetti dei procedimenti per l'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato. È necessario stabilire le norme relative all'avvio dei procedimenti da parte della Commissione, nonché al trattamento delle denunce e all'audizione dei degli interessati.

     (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003, i giudici nazionali non possono prendere decisioni che potrebbero essere in contrasto con decisioni previste dalla Commissione nello stesso caso. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, di detto regolamento, l'avvio del procedimento per l'adozione di una decisione a norma del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003 da parte della Commissione priva le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della competenza a decidere nella fattispecie. A questo riguardo, è opportuno che i giudici e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri siano informati dell'avvio del procedimento da parte della Commissione. La Commissione deve quindi essere in grado di rendere pubblica la propria decisione di avvio del procedimento.

     (3) Prima di assumere le dichiarazioni orali di persone fisiche o giuridiche che acconsentono ad essere sentite, la Commissione deve informare tali persone della base giuridica del colloquio e della natura facoltativa dello stesso. Tali persone devono inoltre essere informate delle finalità del colloquio e delle registrazioni che ne potranno essere fatte. Al fine di garantire l'accuratezza delle dichiarazioni, le persone sentite devono avere la possibilità di correggere quanto riportato nelle registrazioni. Le informazioni assunte attraverso dichiarazioni orali, che vengano comunicate ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1/2003, non devono essere utilizzate al fine di imporre sanzioni a persone fisiche solo se non sono soddisfatte le condizioni previste dallo stesso articolo.

     (4) Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2003 la Commissione può irrogare ammende alle imprese e associazioni di imprese quando esse non rettificano, entro il termine stabilito dalla Commissione, una risposta inesatta, incompleta o fuorviante data da un membro del personale a domande rivolte nel corso degli accertamenti. È pertanto necessario fornire alle imprese interessate le registrazioni dei chiarimenti forniti e istituire una procedura che consenta alle imprese di aggiungere eventuali rettifiche, modificazioni o integrazioni a quanto riferito da un membro del personale non autorizzato a dare spiegazioni a nome dell'impresa. I chiarimenti forniti da membri del personale devono permanere nel fascicolo della Commissione nella forma in cui sono stati registrati nel corso dell'accertamento.

     (5) Le denunce costituiscono una fonte essenziale di informazioni per l'accertamento delle violazioni delle norme in materia di concorrenza. È quindi opportuno definire procedure chiare ed efficienti per il trattamento delle denunce presentate alla Commissione.

     (6) Per essere ammissibile ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003, la denuncia deve contenere determinate informazioni specifiche.

     (7) È necessario predisporre un modulo allo scopo di assistere i denuncianti nella corretta presentazione dei fatti alla Commissione. La comunicazione delle informazioni prescritte da tale modulo deve costituire una condizione indispensabile perché la denuncia possa considerarsi presentata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003.

     (8) Le persone fisiche o giuridiche che hanno scelto di presentare denuncia devono avere la possibilità di compartecipare strettamente al procedimento avviato dalla Commissione per l'accertamento della sussistenza della violazione. Tuttavia, esse non devono poter accedere a segreti aziendali o ad altre informazioni riservate appartenenti ad altri soggetti partecipanti al procedimento.

     (9) I denuncianti devono avere la possibilità di presentare osservazioni quando la Commissione ritiene che non vi siano motivi sufficienti per agire a seguito della denuncia. La Commissione, quando respinge una denuncia per il motivo che un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro si sta occupando o si è già occupata del caso, deve informare il denunciante di quale autorità si tratti.

     (10) Allo scopo di salvaguardare i diritti della difesa delle imprese, la Commissione deve attribuire alle parti interessate il diritto di essere sentite prima di prendere una decisione.

