§ 20.6.262 - Decisione 8 ottobre 2002, n. 818.
Decisione n. 2002/818/CE della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio riguardante talune pratiche commerciali [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:08/10/2002
Numero:818


Sommario
Art. unico.      1. La concessione di sovvenzioni a determinati produttori di navi mercantili coreani è giudicata incompatibile con gli obblighi assunti dalla Corea nel quadro dell'accordo sull'Organizzazione [...]


§ 20.6.262 - Decisione 8 ottobre 2002, n. 818.

Decisione n. 2002/818/CE della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio riguardante talune pratiche commerciali mantenute dalla Corea che incidono sul commercio di navi mercantili.

(G.U.C.E. 19 ottobre 2002, n. L 281).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio, modificato dal regolamento (CE) n. 356/95, in particolare gli articoli 13 e 14,

     sentito il comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

     A. PROCEDURA

     (1) Il 24 ottobre 2000, la Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 (in appresso denominato «il regolamento»). La denuncia è stata presentata dal Comitato di collegamento dei costruttori navali dell'Unione europea («CESA»).

     (2) La denuncia riguardava determinate pratiche commerciali coreane che risultano pregiudizievoli per le vendite comunitarie di navi mercantili. Essa conteneva, fra l'altro, informazioni circa gli effetti negativi sugli scambi e il pregiudizio subito dai costruttori navali comunitari a causa delle sovvenzioni concesse dalla Repubblica di Corea alle imprese di costruzioni navali coreane, o che vanno comunque a beneficio di queste ultime, in violazione degli articoli 3 e 5 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo SCM»). Il denunziante ha chiesto pertanto alla Commissione di prendere le misure del caso.

     (3) La denuncia conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura comunitaria d'esame ai sensi dell'articolo 8 del regolamento. La Commissione ha quindi avviato la procedura dopo aver sentito gli Stati membri in sede di comitato consultivo il 2 dicembre 2000.

     (4) Una volta aperta la procedura d'esame, la Commissione ha svolto un'inchiesta da cui sono scaturite le conclusioni seguenti.

     B. RISULTANZE RELATIVE ALL'ESISTENZA DI UN OSTACOLO AGLI SCAMBI

     (5) L'inchiesta riguardava le sovvenzioni accordate dal governo della Repubblica di Corea all'industria nazionale della costruzione navale, che sono andate a beneficio della produzione nel periodo 1997-2000 e andranno a vantaggio anche della produzione futura in tale settore.

     Le presunte sovvenzioni del governo coreano includevano finanziamenti alle esportazioni, condono dei debiti, conversione dei crediti in partecipazione al capitale, abbuoni di interessi e speciali sgravi fiscali nel quadro di pacchetti preferenziali «ristrutturazione» concessi per salvare diverse imprese cantieristiche dall'imminente crollo finanziario.

     (6) Fra le imprese cantieristiche che avrebbero beneficiato delle sovvenzioni del governo coreano figurano: Samho Heavy Industries, Daedong Shipbuilding Co., Daewoo Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, Hyundai Heavy Industries, Hyundai Mipo, Samsung Heavy Industries e Hanjin Heavy Industries & Construction Co.

     (7) Per quanto concerne le presunte sovvenzioni del governo coreano espressamente segnalate nella denuncia, la Commissione ha stabilito quanto segue: Garanzie (di rimborso) degli acconti (strumento «rimborsi garantiti») e finanziamenti pre-spedizione da parte della Export-Import Bank of Korea (KEXIM), di proprietà dello Stato

     (8) Si è accertato che la KEXIM garantisce che ad un acquirente estero vengano rimborsati eventuali anticipi versati a un cantiere coreano, qualora quest'ultimo non rispettasse gli obblighi assunti nell'ambito del relativo contratto. Si è appurato inoltre che la KEXIM offre ai cantieri prestiti prima della consegna per finanziare i loro costi di produzione, quali costi delle materie prime e della manodopera, e costi generali fino alla consegna delle navi. E’ risultato che il programma APRG e i finanziamenti pre-spedizione costituivano sovvenzioni incompatibili con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo SCM.

     Condono dei debiti, conversione dei crediti in partecipazione al capitale e abbuoni di interessi concessi da banche di proprietà pubblica o controllate dallo Stato

     (9) Si è stabilito che la Corea ha concesso, mediante condono dei debiti, conversione dei crediti in partecipazione al capitale e abbuoni di interessi concessi da banche di proprietà pubblica o controllate dallo Stato, sovvenzioni ai sensi dell'articolo 1 dell'accordo SCM ai seguenti cantieri:

     - Samho Heavy Industries,

     - Daedong Shipbuilding Co., e

     - Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering.

     (10) Esistono elementi di prova prima facie che si tratta di sovvenzioni specifiche ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo SCM.

