§ 20.6.324 - Decisione 12 marzo 2001, n. 219.
Decisione n. 2001/219/CE relativa a misure provvisorie di emergenza per quanto concerne il materiale da imballaggio in legno costituito [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:12/03/2001
Numero:219


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini della presente decisione, per "legname sensibile" si intende il materiale da imballaggio in legno costituito completamente o in parte da legname grezzo di conifere (Coniferales), [...]
Art. 2.      Qualora, sulla base della verifica prevista al punto 3 dell'allegato della presente decisione, risulti che le disposizioni di cui al medesimo allegato non sono state rispettate nel caso di [...]
Art. 3.      Fatte salve le disposizioni della direttiva 94/3/CE della Commissione, ogni Stato membro che importa legname sensibile trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 28 [...]
Art. 4.      Gli Stati membri adeguano, entro il 30 settembre 2001, le misure da essi adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla diffusione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et [...]
Art. 5.      La presente decisione sarà riesaminata entro il 15 giugno 2002.
Art. 6.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 20.6.324 - Decisione 12 marzo 2001, n. 219. [1]

Decisione n. 2001/219/CE relativa a misure provvisorie di emergenza per quanto concerne il materiale da imballaggio in legno costituito completamente o in parte da legname grezzo di conifere originario del Canada, della Cina, del Giappone e degli Stati Uniti d'America

(G.U.C.E. 21 marzo 2001, n. L 81)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Quando uno Stato membro ritiene che esista un pericolo imminente di introduzione nel proprio territorio, in provenienza da un paese terzo, di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino), può prendere a titolo provvisorio le misure supplementari eventualmente necessarie per cautelarsi contro tale rischio.

     (2) La Finlandia ha informato gli altri Stati membri e la Commissione che nel corso di ispezioni di sorveglianza effettuate nel 2000 sono state individuate numerose infestazioni del nematode del pino nel materiale da imballaggio di legno grezzo ottenuto da legname di conifere originario del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti d'America (USA). Anche la Svezia e la Francia hanno denunciato infestazioni in materiale da imballaggio di legno grezzo ottenuto da legname di conifere originario rispettivamente del Canada e della Cina.

     (3) La Finlandia ha adottato misure di emergenza, in virtù delle quali a decorrere dal 31 maggio 2000, il materiale da imballaggio ottenuto da legname di conifere, tranne Thuja L., ma compreso il legno utilizzato per fissare o sostenere un carico, originario di paesi terzi in cui siano note manifestazioni del nematode del pino (segnatamente Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA) deve, all'ingresso in Finlandia, essere accompagnato da un certificato fitosanitario che attesti che il legno è stato sottoposto ad uno dei trattamenti specificati nelle misure di emergenza adottate dalla Finlandia.

     (4) La direttiva 2000/29/CE stabilisce attualmente che, ai fini della protezione contro l'introduzione nella Comunità del nematode del pino, il legname grezzo di conifere originario di paesi terzi in cui siano note manifestazioni del nematode deve essere scortecciato e privo di perforazioni di insetti e deve presentare un tenore di umidità inferiore al 20%. Le informazioni fornite dalla Finlandia, dalla Francia e dalla Svezia dimostrano che tali misure sono insufficienti a proteggere adeguatamente la Comunità dall'introduzione del nematode del pino nel caso del legno importato dal Canada, dalla Cina, dal Giappone e dagli USA. È pertanto necessario adottare misure provvisorie di emergenza.

     (5) Tali misure provvisorie di emergenza si applicano alle importazioni nella Comunità di materiale da imballaggio di legno grezzo ottenuto completamente o in parte da legname di conifere originario del Canada, della Cina, del Giappone e degli USA. Non è tuttavia necessario applicare tali misure al legname di Thuja L., che è immune dal nematode del pino.

     (6) Le misure di emergenza devono essere applicate in due fasi. In un primo tempo, lo Stato membro interessato deve adottare immediatamente le misure necessarie ad una verifica ufficiale del legname suddetto allo scopo di ridurre ulteriormente il rischio di introduzione o diffusione nella Comunità del nematode del pino. Ciò consentirebbe, in una seconda fase, ai paesi in cui siano note manifestazione del nematode di predisporre il trattamento del materiale da imballaggio in legno costituito completamente o in parte da legname grezzo di conifere, escluso quello di Thuja L., conformemente alle disposizione della presente decisione.

     (7) Occorre specificare le misure da adottare in caso di inadempienza delle disposizioni suddette.

     (8) Qualora risulti che le misure d'emergenza di cui alla presente decisione non sono sufficienti ad impedire l'introduzione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., oppure che esse non sono state applicate, si dovranno prendere misure alternative o più rigorose.

     (9) Gli effetti delle misure d'emergenza saranno regolarmente valutati fino al 15 giugno 2002, segnatamente sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri. Alla luce dei risultati di tale valutazione sarà presa in considerazione l'eventuale adozione di altre misure.

     (10) Le suddette misure d'emergenza saranno inoltre riesaminate alla luce delle conclusioni del dibattito attualmente in corso per l'elaborazione di una norma internazionale della FAO sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno grezzo utilizzato per il trasporto merci ("Guidelines for regulating non-manufactured wood packing in use for the transport of commodities").