     (11) Deve inoltre essere prevista l'audizione di soggetti che non hanno presentato una denuncia ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 e non sono destinatari della comunicazione degli addebiti, ma che possono tuttavia dimostrare di avere un interesse sufficiente. In linea generale, le associazioni dei consumatori che chiedono di essere sentite devono essere considerate come aventi un interesse sufficiente quando i procedimenti riguardano prodotti o servizi utilizzati dal consumatore finale o prodotti o servizi che confluiscono direttamente in tali prodotti o servizi. Quando lo ritenga utile ai fini del procedimento, la Commissione deve inoltre essere in grado di invitare altri soggetti a presentare osservazioni scritte e assistere all'audizione delle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti. All'occorrenza essa deve poter invitare tali persone ad esprimersi nel corso dell'audizione.

     (12) Allo scopo di migliorare l'efficienza delle audizioni, il consigliere-auditore deve poter consentire alle parti interessate, ai denuncianti, ai terzi invitati all'audizione, ai servizi della Commissione e alle autorità degli Stati membri di rivolgere domande nel corso dell'audizione.

     (13) Nei casi in cui consente l'accesso al fascicolo, la Commissione deve garantire la tutela dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate. La categoria delle «altre informazioni riservate» comprende informazioni non rientranti nell'ambito dei segreti aziendali, che possono essere considerate riservate in quanto la loro diffusione potrebbe arrecare un grave pregiudizio ad imprese o persone. La Commissione deve poter chiedere alle imprese o associazioni di imprese che hanno presentato documenti o dichiarazioni di precisare quali informazioni siano da considerarsi riservate.

     (14) Quando i segreti aziendali o le altre informazioni riservate sono elementi necessari per dimostrare la sussistenza della violazione, la Commissione deve valutare per ogni singolo documento se la necessità della divulgazione sia superiore al danno che potrebbe derivarne.

     (15) Nell'interesse della certezza del diritto è necessario stabilire un termine minimo per le comunicazioni previste dal presente regolamento.

     (16) Il presente regolamento sostituisce il regolamento della Commissione (CE) n. 2842/98, del 22 dicembre 1988, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo 85 e 86 del trattato CE, che deve quindi essere abrogato.

     (17) Il presente regolamento allinea le norme procedurali relative al settore dei trasporti alle norme di procedura generali vigenti negli altri settori. Il regolamento (CE) n. 2843/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle domande e delle notificazioni di cui ai regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, recanti applicazione delle regole di concorrenza al settore dei trasporti, deve quindi essere abrogato.

     (18) Il regolamento (CE) n. 1/2003 abolisce il sistema di notificazione e autorizzazione. Il regolamento (CE) n. 3385/ 94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle domande e delle notificazioni presentate in forza del regolamento (CE) n. 17 del Consiglio deve quindi essere abrogato,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1. Oggetto e campo d'applicazione.

     Il presente regolamento si applica ai procedimenti svolti dalla Commissione in applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato.

 

CAPO II

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

 

     Art. 2. Avvio del procedimento.

     1. La Commissione può decidere di avviare il procedimento per l'adozione di una decisione ai sensi del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003 in qualsiasi momento, ma non dopo la data in cui ha espresso la valutazione preliminare di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento o ha emesso la comunicazione degli addebiti né dopo la data della pubblicazione della comunicazione di cui all'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso.

     2. La Commissione può rendere pubblico l'avvio del procedimento secondo modalità che ritiene appropriate, dopo averne informato le parti interessate.

     3. La Commissione può esercitare i poteri di indagine a norma del capitolo V del regolamento (CE) n. 1/2003 prima dell'avvio del procedimento.

     4. La Commissione può respingere le denunce di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 senza avviare il procedimento.

 

CAPO III

INDAGINI EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE

 

     Art. 3. Potere di assumere dichiarazioni.

     1. Quando la Commissione sente una persona con il consenso di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1/2003, essa deve, all'inizio del colloquio, indicare la base giuridica e la finalità dello stesso e ricordarne la natura facoltativa. Essa informa inoltre la persona sentita qualora intenda effettuare una registrazione del colloquio.

