§ 20.7.93 – Regolamento 29 novembre 2004, n. 2068.
Regolamento (CE) n. 2068/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione.


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.7 politica di sviluppo
Data:29/11/2004
Numero:2068


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.7.93 – Regolamento 29 novembre 2004, n. 2068.

Regolamento (CE) n. 2068/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione.

(G.U.U.E. 3 dicembre 2004, n. L 358).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 A, paragrafo 2, prima frase,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     Considerando quanto segue:

     (1) L’Agenzia europea per la ricostruzione attua l’assistenza comunitaria prevista dal regolamento (CE) n. 2666/2000 in Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 10 giugno 1999, e nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

     (2) Il regolamento (CE) n. 2667/2000 si applica fino al 31 dicembre 2004.

     (3) Il regolamento (CE) n. 2667/2000 prevede che la Commissione sottoponga al Consiglio una relazione di valutazione sulla sua applicazione e una proposta sullo statuto dell’Agenzia.

     (4) La Commissione ha reso pubblica tale relazione il 4 giugno 2004.

     (5) L'assistenza comunitaria alla Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 10 giugno 1999, e alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono programmati nel quadro dei documenti di strategia nazionale per il periodo 2002-2006, conformemente alle prospettive finanziarie della Comunità. Per tali paesi e territori, la Commissione è in procinto di proporre i programmi indicativi pluriennali per il periodo 2005-2006.

     (6) Alla luce della valutazione positiva delle attività dell'Agenzia e del fatto che l'assistenza comunitaria è prevista fino al 2006, è importante garantire la continuità dell'attuazione dell'assistenza comunitaria. Di conseguenza, il mandato dell’Agenzia europea per la ricostruzione dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2006.

     (7) Il 4 febbraio 2003, la Repubblica federale di Iugoslavia ha adottato una Carta costituzionale, con la quale il paese ha cambiato il proprio nome in «Serbia e Montenegro». È opportuno tenere conto del cambiamento del nome dello Stato.

     (8) Il regolamento (CE) n. 2667/2000 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2667/2000 è modificato come segue:

     1) All’articolo 1, i termini «Repubblica federale di Iugoslavia» sono sostituiti dai termini «Serbia e Montenegro».

     2) All’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i termini «Repubblica federale di Iugoslavia» sono sostituiti dai termini «Serbia e Montenegro».

     3) All’articolo 4, paragrafo 10, i termini «Repubblica federale di Iugoslavia» sono sostituiti dai termini «Serbia e Montenegro».

     4) L’articolo 14 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 14

     Entro il 31 dicembre 2005 la Commissione riferisce al Consiglio in merito al futuro del mandato dell'Agenzia. Eventuali proposte di proroga del mandato dell'Agenzia oltre il 31 dicembre 2006 dovrebbero essere sottoposte dalla Commissione al Consiglio entro il 31 marzo 2006.»

     5) L’articolo 15 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 15

     La Commissione può delegare all’Agenzia l’attuazione dell'assistenza comunitaria decisa a favore della Serbia e Montenegro e dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai sensi del regolamento (CE) n. 1628/96.»

     6) All’articolo 16, la data »31 dicembre 2004» è sostituita dalla data »31 dicembre 2006».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.