§ 20.6.492 - Regolamento 21 dicembre 2005, n. 2174.
Regolamento (CE) n. 2174/2005 del Consiglio relativo all'attuazione dell'accordo concluso tra la Comunità europea ed il Giappone ai sensi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:21/12/2005
Numero:2174


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.6.492 - Regolamento 21 dicembre 2005, n. 2174.

Regolamento (CE) n. 2174/2005 del Consiglio relativo all'attuazione dell'accordo concluso tra la Comunità europea ed il Giappone ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio in forma di scambio di lettere (GATT) 1994

(G.U.U.E. 30 dicembre 2005, n. L 347).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     Con decisione 2005/958/CE, del 21 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Giappone ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, il suddetto accordo, al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Le aliquote del dazio di cui all'allegato del presente regolamento si applicano per il periodo indicato.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC quali esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

 

     Parte seconda

     Tabella dei dazi

 

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota del dazio

3702 32 19

Pellicole fotografiche in rotoli; per la fotografia a colori; altre

Aliquota ridotta pari all'1,3 % (1)

8525 40 19

Videoapparecchi per la presa di immagini fisse; altri

Aliquota ridotta pari all'1,2 % (1)

8525 40 99

Videoapparecchi per la presa di immagini fisse; altri «camescopes»; altri

Aliquota ridotta pari al 12,5 % (1)

 

(1) Le aliquote ridotte sopra riportate vanno applicate per quattro anni, o fino a quando l'applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest'ultima ipotesi si realizza prima.