     2. Il colloquio può svolgersi con qualsiasi mezzo, inclusi il telefono e le vie elettroniche.

     3. La Commissione può registrare in qualsiasi forma le dichiarazioni rese dalle persone sentite. Una copia dell'eventuale registrazione viene messa a disposizione della persona sentita per l'approvazione. All'occorrenza la Commissione può stabilire il termine entro il quale la persona sentita può comunicare eventuali correzioni da apportare alla dichiarazione resa.

 

     Art. 4. Domande rivolte oralmente nel corso degli accertamenti.

     1. I chiarimenti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1/2003, richiesti da funzionari o da altre persone autorizzate dalla Commissione ai rappresentanti o ai membri del personale di imprese o associazioni di imprese, possono essere registrati in qualsiasi forma.

     2. Copia della registrazione effettuata ai sensi del paragrafo 1 viene messa a disposizione dell'impresa o dell'associazione di imprese successivamente all'accertamento.

     3. Nei casi in cui siano state chieste informazioni ad un membro del personale di un'impresa o di una associazione di imprese che non sia o non sia stato autorizzato dall'impresa o dalla associazione di imprese a fornire chiarimenti a nome delle stesse, la Commissione stabilisce il termine entro il quale l'impresa o l'associazione di imprese può comunicare alla Commissione le eventuali rettifiche, modificazioni o integrazioni da apportare ai chiarimenti forniti dal membro del personale. Tali rettifiche, modificazioni o integrazioni vengono aggiunte ai chiarimenti registrati ai sensi del paragrafo 1.

 

CAPO IV

TRATTAMENTO DELLE DENUNCE

 

     Art. 5. Ammissibilità delle denunce.

     1. Le persone fisiche e giuridiche devono dimostrare di avere un interesse legittimo alla presentazione della denuncia di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003.

     Tale denuncia deve contenere le informazioni prescritte dal modulo C riportato nell'allegato. La Commissione può dispensare il denunciante dall'osservanza di tale obbligo per una parte delle informazioni, anche documentali, prescritte dal modulo.

     2. Alla Commissione devono essere presentate tre copie su carta, nonché, se possibile, una copia elettronica della denuncia. Il denunciante deve presentare inoltre una versione non riservata della denuncia qualora dichiari che talune parti di essa sono da considerarsi riservate.

     3. Le denunce devono essere presentate in una delle lingue ufficiali della Comunità.

 

     Art. 6. Partecipazione dei denuncianti al procedimento.

     1. La Commissione, quando invia una comunicazione degli addebiti in merito ad una questione sulla quale ha ricevuto una denuncia, fornisce al denunciante una copia della versione non riservata della comunicazione e fissa il termine entro cui questi può presentare osservazioni scritte.

     2. All'occorrenza la Commissione può consentire ai denuncianti di esprimersi nel corso dell'audizione delle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti, qualora essi lo richiedano nelle loro osservazioni scritte.

 

     Art. 7. Rigetto delle denunce.

     1. Quando la Commissione ritiene che, sulla base delle informazioni in suo possesso, non sussistano motivi sufficienti per agire a seguito della denuncia, informa il denunciante dei relativi motivi e stabilisce il termine entro il quale questi può presentare osservazioni scritte. La Commissione non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

     2. Se il denunciante presenta osservazioni scritte entro il termine fissato dalla Commissione e tali osservazioni non inducono ad una diversa valutazione del caso, la Commissione respinge la denuncia con decisione.

     3. Se il denunciante non presenta osservazioni entro il termine fissato dalla Commissione, la denuncia si considera ritirata.

 

     Art. 8. Accesso alle informazioni.

     1. Quando la Commissione ha informato il denunciante che essa intende respingere la denuncia a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, il denunciante può chiedere accesso ai documenti sui quali si fonda la valutazione provvisoria della Commissione. Al denunciante non può tuttavia essere conferito l'accesso ai segreti aziendali o alle altre informazioni riservate appartenenti ad altri soggetti che partecipano al procedimento.

     2. Il denunciante può usare i documenti cui ha avuto accesso nell'ambito del procedimento svolto dalla Commissione ai sensi degli articoli 81 e 82 unicamente nei procedimenti giudiziari o amministrativi intesi all'applicazione di tali articoli.

