§ 41.1.b - Legge 8 marzo 1949, n. 277.
Abrogazione e sostituzione dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:08/03/1949
Numero:277


Sommario
Art. unico.      L'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è abrogato e sostituito dal seguente


§ 41.1.b - Legge 8 marzo 1949, n. 277.

Abrogazione e sostituzione dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale.

(G.U. 13 giugno 1949, n. 134).

 

 

     Art. unico.

     L'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Il prefetto rappresenta il potere esecutivo nella provincia.

     "Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti e promuove, ove occorra, il regolamento di attribuzioni tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria.

     "Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni e adotta, in caso di urgente necessità, i provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse nei diversi rami di servizio.

     "Ordina le indagini necessarie nei riguardi delle Amministrazioni locali sottoposte alla sua vigilanza.

     "Invia appositi commissari presso le Amministrazioni degli enti locali territoriali e istituzionali, per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente e tempestivamente invitati a provvedere, atti obbligatori per legge o per reggerle, per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare.

     "Tutela l'ordine pubblico e sovraintende alla pubblica sicurezza, dispone della forza pubblica e può richiedere l'impiego di altre forze armate.

     "Presiede gli organi consultivi, di controllo e giurisdizionali sedenti presso la prefettura".