§ 20.7.55 - Decisione 23 dicembre 2002, n. 3.
Decisione n. 3/2002 del Consiglio dei Ministri ACP-CE sulla ridistribuzione delle risorse non assegnate e degli abbuoni di interesse non [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.7 politica di sviluppo
Data:23/12/2002
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Riduzione del debito
Art. 2.  Prevenzione e soluzione dei conflitti e pacificazione
Art. 3.  Operazioni con capitale di rischio
Art. 4.  CSI/CSA
Art. 5.  Cooperazione e integrazione regionale
Art. 6.  Misure necessarie
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 20.7.55 - Decisione 23 dicembre 2002, n. 3.

Decisione n. 3/2002 del Consiglio dei Ministri ACP-CE sulla ridistribuzione delle risorse non assegnate e degli abbuoni di interesse non impegnati dell'ottavo Fondo europeo di sviluppo (FES). (2003/150/CE).

(G.U.U.E. 4 marzo 2003, n. L 59).

 

     IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

     vista la quarta convenzione ACP-CE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995, in particolare l'articolo 195, lettera b), l'articolo 219, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 245, paragrafo 2, l'articolo 257 e l'articolo 282, paragrafo 5,

     visto l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonouil 23 giugno 2000,

     considerando quanto segue:

     (1) Con la decisione n. 1/2000 del 27 luglio 2000 il Consiglio dei ministri ACP-CE ha adottato misure transitorie per il periodo che va dal 2 agosto 2000 all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE riguardanti l'applicazione anticipata di determinate disposizioni dell'accordo di partenariato e il mantenimento in vigore di certe disposizioni della quarta convenzione ACP-CE, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995. A norma dell'articolo 2 di detta decisione, le disposizioni della quarta convenzione ACP-CE relative alla facoltà del Consiglio dei ministri di decidere l'utilizzazione delle risorse non assegnate del sesto, settimo e ottavo FES rimangono applicabili. La decisione n. 1/2002 è stata prorogata dalla decisione n. 1/2002 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 31 maggio 2000.

     (2) Con le decisioni n. 1/1999 dell'8 dicembre 1999 e n. 2/2001 del 20 dicembre 2001 il Consiglio dei ministri ACP-CE ha assegnato risorse ai meccanismi di riduzione del debito dei paesi ACP fortemente indebitati, per un importo totale di 1 060 milioni di EUR. Per permettere la piena implementazione dell'impegno comunitario assunto con l'iniziativa del 1999, e aumentata nel 2001, è necessario stanziare fondi supplementari allo strumento di riduzione del debito.

     (3) Per consentire alla Comunità di continuare a contribuire agli sforzi di prevenzione e soluzione dei conflitti e di pacificazione, è opportuno stanziare ulteriori risorse a tal fine.

     (4) Per garantire il proseguimento delle operazioni con capitale di rischio, occorre mettere a disposizione i fondi necessari per coprire il fabbisogno finanziario fino all'entrata in vigore del nono FES.

     (5) Per consentire il proseguimento delle attività del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) e del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA), occorre stanziare fondi supplementari che coprano il fabbisogno finanziario dell'esercizio 2003.

     (6) Per mantenere la cooperazione regionale nelle regioni che dispongono di insufficienti risorse del sesto, settimo e ottavo FES, occorre mettere a disposizione i fondi necessari per coprire il fabbisogno finanziario fino all'entrata in vigore del nono FES,

     DECIDE:

 

     Art. 1. Riduzione del debito

     Dagli abbuoni d'interesse non impegnati dell'ottavo Fondo europeo di sviluppo è prelevato un importo di 125 milioni EUR per iniziative di riduzione del debito a favore di paesi ACP ammissibili all'iniziativa in favore dei paesi poveri fortemente indebitati, ai sensi dell'articolo 66 dell'accordo di partenariato ACP-CE.

 

          Art. 2. Prevenzione e soluzione dei conflitti e pacificazione

     Dagli abbuoni d'interesse non impegnati dell'ottavo FES è prelevato un importo di 25 milioni EUR per azioni nel campo della prevenzione e soluzione dei conflitti e della pacificazione, ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, dell'accordo di partenariato ACP-CE.

 

          Art. 3. Operazioni con capitale di rischio

     1. Dagli abbuoni d'interesse non impegnati dell'ottavo FES è prelevato un importo di 50 milioni di EUR per operazioni con capitale di rischio.

     2. Dopo l'entrata in vigore del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE, le rimanenze non impegnate dell'assegnazione per le operazioni con capitale di rischio, di cui al paragrafo 1, vengono trasferite allo stanziamento per la cooperazione intra-ACP nell'ambito del nono FES.

     3. Fino all'entrata in vigore del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE, il rimborso dei prestiti finanziati mediante l'assegnazione per le operazioni con capitale di rischio, di cui al paragrafo 1, nonché tramite l'assegnazione per le operazioni con capitale di rischio prevista dalla decisione n. 2/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 15 dicembre 2000, viene aggiunto alla riserva generale (risorse non assegnate) dell'ottavo FES. Dopo tale data, il rimborso di tali prestiti viene aggiunto alla dotazione per lo sviluppo a lungo termine, di cui all'articolo 3, lettera a), del protocollo finanziario.

 

          Art. 4. CSI/CSA

     1. Dalle risorse non assegnate dell'ottavo FES (riserva generale) è prelevato a titolo di anticipo sul nono FES:

     - un importo massimo di 15,2 milioni di EUR per finanziare il bilancio del CSI nel 2003,

     - un importo massimo di 14 milioni di EUR per finanziare il bilancio del CTA nel 2003.

     2. Dopo l'entrata in vigore del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE, le rimanenze non impegnate delle assegnazioni di cui al paragrafo 1 vengono trasferite allo stanziamento per la cooperazione intra-ACP nell'ambito del nono FES.

     3. Sono considerati un anticipo sul nono FES soltanto gli importi effettivamente impegnati.

 

          Art. 5. Cooperazione e integrazione regionale

     1. Dalle risorse non assegnate dell'ottavo FES (riserva generale) è prelevato un importo di 25 milioni di EUR a titolo di anticipo sulla dotazione del nono FES per la cooperazione e integrazione regionale, ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE.

     2. Dopo l'entrata in vigore del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE, le rimanenze non impegnate dell'assegnazione per la cooperazione e integrazione regionale, di cui al paragrafo 1, vengono trasferite allo stanziamento per la cooperazione intra-ACP nell'ambito del nono FES.

     3. Sono considerati un anticipo sul nono FES soltanto gli importi effettivamente impegnati.

 

          Art. 6. Misure necessarie

     Si chiede all'ordinatore principale del FES di prendere le misure necessarie per applicare la presente decisione.

 

          Art. 7. Entrata in vigore

     La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.