§ 20.6.415 – Decisione 5 luglio 2004, n. 660.
Decisione n. 2004/660/CE della Commissione relativa alla posizione della Comunità circa le modifiche delle appendici all'allegato 6 dell'Accordo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:05/07/2004
Numero:660


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 20.6.415 – Decisione 5 luglio 2004, n. 660.

Decisione n. 2004/660/CE della Commissione relativa alla posizione della Comunità circa le modifiche delle appendici all'allegato 6 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

(G.U.U.E. 28 settembre 2004, n. L 301).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito «accordo agricolo») è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

     (2) L'articolo 6 dell'accordo agricolo istituisce un Comitato misto per l'agricoltura incaricato della gestione e della corretta esecuzione dell'accordo stesso.

     (3) A norma dell'articolo 11 dell'accordo agricolo il Comitato misto per l'agricoltura può decidere di modificare gli allegati 1 e 2 e le appendici degli altri allegati dell'accordo stesso.

     (4) È opportuno definire la posizione della Comunità che dovrà essere adottata dalla Commissione in sede di Comitato misto per l'agricoltura in merito alle modifiche delle appendici.

     (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

 

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     La posizione della Comunità che sarà adottata dalla Commissione in sede di Comitato misto per l'agricoltura istituito ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli si fonda sul progetto di decisione del Comitato misto per l'agricoltura allegato alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     Conformemente al regolamento interno del Comitato misto per l’agricoltura, il progetto di decisione del Comitato misto per l’agricoltura, allegato alla presente decisione è firmato a nome della Comunità europea da:

     — Michael Scannell, che esercita le funzioni di capo delegazione per le questioni di competenza della Direzione Generale salute e tutela dei consumatori;

     — Hans-Christian Beaumond, che esercita le funzioni di Segretario del Comitato misto per l’agricoltura.

 

          Art. 3.

     Una volta adottata, la decisione del Comitato misto per l'agricoltura è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)