     Speciali sgravi fiscali

     (11) Si è accertato che la Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering aveva beneficiato di due programmi fiscali a norma della legge sul controllo del regime fiscale speciale (applicato ai contributi in natura e allo spin-off) riservati alle società in fase di ristrutturazione, e pertanto specifici.

     Conclusione

     (12) La Commissione ritiene che le dichiarazioni del denunziante circa le sovvenzioni siano del tutto fondate e che le pratiche coreane costituiscano ostacoli agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, in quanto violano le disposizioni degli articoli 3 e 5 dell'accordo SCM.

     C. RISULTANZE RELATIVE AGLI EFFETTI NEGATIVI SUGLI SCAMBI

     (13) Si è appurato che nel periodo dell'inchiesta l'industria comunitaria ha subito effetti pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo SCM e dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento, sotto forma di un danno, ai sensi dell'articolo 5, lettera a), dell'accordo SCM, che riguarda prevalentemente la quota di mercato, l'utilizzazione degli impianti, gli utili, i prezzi di vendita, l'occupazione e gli investimenti, nonché un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 5, lettera c), dell'accordo SCM, che si è tradotto principalmente in notevoli sottoquotazioni, calo dei prezzi e perdite a livello di vendite. Da un'analisi settoriale più approfondita è risultato che le ripercussioni negative hanno riguardato le navi portacontainer e le navi cisterna, anche per prodotti chimici.

     (14) Nel novembre 2001, il CESA ha chiesto alla Commissione di esaminare se durante i tredici mesi successivi al periodo dell'inchiesta iniziale (1o dicembre 2000 - 31 dicembre 2001) l'industria comunitaria avesse subito effetti pregiudizievoli. La nuova inchiesta ha confermato le conclusioni della prima. Per quanto riguarda il settore delle navi da trasporto di gas metano liquido, è risultato che occorre un esame più approfondito per determinare se l'evoluzione osservata nel 2000 e nel 2001 possa trasformarsi a lungo termine in una tendenza costante.

     La Commissione continuerà a sorvegliare il mercato, in particolare i settori delle navi portacontainer, delle navi cisterna - anche per prodotti chimici - e delle navi da trasporto di gas metano liquido.

     D. NESSO DI CAUSALITÀ

     (15) Si è stabilito che le suddette sovvenzioni, che hanno reso possibile l'aumento del volume delle vendite e la quota di mercato dei cantieri coreani, contemporaneamente ad una forte diminuzione dei loro prezzi di vendita e alle sottoquotazioni riscontrate durante il periodo dell'inchiesta, hanno sortito effetti negativi sull'industria comunitaria. Tali conclusioni sono state confermate dalla nuova indagine.

     E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

     (16) L'industria comunitaria della costruzione navale rappresenta un settore di attività economica molto importante in termini di occupazione, sia essa diretta nei cantieri o indiretta presso le imprese di subappalto o di fornitura.

     Basandosi sulle informazioni disponibili, si può legittimamente supporre che, in caso di sospensione delle sovvenzioni coreane, l'industria comunitaria potrebbe riconquistare almeno una parte delle quote di mercato perdute e migliorare la redditività.

     F. CONCLUSIONI

     (17) A seguito dell'analisi suddetta, la Commissione conclude che la Corea ha concesso alla sua industria di costruzione navale sovvenzioni all'esportazione passibili di sanzioni ai sensi dell'accordo SCM, provocando effetti pregiudizievoli per l'industria comunitaria.

     (18) E’ di fondamentale importanza per la Comunità, che ha assunto gli stessi obblighi, accertarsi che i partner dell'OMC li rispettino a tutti gli effetti. Il buon funzionamento di un sistema commerciale multilaterale impone di intervenire in modo coerente in caso di pratiche che sarebbero incompatibili con l'OMC.

     (19) La Commissione ha discusso della questione con le autorità coreane onde trovare una soluzione concordata.

     Visto l'esito negativo dei colloqui, tuttavia, occorre avviare una procedura nel quadro dell'intesa OMC sulla risoluzione delle controversie, conformandosi in particolare alle disposizioni pertinenti dell'accordo SCM,

     DECIDE:

 

Art. unico.

     1. La concessione di sovvenzioni a determinati produttori di navi mercantili coreani è giudicata incompatibile con gli obblighi assunti dalla Corea nel quadro dell'accordo sull'Organizzazione mondiale del commercio, in particolare dell'accordo SCM, e costituisce un «ostacolo agli scambi» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3286/94.

     2. La Comunità avvierà un procedimento di risoluzione delle controversie contro la Corea a norma dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie e delle altre disposizioni pertinenti dell'OMC onde garantire l'eliminazione dell'ostacolo agli scambi.