§ 20.6.61 - Regolamento 24 luglio 1997, n. 2135.
Regolamento (CE) n. 2135/97 del Consiglio relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:24/07/1997
Numero:2135


Sommario
Art. 1.      1. Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2001, in conformità del suddetto accordo in forma di scambio di lettere l'importazione nella [...]
Art. 2.      1. Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalle competenti autorità degli Stati membri, per tutte le quantità richieste, entro [...]
Art. 3.      1. La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione supera di meno del 5% quello indicato nel documento d'importazione oppure che il valore o la quantità totali dei [...]
Art. 4.      1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese
Art. 5.      Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate per via elettronica alla Commissione delle Comunità europee utilizzando l'apposita rete integrata a meno che, per [...]
Art. 6.  Comitato.
Art. 7.  Disposizioni finali.
Art. 8.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e [...]


§ 20.6.61 - Regolamento 24 luglio 1997, n. 2135. [1]

Regolamento (CE) n. 2135/97 del Consiglio relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati ai trattati CE e CECA dalla Federazione russa nella Comunità europea.

(G.U.C.E. 4 novembre 1997, n. L 300).

 

Art. 1.

     1. Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2001, in conformità del suddetto accordo in forma di scambio di lettere l'importazione nella Comunità di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA, originari della Federazione russa, elencati nell'appendice I è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità secondo il modello di cui all'appendice II [2].

     2. Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2001, l'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell'appendice I, originari della Federazione russa, è subordinata altresì al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità competenti della Federazione russa. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello di cui all'appendice III. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di spedizione delle merci in questione.

     3. Non occorrono documenti di esportazione per le merci originarie della Federazione russa già spedite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, purché la destinazione iniziale fosse diversa dalla Comunità e purché i prodotti che il regime di vigilanza preventiva in vigore nel 1997 consente di importare solo su presentazione di un documento di vigilanza siano effettivamente corredati di tale documento.

     4. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.

     5. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). L'origine di detti prodotti è determinata secondo le regole vigenti nella Comunità.

     6. Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare la Federazione russa di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) riguardante i prodotti contemplati dal presente accordo prima che entri in vigore nella Comunità.

 

     Art. 2.

     1. Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalle competenti autorità degli Stati membri, per tutte le quantità richieste, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore comunitario ha presentato la richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

     2. Il documento di vigilanza rilasciato da una delle competenti autorità nazionali elencate nell'appendice IV è valido in tutta la Comunità.

     3. La domanda dell'importatore relativa al documento di vigilanza deve contenere le seguenti indicazioni:

     a) nome e indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, partita IVA;

     b) se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o del suo rappresentante (compresi i numeri di telefono e di fax);

     c) nome e indirizzo completo dell'esportatore;

     d) descrizione precisa delle merci, compresi:

     - la denominazione commerciale;

     - il(i) codice(i) della nomenclatura combinata (NC);

     - il paese di origine;

     - il paese di spedizione;

     e) il peso netto, espresso in kg, e le quantità nell'unità prescritta, se diverse dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;

     f) il valore cif delle merci in ecu alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata;

     g) se si tratta di prodotti derivati o di qualità inferiore agli standard [1];

     h) il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento;

     i) se la domanda ripete una domanda precedente relativa al medesimo contratto;

     j) la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello:

«Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità». L'importatore presenta inoltre una copia del contratto di vendita o di acquisto, la fattura pro forma e/o, qualora le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.

     4. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo fintanto che il regime di liberalizzazione delle importazioni continua ad applicarsi alle operazioni in questione. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:

     - il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi;

     - i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.

     5. L'importatore rinvia i documenti di vigilanza all'autorità che li ha rilasciati al termine del periodo di validità.

 

     Art. 3.

     1. La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione supera di meno del 5% quello indicato nel documento d'importazione oppure che il valore o la quantità totali dei prodotti presentati all'importazione superano di meno del 5% quelli indicati in detto documento non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

     2. Le domande di documenti d'importazione, nonché i documenti stessi, sono riservate e possono quindi essere consultate solo dalle autorità competenti e dal richiedente.

