§ 41.1.1d - Legge 3 aprile 1961, n. 283.
Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:03/04/1961
Numero:283


Sommario
Art. 1.      Le Province, i Comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, titolari di concessioni minerarie, possono provvedere alla relativa coltivazione con contratti di appalto o altre [...]
Art. 2.      Le norme della presente legge si applicano anche ai rapporti contrattuali in corso, ferma restando la loro durata. L'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio deve essere [...]


§ 41.1.1d - Legge 3 aprile 1961, n. 283. [1]

Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali.

(G.U. 27 aprile 1961, n. 103).

 

     Art. 1.

     Le Province, i Comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, titolari di concessioni minerarie, possono provvedere alla relativa coltivazione con contratti di appalto o altre forme d'esercizio affidate a terzi, per periodi non superiori a 20 anni.

     Fermi restando i controlli previsti dalla legge comunale e provinciale, i contratti di cui al precedente comma debbono essere approvati dal Ministero dell'industria e del commercio. L'approvazione deve essere richiesta entro il termine perentorio di un mese dalla data della deliberazione favorevole degli organi di controllo.

     Il Ministero provvede sulla richiesta di approvazione entro tre mesi dalla presentazione della domanda: trascorso detto termine senza che il Ministero stesso si sia espresso, l'approvazione si intende data.

     Nei casi di inadempienza previsti dall'art. 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, dovuta ad esclusiva responsabilità dell'esercente la miniera, il Ministero dell'industria e commercio può, con la misura prevista dal successivo art. 41, revocare l'approvazione del contratto, che è risoluto di diritto.

 

          Art. 2.

     Le norme della presente legge si applicano anche ai rapporti contrattuali in corso, ferma restando la loro durata. L'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio deve essere richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.