§ 20.6.258 - Regolamento 15 novembre 2002, n. 2031.
Regolamento (CE) n. 2031/2002 della Commissione che autorizza i trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:15/11/2002
Numero:2031


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.6.258 - Regolamento 15 novembre 2002, n. 2031.

Regolamento (CE) n. 2031/2002 della Commissione che autorizza i trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Macao.

(G.U.C.E. 16 novembre 2002, n. L 313).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 7,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 7 dell'accordo tra la Comunità economica europea e Macao sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 19 luglio 1986 e approvato con decisione 87/497/CEE del Consiglio, modificato da ultimo mediante un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 22 dicembre 1994 e approvato con decisione 95/131/CE del Consiglio, autorizza i trasferimenti tra categorie e anni contingentali.

     (2) Macao ha presentato una richiesta di trasferimenti tra anni contingentali il 10 agosto 2002.

     (3) I trasferimenti chiesti da Macao rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità, di cui all'articolo 7 e all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93.

     (4) È quindi opportuno accogliere la richiesta.

     (5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, per consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Sono autorizzati, per l'esercizio contingentale 2002, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari di Macao nell'accordo tra la Comunità europea e Macao sul commercio dei prodotti tessili, conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO

 

743 MACAO

Adeguamento - Uso anticipato dal 2003

Flessibilità straordinaria

Gruppo

Categoria

Unità

Limite 2002

Flessibilità normalmente concesse

Limite derivante dagli adeguamenti precedenti

Quantità

%

Flessibilità

Limite

IB

4

pezzi

14 468 000

144 680

15 480 760

578 720

4,0

Trasferimento dal 2003

16 059 480

IB

5

pezzi

13 514 000

135 140

13 538 931

540 560

4,0

Trasferimento dal 2003

14 079 491

IB

6

pezzi

14 574 000

145 740

14 589 644

582 960

4,0

Trasferimento dal 2003

15 172 604

IB

7

pezzi

5 679 000

56 790

5 859 260

227 160

4,0

Trasferimento dal 2003

6 086 420

IIB

13

pezzi

8 769 000

87 690

9 733 587

87 690

1,0

Trasferimento dal 2003

9 821 277

IIB

31

pezzi

9 676 000

96 760

10 450 072

387 040

4,0

Trasferimento dal 2003

10 837 112

IIB

83

kg

463 000

4 630

500 040

18 520

4,0

Trasferimento dal 2003

518 560