§ 20.6.554 - Regolamento 5 febbraio 2009, n. 110.
Regolamento (CE) n. 110/2009 della Commissione, che modifica l'elenco dei paesi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:05/02/2009
Numero:110


Sommario
Art. unico. L'Ucraina è depennata dall'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94


§ 20.6.554 - Regolamento 5 febbraio 2009, n. 110.

Regolamento (CE) n. 110/2009 della Commissione, che modifica l'elenco dei paesi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio

(G.U.U.E. 6 febbraio 2009, n. L 37)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo a un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi [1], in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,

 

sentito il comitato consultivo,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Con il regolamento (CE) n. 519/94 [2] il Consiglio ha adottato un regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi, contenente anche disposizioni relative a misure di salvaguardia.

 

(2) Il regolamento (CE) n. 519/94 si applica, tra l'altro, alle importazioni originarie dell'Ucraina.

 

(3) Con il regolamento (CE) n. 427/2003 il Consiglio ha adottato norme comuni relative a un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese modificando il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.

 

(4) Con il regolamento (CE) n. 427/2003 il Consiglio ha delegato alla Commissione la responsabilità dell'aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94.

 

(5) Tenuto conto dell'adesione dell'Ucraina all'Organizzazione mondiale del commercio, occorre prevedere l'esclusione di tale paese dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 519/94.

 

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. unico.

L'Ucraina è depennata dall'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94.

 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 65 dell’8.3.2003, pag. 1.

 

[2] GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.