§ 40.5.10 - L. 31 ottobre 1989, n. 375.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare, adottata dalla Conferenza generale dell'Agenzia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.5 risparmio energetico
Data:31/10/1989
Numero:375


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare adottata a Vienna il 26 settembre 1986 dalla Conferenza generale [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 della convenzione stessa.
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 40.5.10 - L. 31 ottobre 1989, n. 375.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare, adottata dalla Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, a Vienna il 26 settembre 1986.

(G.U. 23 novembre 1989, n. 274, S.O.).

 

Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare adottata a Vienna il 26 settembre 1986 dalla Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica riunita in sessione straordinaria.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 della convenzione stessa.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Convezione sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare. (adottata il 26 settembre 1986, nel corso dell'8ª Sessione Plenaria).

 

TRADUZIONE NON UFFICIALE

GLI STATI PARTE ALLA PRESENTE CONVENZIONE,

Essendo a conoscenza che in un certo numero di Stati, vengono svolte

attività nucleari;

Constatando che sono state e vengono adottate misure di insieme per

assicurare un alto livello di sicurezza nelle attività nucleari e limitare

il più possibile, le conseguenze dovute ad incidenti di questo tipo che

potrebbero verificarsi;

Desiderosi di rafforzare maggiormente la cooperazione internazionale per

uno sviluppo ed un uso sicuro dell'energia nucleare;

Convinti della necessità per gli Stati di fornire al più presto

informazioni pertinenti sugli incidenti nucleari, in modo che le

conseguenze radiologiche attraverso le frontiere possano essere limitate il

più possibile;

Notando l'utilità di intese bilaterali e multilaterali per quanto riguarda

lo scambio di informazioni in questo settore;

Hanno convenuto quanto segue:

 

     Articolo 1. Campo di applicazione.

     1. La presente Convenzione si applica a qualunque incidente che coinvolga le installazioni o le attività elencate al par. 2 qui di seguito, di uno Stato Parte o di persone fisiche o morali sotto la sua giurisdizione od il suo controllo che comporti o potrebbe comportare ricadute di sostanze radioattive, e che abbia avuto o possa avere come conseguenza delle ricadute attraverso le frontiere internazionali, di un'eventuale rilevanza dal punto di vista della sicurezza radiologica, per un altro Stato.

     2. Le installazioni e le attività di cui al par. 1 sono le seguenti:

     a) ogni reattore nucleare, ovunque sia situato;

     b) ogni impianto del ciclo del combustibile nucleare;

     c) ogni impianto di gestione delle scorie radioattive;

     d) il trasporto o lo stoccaggio di combustibili nucleari o di scorie radioattive;

     e) la fabbricazione, l'utilizzazione, lo stoccaggio provvisorio, lo stoccaggio definitivo ed il trasporto di radio-isotopi a fini agricoli, industriali e medici, a fini scientifici connessi e per la ricerca;

     f) l'utilizzazione di radio-isotopi per la produzione di elettricità nei congegni spaziali.

 

     Articolo 2. Notifica ed Informazione.

     In caso di incidente specificato all'art. 1 (qui di seguito denominato «incidente nucleare»), lo Stato Parte di cui al presente articolo:

     a) Notificherà immediatamente, direttamente o mediante l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (qui di seguito denominata «Agenzia») agli Stati che sono o potrebbero essere fisicamente colpiti, come indicato all'articolo 1, nonché all'Agenzia, l'incidente nucleare, la sua natura, il momento in cui si è verificato e la sua localizzazione esatta, se del caso;

     b) Fornirà tempestivamente agli Stati di cui al comma a) direttamente o per il tramite dell'Agenzia nonché all'Agenzia, le informazioni pertinenti disponibili, al fine di limitare il più possibile le conseguenze radiologiche in detti Stati, conformemente alle disposizioni dell'art. 5.

 

     Articolo 3. Altri incidenti nucleari.

     Al fine di limitare al massimo le conseguenze radiologiche, nei casi di incidenti nucleari diversi da quelli elencati all'art. 1, gli Stati Parte potranno effettuare una notifica.

 

     Articolo 4. Compiti dell'Agenzia.

     L'Agenzia:

     a) Informerà immediatamente gli Stati Parte, gli Stati Membri, gli Stati che sono o potrebbero essere fisicamente colpiti come indicato all'art. 1, nonché gli organismi internazionali intergovernativi (qui di seguito denominati «organismi internazionali») interessati, di ogni notifica ricevuta ai sensi del comma a) dell'art. 2;

     b) Fornirà tempestivamente ad ogni Stato Parte, ad ogni Stato Membro, o ad ogni organizzazione internazionale interessato che ne abbia fatto domanda, le informazioni ricevute ai sensi del par. b) dell'articolo 2.

 

     Articolo 5. Informazioni da fornire.