 

     Art. 4.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese:

     a) dati precisi sulle quantità e sui valori (calcolati in ecu) per i quali sono stati rilasciati documenti d'importazione nel corso del mese precedente;

     b) i particolari delle importazioni effettuate nel corso del mese che precede quello di cui alla lettera a).

Le informazioni fornite dagli Stati membri sono suddivise per prodotto, codice NC e paese.

     2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento d'importazione.

 

     Art. 5.

     Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate per via elettronica alla Commissione delle Comunità europee utilizzando l'apposita rete integrata a meno che, per cause tecniche di forza maggiore, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

 

     Art. 6. Comitato. [3]

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 7. Disposizioni finali.

     Le modifiche delle appendici eventualmente necessarie in seguito alle modifiche dell'allegato o delle appendici dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Federazione russa e le modifiche delle norme comunitarie in materia di statistiche, regimi doganali, regole comuni per l'importazione o vigilanza delle importazioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6.

 

     Art. 8.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] Secondo i criteri stabiliti nella comunicazione della Commissione concernente i criteri di identificazione dei prodotti siderurgici di seconda scelta originari dei paesi terzi applicati dai servizi doganali degli Stati membri (GU C 180 dell'11. 7. 1991, pag. 4).

 

ALLEGATO [4]

 

APPENDICE I

Elenco dei prodotti soggetti a duplice controllo senza limiti quantitativi

 

FEDERAZIONE RUSSA

 

Nastri laminati a freddo di larghezza non superiore a 500 mm

7211 23 99

7211 29 50

7211 29 90

7211 90 90

 

Lamiere elettriche a grani non orientati

7211 23 91

7225 19 10

7225 19 90

7226 19 10

7226 19 30

7226 19 90

 

Lamiere elettriche a grani orientati

7226 11 90

 

APPENDICE II

 

     (Omissis)

 

APPENDICE III

 

     (Omissis)

 

APPENDICE IV [5]

ELENCO DELLE COMPETENTI

 

BELGIQUE/BELGIE

Administration des relations économiques

Quatrième division: Mise en oeuvre des politiques commerciales

internationales - Services «Licences»

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Télécopieur: [32 2] 230 83 22

Bestuur van de Economische Betrekkingen

Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid - Dienst

Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax: 32 2 230 83 22

 

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen

S¢ndergade 25

DK-8600 Silkeborg

Fax: 45 87 20 40 77

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt fur Wirtschaft, Dienst 01

Postfach 51 71

D-65762 Eschborn 1

Fax: 49 61 96-40 42 12

 

ESPANA

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax: 34 1 5 63 18 23/349 38 31

 

FRANCE

SERIBE

3-5 rue Barbet-de-Jony

F-75357 Paris 07 SP

Télécopieur: 33 1 43 19 43 69

 

IRELAND

Licensing Uni

Department of Tourism and Trade

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Fax: 353 1 676 61 54

 

ITALIA

Ministero del Commercio con l'estero

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime

degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Telefax: 39 6 59 93 22 35/59 93 26 36

 

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Télécopieur: 352 46 61 38

 

NEDERLAND

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer

Postbus 30003

Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax: 31-50 526 06 98

 

OSTERREICH

Bundesministerium fur wirtschaftliche Angelegenheiten

Aussenwirtschaftsadministration

Landstrasser Hauptstrasse 55-57

A-1030 Wien

Fax: [43-1] 715 83 47

 

PORTUGAL

Direccao-Geral do Comércio Externo

Avenida da República, 79

P-1000 Lisboa

Telefax: 351-1 793 22 10

 

SUOMI

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Telekopio: +358-9 614 2852

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax: 46 8 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House, West Precinct

Billingham, Cleveland

UK-TS23 2NF

Fax: [44] 1642 533 557

 


[1] L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 793/2000 ha stabilito che: "Il regolamento (CE) n. 2135/97 resta in vigore per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 ai sensi della decisione (CE) del Consiglio 14 febbraio 2000, n. 204 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Federazione russa che proroga per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 il sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dalla Federazione russa nella Comunità europea".

[2] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 793/2000.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 806/2003.

[4] Allegato così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 793/2000.

[5] Si omette la dicitura in lingua greca.