§ 41.1.61 - L. 29 maggio 1974, n. 218.
Modifiche alla tabella allegata al D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:29/05/1974
Numero:218


Sommario
Art. 1.      Il contingente di personale del ruolo dei coadiutori e dei coadiutori meccanografi della amministrazione centrale e del genio civile di cui alle parti seconda e terza della tabella allegata al [...]
Art. 2.      Tra i ruoli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 sono inclusi anche i ruoli degli ufficiali idraulici con un contingente di 45 unità e [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Ove il contingente fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, numero 8, non venga raggiunto, sono resi indisponibili, sino alla ristrutturazione dei servizi del [...]
Art. 5.      Fino al termine di cui all'art. 4 e in dipendenza di obiettive ed inderogabili esigenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, con motivato decreto il Ministro per i lavori pubblici è [...]


§ 41.1.61 - L. 29 maggio 1974, n. 218.

Modifiche alla tabella allegata al D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.

(G.U. 10 giugno 1974, n. 150).

 

Art. 1.

     Il contingente di personale del ruolo dei coadiutori e dei coadiutori meccanografi della amministrazione centrale e del genio civile di cui alle parti seconda e terza della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 deve intendersi riferito al ruolo organico degli assistenti radiotecnici e marconisti del genio civile.

     Il contingente di personale del ruolo organico degli assistenti radiotecnici e marconisti del genio civile di cui alle parti seconda e terza della ripetuta tabella deve intendersi riferito al ruolo organico dei coadiutori e coadiutori meccanografi dell'amministrazione centrale e del genio civile.

 

     Art. 2.

     Tra i ruoli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 sono inclusi anche i ruoli degli ufficiali idraulici con un contingente di 45 unità e dei sorveglianti idraulici con un contingente di 275 unità.

 

     Art. 3. [1]

 

     Art. 4.

     Ove il contingente fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, numero 8, non venga raggiunto, sono resi indisponibili, sino alla ristrutturazione dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, altrettanti posti nella qualifica iniziale dei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sino al raggiungimento di 6500 unità.

     L'eventuale determinazione dei ruoli nei quali vanno resi indisponibili i posti nella qualifica iniziale e il relativo contingente sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

     Art. 5.

     Fino al termine di cui all'art. 4 e in dipendenza di obiettive ed inderogabili esigenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, con motivato decreto il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a bandire concorsi, a termini abbreviati, in deroga alle vigenti disposizioni, da stabilirsi nei relativi bandi, per l'assunzione di personale, da attingere dalle vacanze disponibili nei ruoli organici, detratte le aliquote dei posti resi eventualmente indisponibili ai sensi del precedente articolo.

     Un'aliquota del personale da assumere sarà riservata per la sua funzionalità al servizio escavazione porti.

     Per le assunzioni di personale relative a tale servizio, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

     I vincitori dei concorsi, espletati ai sensi del presente articolo, possono essere assunti in servizio anche in pendenza della registrazione da parte della Corte dei conti del relativo decreto di nomina.

 

 


[1] Sostituisce il terzo comma, art. 17, del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.