§ 20.6.386 – Regolamento 15 novembre 1999, n. 2424.
Regolamento n. 2424/99 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del contingente tariffario all'importazione di carni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:15/11/1999
Numero:2424


Sommario
Art. 1.  
Art. 2.  
Art. 3.  
Art. 4.  
Art. 5.  
Art. 6.  
Art. 7.  
Art. 8.  
Art. 9.  


§ 20.6.386 – Regolamento 15 novembre 1999, n. 2424. [1]

Regolamento n. 2424/99 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del contingente tariffario all'importazione di carni bovine disossate ed essiccate di cui al regolamento (CE) n. 2249/1999 del Consiglio.

(G.U.C.E. 16 novembre 1999, n. L 294).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2249/1999 del Consiglio, del 22 ottobre 1999, recante apertura di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di carni della specie bovina disossate, secche, in particolare l'articolo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) il regolamento (CE) n. 2249/1999 reca apertura di un contingente tariffario su base pluriennale di 700 tonnellate di carni bovine disossate ed essiccate; occorre fissare le modalità di applicazione di tale contingente;

     (2) il contingente in questione si riferisce a carni bovine del codice NC ex 0210 20 90; occorre fornire una definizione esatta dei prodotti ammissibili; a fini di controllo, le importazioni nell'ambito del summenzionato contingente devono essere subordinate alla presentazione di un certificato di autenticità attestante che le carni corrispondono esattamente alla definizione ammessa; è necessario definire il modello di tali certificati e stabilire le modalità per la loro utilizzazione;

     (3) il regime d'importazione dev'essere gestito mediante titoli d'importazione; a tal fine occorre fissare le norme relative alla presentazione delle domande e alle informazioni che devono essere date in merito alle domande e ai titoli, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98;

     (4) per garantire una corretta gestione delle importazioni dei prodotti in questione è opportuno prevedere il rilascio di titoli d'importazione subordinati alla verifica, in particolare, delle indicazioni figuranti nei certificati di autenticità;

     (5) le disposizioni del regolamento (CE) n. 2249/1999 sono applicabili a decorrere dal 1° luglio 1999; pertanto è opportuno disporre nell'ambito del contingente annuale il rimborso dei dazi doganali sulle importazioni ammissibili tra il 1° luglio e la data di entrata in vigore del presente regolamento; ai fini della gestione futura del contingente è necessario identificare quanto prima tali importazioni; le domande di rimborso devono pertanto essere presentate entro il 1° dicembre 1999;

     (6) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. È aperto un contingente tariffario comunitario su base pluriennale di carni bovine disossate ed essiccate del codice NC ex 0210 20 90 per un quantitativo annuale di 700 tonnellate, per periodi compresi tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo.

     Il numero di serie del contingente è 09.4201.

     2. L'unico dazio doganale applicabile nell'ambito del contingente di cui al paragrafo 1 è il dazio ad valorem.

     3. Il summenzionato contingente è riservato all'importazione di carni disossate ed essiccate che rispondono alla seguente definizione:

     'Tagli di carne ottenuti da cosce di bovini di almeno 18 mesi, privi di grasso intramuscolare visibile (dal 3 al 7 %), con valore pH delle carni fresche compreso tra 5,4 e 6,0; salati, stagionati, pressati, essiccati esclusivamente all'aria fresca e secca e che sviluppano muffe nobili (fioritura di funghi microscopici). Il peso del prodotto finito è compreso tra il 41 % e il 53 % della materia prima della salagione.' [2]

 

          Art. 2.

     Le importazioni dei quantitativi di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione all'atto dell'immissione in libera pratica, di un titolo d'importazione rilasciato conformemente alle seguenti disposizioni:

     a) l'originale e una copia del certificato di autenticità, redatto secondo quanto disposto agli articoli 3 e 4, sono presentati all'autorità competente insieme alla domanda del primo titolo d'importazione ad esso relativo.