     1. Le informazioni da fornire ai sensi del comma b) dell'articolo 2 includono i dati seguenti, purché lo Stato Parte che ha effettuato la modifica ne sia in possesso:

     a) Il momento, la localizzazione esatta se del caso, e la natura dell'incidente nucleare;

     b) L'impianto o l'attività in questione;

     c) La causa presupposta o nota, nonché la prevedibile evoluzione dell'incidente nucleare per quanto riguarda la ricaduta attraverso le frontiere di sostanze radioattive;

     d) Le caratteristiche generali della ricaduta di materie radioattive ivi compreso, qualora ciò sia possibile ed adeguato, la natura, la probabile forma fisica e chimica, nonché la quantità, la composizione e l'altezza effettiva delle ricadute di sostanze radioattive;

     e) Le informazioni sulle condizioni metereologiche e idrologiche del momento e su quelle previste, necessarie per prevedere la ricaduta attraverso le frontiere delle sostanze radioattive;

     f) I risultati del controllo dell'ambiente per quanto riguarda la ricaduta attraverso le frontiere delle sostanze radioattive;

     g) Le misure di protezione adottate o previste al di fuori del sito;

     h) Il comportamento previsto a lunga scadenza, della ricaduta di sostanze radioattive.

     2. Dette informazioni saranno completate, ad adeguati intervalli, da altre informazioni pertinenti relative allo sviluppo della situazione di emergenza, ivi compresa la sua cessazione prevedibile o effettiva.

     3. Le informazioni ricevute in conformità al comma b) dell'articolo 2 possono essere utilizzate senza restrizioni, a meno che dette informazioni non siano fornite a titolo riservato dello Stato che ha effettuato la notifica.

 

     Articolo 6. Consultazioni.

     Uno Stato Parte che fornisca informazioni in virtù del par. b) dell'articolo 2 risponderà sollecitamente, nella misura in cui sia ragionevolmente possibile, ad una domanda di informazioni supplementare o di consultazioni, rivoltagli da uno Stato Parte coinvolto, al fine di limitare il più possibile le conseguenze radiologiche in detto Stato.

 

     Articolo 7. Autorità competenti e punti di contatto.

     1. Ogni Parte indicherà all'Agenzia ed alle altre Parti Contraenti, direttamente o per il tramite dell'Agenzia, le proprie autorità competenti ed il punto di contatto abilitato a fornire ed a ricevere la notifica e le informazioni di cui all'art. 2. Detti punti di contatto, nonché una cellula centrale all'Agenzia saranno accessibili in permanenza.

     2. Ogni Stato Parte comunicherà tempestivamente all'Agenzia ogni eventuale modifica alle informazioni di cui al par. 1.

     3. L'Agenzia tiene aggiornato un elenco di dette Autorità Nazionali e punti di contatto, nonché dei punti di contatto delle organizzazioni internazionali interessate e lo fornirà agli Stati Parte e agli Stati Membri, nonché alle organizzazioni internazionali interessate.

 

     Articolo 8. Assistenza agli Stati Parte.

     L'Agenzia, in conformità al suo Statuto, e su domanda di uno Stato Parte che non svolga esso stesso attività nucleari ed abbia una frontiera comune con uno Stato che svolga un programma nucleare attivo ma non sia Stato Parte, effettuerà studi sulla fattibilità e installazione di un adeguato sistema di sorveglianza della radioattività, per facilitare la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione.

 

     Articolo 9. Intese bilaterali e multilaterali.

     Ai fini dei loro reciproci interessi, gli Stati Parte potranno prendere in considerazione, qualora ciò sia ritenuto utile, la stipulazione di intese bilaterali o multilaterali relative alle questioni incluse nella presente Convenzione.

 

     Articolo 10. Relazioni con altri Accordi Internazionali.

     La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi reciproci degli Stati Parte in virtù di accordi internazionali esistenti, relativi alle questioni incluse nella presente Convenzione, o in virtù di eventuali accordi internazionali stipulati in conformità alle finalità e agli scopi della presente Convenzione.

 

     Articolo 11. Composizione delle controversie.

     1. In caso di controversia tra gli Stati Parte o tra uno Stato Parte e l'Agenzia, riguardo all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione le parti alla controversia si consulteranno in vista della sua composizione per le vie negoziali o mediante ogni altro mezzo pacifico di composizione delle controversie che sia accettabile per dette Parti.

