§ 20.6.388 – Decisione 21 giugno 2004, n. 521.
Decisione n. 2004/521/CE del Consiglio che modifica la decisione 2003/893/CE relativa agli scambi di alcuni prodotti siderurgici tra la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:21/06/2004
Numero:521


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.6.388 – Decisione 21 giugno 2004, n. 521.

Decisione n. 2004/521/CE del Consiglio che modifica la decisione 2003/893/CE relativa agli scambi di alcuni prodotti siderurgici tra la Comunità europea e l’Ucraina.

(G.U.U.E. 26 giugno 2004, n. L 227).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

     considerando quanto segue:

     (1) Dal 1° maggio 2004, l’Unione europea comprende i dieci seguenti nuovi Stati membri: Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 8, dell’atto di adesione del 2003, le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle importazioni di prodotti siderurgici sono adattate in base alle importazioni negli ultimi anni da parte dei nuovi Stati membri.

     (2) Con decisione 2003/893/CE, il Consiglio ha adottato limiti quantitativi applicabili alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici originari dell’Ucraina.

     (3) Poiché i negoziati relativi alla conclusione con l’Ucraina di un accordo bilaterale sui prodotti siderurgici sono tuttora in corso, e conformemente all’articolo 6, paragrafo 8, terzo comma, dell’atto di adesione del 2003, occorre prevedere un aumento dei limiti quantitativi in vigore per garantire il mantenimento degli scambi tradizionali dopo l’ampliamento dell’Unione europea. Tale aumento si basa sulla media delle importazioni dei prodotti siderurgici pertinenti effettuate negli anni 2000, 2001 e 2002 dai nuovi Stati membri, adeguata pro rata temporis poiché la data effettiva dell’ampliamento è il 1° maggio 2004, e ulteriormente adeguata mediante l’applicazione dello stesso coefficiente di riduzione del 30 % già applicato ai limiti quantitativi adottati a causa degli ostacoli all’esportazione di rottami di ferro frapposti dall’Ucraina. Tali restrizioni quantitative verranno, all’occorrenza, ulteriormente modificate in seguito alla conclusione di un accordo.

     (4) L’allegato II della decisione 2003/893/CE del Consiglio dovrebbe essere pertanto modificato,

 

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     L’allegato II della decisione 2003/893/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)