§ 41.1.2a - Legge 30 luglio 1959, n. 558.
Proroga delle disposizioni della legge 12 febbraio 1958, n. 30, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:30/07/1959
Numero:558


Sommario
Art. unico.      Le disposizioni della legge 12 febbraio 1958, n. 30, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari sono prorogate per il triennio 1959-61, con le modalità ivi previste per [...]


§ 41.1.2a - Legge 30 luglio 1959, n. 558. [1]

Proroga delle disposizioni della legge 12 febbraio 1958, n. 30, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari.

(G.U. 5 agosto 1959, n. 187).

 

     Art. unico.

     Le disposizioni della legge 12 febbraio 1958, n. 30, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari sono prorogate per il triennio 1959-61, con le modalità ivi previste per l'esercizio 1958.

     Anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, la Cassa depositi e prestiti e gli altri Istituti finanziari all'uopo designati sono autorizzati ad accettare, a garanzia dei mutui concessi ai Comuni ed alle Province, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, delegazioni sull'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e sull'addizionale provinciale alla detta imposta.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.