 

     Art. 9. Rigetto di denunce ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1/2003.

     Qualora respinga una denuncia ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione comunica senza indugio al denunciante quale sia l'autorità nazionale garante della concorrenza che sta esaminando o ha esaminato il caso in questione.

 

CAPO V

ESERCIZIO DEL DIRITTO AD ESSERE SENTITI

 

     Art. 10. Comunicazione degli addebiti e risposte delle parti.

     1. La Commissione informa per iscritto le parti interessate sugli addebiti mossi nei loro confronti. La comunicazione degli addebiti è notificata ad ognuna di esse.

     2. Nella comunicazione degli addebiti alle parti interessate la Commissione stabilisce il termine entro il quale le stesse possono presentare osservazioni scritte. La Commissione non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

     3. Nelle loro osservazioni scritte le parti possono esporre tutti i fatti loro noti che siano rilevanti per la difesa contro gli addebiti mossi dalla Commissione. Esse allegano gli eventuali documenti idonei a comprovare i fatti esposti. Alla Commissione devono essere presentati un originale su carta e una copia elettronica o, se non viene fornita una copia elettronica, 28 copie su carta della denuncia e dei documenti allegati. Le parti possono proporre che la Commissione senta le persone in grado di confermare i fatti esposti nelle osservazioni.

 

     Art. 11. Diritto ad essere sentiti.

     1. La Commissione offre alle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti la possibilità di essere sentite prima della consultazione del comitato consultivo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.

     2. Nelle sue decisioni la Commissione esamina solo gli addebiti rispetto ai quali le parti di cui al paragrafo 1 hanno avuto la possibilità di esprimersi.

 

     Art. 12. Diritto all'audizione.

     La Commissione offre alle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti la possibilità di sviluppare gli argomenti nel corso dell'audizione, sempre che esse lo richiedano nelle osservazioni scritte.

 

     Art. 13. Audizione di terzi.

     1. Alle persone fisiche o giuridiche non contemplate negli articoli 5 e 11 che chiedano di essere sentite e dimostrino di avervi un interesse sufficiente, la Commissione comunica per iscritto la natura e l'oggetto del procedimento e assegna un termine per la presentazione delle osservazioni scritte.

     2. All'occorrenza la Commissione può invitare i soggetti di cui al paragrafo 1 a sviluppare gli argomenti nel corso dell'audizione delle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti, sempre che essi lo richiedano nelle osservazioni scritte.

     3. La Commissione può invitare eventuali altre persone a presentare osservazioni scritte e ad assistere all'audizione delle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti. La Commissione può inoltre invitare tali persone ad esprimersi nel corso dell'audizione.

 

     Art. 14. Svolgimento delle audizioni.

     1. Le audizioni vengono condotte in piena indipendenza da un consigliere-auditore.

     2. La Commissione invita le persone che devono essere sentite a partecipare all'audizione alla data da essa fissata.

     3. La Commissione invita le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri a prendere parte all'audizione. Essa può inoltre invitare anche funzionari di altre autorità degli Stati membri.

     4. Le persone invitate a partecipare devono comparire di persona o essere rappresentate da rappresentanti legali o statutari. Le imprese e associazioni di imprese possono inoltre essere rappresentate da un rappresentante debitamente delegato, scelto fra il personale permanente.

     5. Le persone sentite dalla Commissione possono essere assistite da consulenti legali o da altre persone qualificate ammesse dal consigliere-auditore.

     6. Le audizioni non sono pubbliche. Ogni persona può essere sentita separatamente o in presenza di altre persone invitate a partecipare, tenuto conto dell'interesse legittimo delle imprese alla protezione dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate.

     7. Il consigliere-auditore può autorizzare le parti destinatarie della comunicazione degli addebiti, i denuncianti, i terzi invitati all'audizione, i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri a porre domande nel corso dell'audizione.