     2. Nel caso in cui una controversia di questo tipo tra gli Stati Parte, non possa essere composta entro un anno dalla domanda di consultazione prevista al par. 1, essa sarà sottoposta, su richiesta di qualunque Parte alla controversia, ad arbitrato o rinviata per decisione alla Corte Internazionale di Giustizia. Qualora, nei sei mesi successivi alla data della richiesta di arbitrato, le Parti alla controversia non raggiungano un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una parte potrà domandare al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia o al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di designare uno o più arbitri. In caso di conflitto tra le richieste delle Parti alla controversia prevale la richiesta inviata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

     3. Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione, uno Stato potrà dichiarare che non si considera vincolato da una o l'altra o da entrambe le procedure di composizione delle controversie previste al par. 2. Gli altri Stati Parte non sono vincolati da una procedura di composizione delle controversie quale prevista al par. 2 nei confronti di uno Stato Parte per il quale questa dichiarazione sia in vigore.

     4. Uno Stato Parte che abbia reso una dichiarazione, in conformità alle disposizioni del par. 3, potrà ritirarla in ogni momento, mediante notifica inviata al depositario.

 

     Articolo 12. Entrata in vigore.

     1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati e della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, presso la sede dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a Vienna, e presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, rispettivamente a partire dal 26 settembre 1986 e dal 6 ottobre 1986 e fino alla sua entrata in vigore o per un periodo di 12 mesi, in caso di prolungamento.

     2. Uno Stato e la Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione, mediante firma o deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione successiva alla firma, subordinata a ratifica, accettazione o approvazione o mediante deposito di uno strumento di adesione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione o di adesione saranno depositati presso il depositario.

     3. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo che tre Stati abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati.

     4. Per ogni Stato che dia il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto Stato, trenta giorni dopo la data alla quale detto consenso sia stato manifestato.

     5. a) La presente Convenzione sarà aperta in conformità alle disposizioni del presente articolo, all'adesione delle organizzazioni internazionali e degli organismi di integrazione regionale, costituiti da Stati sovrani, che siano abilitati a negoziare, concludere ed applicare Accordi internazionali concernenti le questioni incluse nella presente Convenzione.

     b) Per le questioni di loro competenza dette Organizzazioni, agendo per proprio conto, eserciteranno i diritti ed adempiranno agli obblighi che la presente Convenzione attribuisce agli Stati Parte.

     c) Nel deporre il proprio strumento di adesione, detta organizzazione comunicherà al depositario una dichiarazione dalla quale risulti la portata della sua competenza per quanto riguarda le questioni incluse nella presente Convenzione.

     d) Detta Organizzazione non disporrà di alcun voto in aggiunta a quelli dei suoi Stati Membri.

 

     Articolo 13. Applicazione provvisoria.

     Uno Stato potrà, al momento della firma o ad una data successiva anteriore all'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, dichiarare che applicherà la presente Convenzione a titolo provvisorio.

 

     Articolo 14. Emendamenti.

     1. Uno Stato Parte potrà proporre emendamenti alla presente Convenzione. L'emendamento proposto verrà rimesso al depositario, il quale lo comunicherà immediatamente a tutti gli altri Stati Parte.

     2. Qualora la maggioranza degli Stati Parte richieda al depositario di convocare una Conferenza per esaminare gli emendamenti proposti, il depositario inviterà tutti gli Stati Parte ad assistere a detta Conferenza, che avrà inizio almeno trenta giorni dopo l'invio delle convocazioni. Ciascun emendamento approvato durante la Conferenza da una maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Parte sarà messo per iscritto in un Protocollo, aperto alla firma di tutti gli Stati Parte a Vienna e a New York.

     3. Il Protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo che tre Stati abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati. Per ogni Stato che esprimerà il proprio consenso ad essere vincolato dal Protocollo successivamente alla sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore nei confronti di detto Stato, trenta giorni dopo la data alla quale detto consenso sia stato espresso.

 

     Articolo 15. Denuncia.

     1. Uno Stato Parte potrà denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta inviata al depositario.

     2. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il depositario avrà ricevuto la notifica.

 

     Articolo 16. Depositario.

     1. Il Direttore Generale dell'Agenzia sarà il depositario della presente Convenzione.

     2. Il Direttore Generale dell'Agenzia notificherà tempestivamente agli Stati Parte ed a tutti gli altri Stati:

     a) Ogni firma della presente Convenzione o di ogni Protocollo di emendamento;

     b) Ogni deposito di strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativa alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo di emendamento;

     c) Ogni dichiarazione o ritiro di dichiarazione effettuata in conformità all'articolo 11;

     d) Ogni dichiarazione di applicazione provvisoria della presente Convenzione effettuata in conformità all'articolo 13;

     e) L'entrata in vigore della presente Convenzione e di ogni eventuale emendamento;

     f) Ogni denuncia, effettuata in conformità dell'articolo 15.

 

     Articolo 17. Testi autentici e copie autenticate.

     L'originale della presente Convenzione, le cui versioni araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica che ne farà pervenire copie autentiche agli Stati Parte ed a tutti gli altri Stati.

     In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 12.

Adottata dalla Conferenza Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, riunita in Sessione Straordinaria a Vienna il 26 settembre 1986.