§ 20.6.568 - Decisione 7 settembre 2009, n. 718.
Decisione n. 2009/718/CE del Consiglio, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:07/09/2009
Numero:718


Sommario
Art. 1. È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e [...]
Art. 2. Le modalità di attuazione dell’accordo sono adottate in conformità della procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante [...]
Art. 3. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo, in forma di scambio di lettere, di cui all’articolo 1, allo scopo di impegnare la Comunità
Art. 4. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 20.6.568 - Decisione 7 settembre 2009, n. 718.

Decisione n. 2009/718/CE del Consiglio, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea - Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione Europea

(G.U.U.E. 26 settembre 2009, n. L 254)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

 

vista la proposta della Commissione,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il 29 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell’OMC ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994 nel corso del processo di adesione all’Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania.

 

(2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato istituito dall’articolo 133 del trattato e in conformità delle direttive di negoziato stabilite dal Consiglio.

 

(3) La Commissione ha concluso i negoziati per la conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile. È opportuno approvare detto accordo.

 

(4) Le misure necessarie per l’esecuzione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [1],

 

DECIDE:

 

Art. 1.

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea.

 

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

 

     Art. 2.

Le modalità di attuazione dell’accordo sono adottate in conformità della procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [2].

 

     Art. 3.

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo, in forma di scambio di lettere, di cui all’articolo 1, allo scopo di impegnare la Comunità.

 

     Art. 4.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

 

[2] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

 

 

Accordo

 

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione Europea

 

A. Lettera della Comunità europea

 

Ginevra, addì 16 settembre 2009

 

Signor …,

 

In seguito ai negoziati svolti ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, la Comunità europea e il Brasile hanno concordato quanto segue:

 

La Comunità europea integrerà nel suo elenco, valido per il territorio doganale delle Comunità europee a 27 membri (CE 27), le seguenti modifiche:

 

integrazione nell’elenco per la CE 27 delle concessioni che figurano nell’elenco per la CE 25;

 

alle linee tariffarie 0201 3000, 0202 3090, 0206 1095 e 0206 2991 aggiunta di 5000 tonnellate all’assegnazione del Brasile nell’ambito del contingente tariffario comunitario "carni disossate di animali della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate", mantenendo l’attuale tasso contingentale del 20 %;

 

alla linea tariffaria 0202 3090, aggiunta di 9000 tonnellate (erga omnes) nell’ambito del contingente tariffario comunitario "carni di animali della specie bovina, congelate", mantenendo l’attuale tasso contingentale del 20 % o del 20 % + 45 % dell’aliquota specifica del dazio;

 

alla linea tariffaria 0207 1410, aggiunta di 2500 tonnellate all’assegnazione del Brasile nell’ambito del contingente tariffario comunitario "pezzi di galli o di galline", mantenendo l’attuale tasso contingentale dello 0 %;

 

alla linea tariffaria 0207 2710, creazione di un’assegnazione nazionale (Brasile) di 2500 tonnellate nell’ambito del contingente tariffario comunitario "pezzi di tacchini o di tacchine, congelati", mantenendo l’attuale tasso contingentale dello 0 %;

 

alla linea tariffaria 1701 1110, aggiunta di 300000 tonnellate all’assegnazione del Brasile nell’ambito del contingente tariffario comunitario "zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato", mantenendo l’attuale tasso contingentale di 98 EUR/t;

 

alla linea tariffaria 1701 1110, aggiunta di 250000 tonnellate (erga omnes) nell’ambito del contingente tariffario comunitario "zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato", mantenendo l’attuale tasso contingentale di 98 EUR/t.

 

Il presente accordo entra in vigore due mesi dopo la data di firma della lettera del Brasile.

 

 

 

B. Lettera del Brasile

 

Ginevra, addì 16 settembre 2009

 

Signor …,

 

Con riferimento alla Sua lettera così redatta:

 

"In seguito ai negoziati svolti ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, la Comunità europea e il Brasile hanno concordato quanto segue:

 

La Comunità europea integrerà nel suo elenco, valido per il territorio doganale delle Comunità europee a 27 membri (CE 27), le seguenti modifiche:

 

integrazione nell’elenco per la CE 27 delle concessioni che figurano nell’elenco per la CE 25;

 

alle linee tariffarie 0201 3000, 0202 3090, 0206 1095 e 0206 2991 aggiunta di 5000 tonnellate all’assegnazione del Brasile nell’ambito del contingente tariffario comunitario "carni disossate di animali della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate", mantenendo l’attuale tasso contingentale del 20 %;

 

alla linea tariffaria 0202 3090, aggiunta di 9000 tonnellate (erga omnes) nell’ambito del contingente tariffario comunitario "carni di animali della specie bovina, congelate", mantenendo l’attuale tasso contingentale del 20 % o del 20 % + 45 % dell’aliquota specifica del dazio;

 

alla linea tariffaria 0207 1410, aggiunta di 2500 tonnellate all’assegnazione del Brasile nell’ambito del contingente tariffario comunitario "pezzi di galli o di galline", mantenendo l’attuale tasso contingentale dello 0 %;

 

alla linea tariffaria 0207 2710, creazione di un’assegnazione nazionale (Brasile) di 2500 tonnellate nell’ambito del contingente tariffario comunitario "pezzi di tacchini o di tacchine, congelati", mantenendo l’attuale tasso contingentale dello 0 %;

 

alla linea tariffaria 1701 1110, aggiunta di 300000 tonnellate all’assegnazione del Brasile nell’ambito del contingente tariffario comunitario "zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato", mantenendo l’attuale tasso contingentale di 98 EUR/t;

 

alla linea tariffaria 1701 1110, aggiunta di 250000 tonnellate (erga omnes) nell’ambito del contingente tariffario comunitario "zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato", mantenendo l’attuale tasso contingentale di 98 EUR/t.

 

Il presente accordo entra in vigore due mesi dopo la data di firma della lettera del Brasile.".

 

Mi pregio esprimerLe con la presente l’accordo del mio governo.