     Detta autorità conserva l'originale del certificato di autenticità;

     b) un unico certificato di autenticità può essere utilizzato per il rilascio di più titoli d'importazione per quantitativi non superiori a quello indicato sul certificato. Qualora vengano rilasciati più titoli che si riferiscono ad un unico certificato, l'autorità competente appone sul certificato di autenticità l'indicazione del quantitativo imputato;

     c) le autorità competenti possono rilasciare i titoli d'importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni attinenti ricevute ogni settimana dalla Commissione. I titoli vengono rilasciati immediatamente dopo tale verifica:

     d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Carni bovine disossate ed essiccate — regolamento (CE) n. 2424/1999 [3].

 

          Art. 3.

     1. Il certificato di autenticità di cui all'articolo 2, conforme al modello riprodotto all'allegato I, si compone di un originale e di due copie che devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità europea. Esso può inoltre essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

     Le autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la domanda di titolo d'importazione possono chiederne una traduzione.

     2. Il certificato deve avere un formato di 210 mm y 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m2. Deve essere di colore bianco per l'originale, di colore rosa per la prima copia e di colore giallo per la seconda copia.

     3. L'originale e le copie possono essere battuti a macchina o redatti a mano. In quest'ultimo caso, devono essere compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero.

     4. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di serie, dopo il quale è indicato il paese emittente.

     Le copie devono recare lo stesso numero di serie e la stessa denominazione dell'originale.

     5. La definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dev'essere riportata chiaramente sul certificato.

     6. Per essere valido, il certificato di autenticità dev'essere correttamente vistato da una delle autorità emittenti elencate nell'allegato II.

     7. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'autorità emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

 

          Art. 4.

     1. Le autorità emittenti elencate nell'allegato II devono:

     a) essere riconosciute in quanto tali dal paese esportatore;

     b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;

     c) impegnarsi a comunicare alla Commissione almeno una volta alla settimana qualsiasi informazione utile per poter verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il numero del certificato, l'esportatore, il destinatario, il paese di destinazione, il prodotto, il peso netto e la data della firma.

     2. L'elenco di cui all'allegato II può essere riveduto dalla Commissione qualora l'autorità emittente non risponda più al requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), o qualora non adempia ad uno dei suoi compiti.

 

          Art. 5.

     I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia, la loro validità scade il 30 giugno successivo alla data di rilascio.

 

          Art. 6.

     Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

 

          Art. 7.

     Le autorità dei paesi esportatori trasmettono alla Commissione delle Comunità europee le impronte dei timbri utilizzati dai loro organismi emittenti nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità. La Commissione trasmette tali informazioni alle competenti autorità degli Stati membri.

 

          Art. 8.

     1. Per le importazioni fondate su titoli di importazione rilasciati dal 1° luglio 1999 alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro i limiti del contingente annuale di cui all'articolo 1, la differenza tra i dazi doganali pagati e il dazio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è rimborsata su richiesta dell'operatore.

     La domanda di rimborso dev'essere presentata entro il 21 gennaio 2000, conformemente agli articoli da 878 a 898 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione; essa dev'essere scortata da una copia dell'attestato previsto nell'avviso agli importatori sull'importazione di carni bovine essiccate o da un attestato rilasciato dall'autorità di cui all'allegato II che certifica che, sulla base dei registri di produzione disponibili, la carne di cui trattasi risponde alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 3 [4].

     2. L'autorità competente interessata trasmette alla Commissione copia della domanda di rimborso entro il 28 gennaio 2000 [5] .

     3. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93, dopo il 28 gennaio 2000 la Commissione decide quanto prima in che misura possono essere accolte le domande di rimborso. Qualora le domande riguardino quantitativi superiori al contingente annuo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione da applicare ai quantitativi in questione [6] .

 

          Art. 9.

     Il presente regolamento entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

 

     Allegato I

     (Omissis)

 

     Allegato II - Elenco delle autorità dei paesi esportatori abilitate a rilasciare il certificato di autenticità

     SVIZZERA:

     - Office vétérinaire fédéral

     - Bundesamt fr Veterinrwesen

     - Ufficio federale di veterinaria


[1] Regolamento abrogato dall’art. 8 del regolamento (CE) n. 2092/2004.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento n. 2589/1999.

[3] Lettera così sostituita dall’art. 8 del regolamento (CE) n. 1118/2004.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento n. 2589/1999.

[5] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento n. 2589/1999.

[6] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento n. 2589/1999.