     8. Le dichiarazioni rese da ciascuna persona vengono registrate. Dietro richiesta, la registrazione dell'audizione è messa a disposizione delle persone che hanno partecipato all'audizione. Deve tenersi debitamente conto dell'interesse legittimo dei partecipanti alla tutela dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate.

 

CAPO VI

ACCESSO AL FASCICOLO

E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

 

     Art. 15. Accesso al fascicolo e uso dei documenti.

     1. Su richiesta, la Commissione conferisce l'accesso al fascicolo alle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti. L'accesso è conferito dopo la notifica della comunicazione degli addebiti.

     2. Dal diritto di accesso al fascicolo sono esclusi i segreti aziendali, le altre informazioni riservate e i documenti interni della Commissione o delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. È parimenti esclusa la corrispondenza, contenuta nel fascicolo, fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri oppure fra queste ultime.

     3. Nessuna disposizione del presente regolamento osta a che la Commissione riveli e usi le informazioni necessarie a dimostrare la violazione degli articoli 81 e 82 del trattato.

     4. I documenti ottenuti accedendo al fascicolo ai sensi del presente articolo possono essere usati solo nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi intesi all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato.

 

     Art. 16. Individuazione e tutela delle informazioni riservate.

     1. Le informazioni, anche documentali, non possono essere comunicate o rese accessibili dalla Commissione se contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate.

     2. Chiunque comunichi osservazioni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 3 del presente regolamento o comunichi successivamente ulteriori informazioni alla Commissione nel corso dello stesso procedimento, deve indicare chiaramente le informazioni che ritiene riservate e fornire una versione distinta e non riservata entro il termine stabilito dalla Commissione per la presentazione delle osservazioni.

     3. Fermo restando il paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può chiedere alle imprese e associazioni di imprese, che producono documenti o dichiarazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003, di individuare i documenti o le parti di documenti che a loro avviso contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate ad esse appartenenti e di indicare le imprese riguardo alle quali tali documenti devono essere considerati riservati. La Commissione può altresì chiedere alle imprese o associazioni di imprese di individuare l'eventuale parte della comunicazione degli addebiti, dell'esposizione sommaria dei fatti ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 o della decisione adottata dalla Commissione che, a loro avviso, contiene segreti aziendali. La Commissione può stabilire il termine entro il quale le imprese e associazioni di imprese devono:

     a) motivare la loro richiesta di riservatezza relativamente ai singoli documenti o parti di documento e alle singole dichiarazioni o parti di dichiarazione;

     b) fornire alla Commissione una versione non riservata dei documenti o delle dichiarazioni, nella quale i passaggi riservati siano omessi;

     c) fornire una descrizione succinta di ogni parte omessa.

     4. Se delle imprese o associazioni di imprese non si conformano ai paragrafi 2 e 3, la Commissione può presumere che i documenti o dichiarazioni in questione non contengano informazioni riservate.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI E GENERALI E FINALI

 

     Art. 17. Termini.

     1. Nello stabilire i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 3, la Commissione tiene conto sia del tempo necessario per la preparazione della comunicazione sia dell'urgenza del caso.

     2. I termini di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 2 non possono essere inferiori a quattro settimane. Nei procedimenti avviati al fine di adottare misure provvisorie ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1/2003, i termini possono tuttavia essere ridotti ad una settimana.

     3. I termini di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 16, paragrafo 3, non possono essere inferiori a due settimane.

     4. All'occorrenza i termini possono essere prorogati su richiesta motivata presentata prima della loro scadenza.

 

     Art. 18. Regolamenti abrogati.

     I regolamenti (CEE) n. 2842/98, (CEE) n. 2843/98 e (CEE) n. 3385/94 sono abrogati.

     I riferimenti ai regolamenti abrogati s'intendono fatti al presente regolamento.

 

     Art. 19. Disposizioni transitorie.

     Gli atti procedurali compiuti ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2842/98 e (CEE) n. 2843/98 restano efficaci ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

 

     Art. 20. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)