     (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     1. Ai fini della presente decisione, per "legname sensibile" si intende il materiale da imballaggio in legno costituito completamente o in parte da legname grezzo di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L., originario del Canada, della Cina, del Giappone e USA, in forma di casse, cassette, gabbie e imballaggi simili, palette, palette a cassa o altre palette di carico, spalliere di palette, a prescindere che siano o no correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo.

     2. Il legname sensibile può essere introdotto nel territorio comunitario soltanto se è conforme alle misure di emergenza stabilite nell'allegato della presente decisione.

     3. Le disposizioni di cui al punto 1, al punto 2 e al punto 3, secondo trattino, dell'allegato alla presente decisione si applicano esclusivamente al legname sensibile destinato alla Comunità originario dei paesi sopracitati a partire dal 1° ottobre 2001. Le disposizioni elencate al punto 3, primo trattino, dell'allegato della medesima decisione si applicano a decorrere dalla data di notifica della medesima decisione agli Stati membri, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4.

     4. Le misure stabilite nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 1.3, della direttiva 2000/29/CE non si applicano al legname sensibile che è stato trattato conformemente alle disposizioni dell'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Qualora, sulla base della verifica prevista al punto 3 dell'allegato della presente decisione, risulti che le disposizioni di cui al medesimo allegato non sono state rispettate nel caso di legname sensibile, lo Stato membro interessato deve assicurare che il legname sensibile sia:

     - sottoposto ad un trattamento ufficialmente riconosciuto che distrugga Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., oppure

     - respinto all'ingresso nella Comunità, oppure

     - distrutto mediante:

     - incenerimento, oppure

     - sotterramento profondo in siti approvati dagli organismi ufficiali responsabili di cui alla direttiva 2000/29/CE, oppure

     - trasformazione secondo un metodo ufficialmente riconosciuto che distrugga Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.

     Tutte le misure sopraelencate sono eseguite sotto la sorveglianza ufficiale dello Stato membro interessato.

 

          Art. 3.

     Fatte salve le disposizioni della direttiva 94/3/CE della Commissione, ogni Stato membro che importa legname sensibile trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 28 febbraio 2002, una relazione tecnica dettagliata sui risultati della verifica attuata a norma del punto 3 dell'allegato della presente decisione.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri adeguano, entro il 30 settembre 2001, le misure da essi adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla diffusione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. in modo da renderle conformi agli articoli 1, 2 e 3 e ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 5.

     La presente decisione sarà riesaminata entro il 15 giugno 2002.

 

          Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     Ai fini di quanto disposto all'articolo 1, devono essere rispettate le seguenti misure d'emergenza:

     1) Il legname sensibile originario del Canada, del Giappone o degli Stati Uniti d'America:

     i) deve essere sottoposto a trattamento termico o essiccato in forno, in modo che la parte più interna del legname stesso sia mantenuta per almeno 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 5C in un locale chiuso o in un essiccatoio sperimentato, valutato e riconosciuto ufficialmente a tale scopo;

     il legname deve inoltre recare un marchio ufficialmente riconosciuto per il legno sottoposto a trattamento tecnico o essiccato in forno, che consentirà di identificare l'organismo che ha effettuato il trattamento e il luogo; oppure

     ii) deve essere sottoposto a trattamento a pressione (impregnazione) con una sostanza chimica approvata conformemente ad un disciplinare tecnico ufficialmente approvato. Il legname deve inoltre recare un marchio che consenta di identificare l'organismo che ha effettuato il trattamento e il luogo; oppure

     iii) deve essere sottoposto a fumigazione con una sostanza chimica approvata conformemente ad un disciplinare tecnico ufficialmente approvato. Il legname sensibile deve inoltre recare un marchio che consenta di identificare l'organismo che ha effettuato la fumigazione e il luogo.

     2) Il legname sensibile originario della Cina deve formare oggetto di una delle misure di cui al punto 1 del presente allegato ed essere accompagnato da un certificato in conformità degli articoli 7 e 8 della direttiva 2000/29/CE, dal quale risultino le misure attuate.

     A titolo derogatorio, e fatte salve le disposizioni dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE, le misure di cui al punto 1 del presente allegato non si applicano al legname sensibile originario delle regioni della Cina notoriamente indenni dal Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., tenendo conto dei risultati delle indagini effettuate nelle regioni in questione. La Commissione compila un elenco di "regioni" notoriamente indenni dal Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. e lo trasmette al comitato permanente fitosanitario e agli Stati membri.

     3) Il rispetto delle disposizioni contemplate:

     - all'allegato I, parte A, sezione I, lettera a), punto 14, all'allegato II, parte A, sezione I, lettera a), punto 8 e, fino al 30 settembre 2001, all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 1.3 della direttiva 2000/29/CE, e

     - al punto 1 e 2 del presente allegato,

     viene verificato dagli organismi ufficiali responsabili di cui alla direttiva 2000/29/CE conformemente ad un piano da essi elaborato.

 


[1] Decisione abrogata dall’art. 1 della decisione n. 2005/829/CE.