§ 40.3.13 - L. 18 marzo 1982, n. 85.
Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 2.890 miliardi per le attività del quinquennio 1980-1984.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.3 energia nucleare
Data:18/03/1982
Numero:85


Sommario
Art. 1.      Al Comitato nazionale per l'energia nucleare è assegnato, per l'attuazione dei programmi di attività relativi al quinquennio 1980-1984, un contributo complessivo di lire 2.890 miliardi, di cui [...]
Art. 2.      Per l'anno finanziario 1980, il contributo dello Stato di cui al precedente art. 1 resta determinato in lire 325 miliardi, di cui all'autorizzazione di spesa della legge 12 marzo 1981, n. 59.
Art. 3.      Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE provvede ad emanare una delibera che dovrà contenere l'indicazione dei tempi, dei costi e delle condizioni necessarie - ivi [...]
Art. 4. 
Art. 5.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 550 miliardi nell'anno finanziario 1981 e comprensivo dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 8 gennaio [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 40.3.13 - L. 18 marzo 1982, n. 85. [1]

Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 2.890 miliardi per le attività del quinquennio 1980-1984.

(G.U. 22 marzo 1982, n. 79).

 

Art. 1.

     Al Comitato nazionale per l'energia nucleare è assegnato, per l'attuazione dei programmi di attività relativi al quinquennio 1980-1984, un contributo complessivo di lire 2.890 miliardi, di cui lire 2.500 miliardi da destinare allo sviluppo delle attività nel settore nucleare e lire 390 miliardi da destinare agli interventi concernenti le energie rinnovabili ed il risparmio energetico.

     La spesa relativa è iscritta nella stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

     Art. 2.

     Per l'anno finanziario 1980, il contributo dello Stato di cui al precedente art. 1 resta determinato in lire 325 miliardi, di cui all'autorizzazione di spesa della legge 12 marzo 1981, n. 59.

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1981 e fino al 1984 l'ammontare del predetto contributo dello Stato a favore del Comitato nazionale per l'energia nucleare è fissato in lire 550 miliardi per ciascun anno.

     All'adeguamento del contributo dello Stato di cui al precedente comma, nei limiti dello stanziamento globale di cui all'art. 1, si provvede con apposita disposizione da inserire nella legge finanziaria.

 

     Art. 3.

     Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE provvede ad emanare una delibera che dovrà contenere l'indicazione dei tempi, dei costi e delle condizioni necessarie - ivi comprese quelle relative alla sicurezza - per la realizzazione e l'esercizio dei progetti PEC e CIRENE, che sarà dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sottoposta al parere delle competenti Commissioni del Parlamento.

     La relazione annuale del presidente del CNEN al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sull'attività dell'ente e sullo stato di attuazione del programma pluriennale, deve comprendere un rapporto dettagliato sui progetti PEC e CIRENE.

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - esaminati gli stati di avanzamento in rapporto alla delibera del CIPE di cui al primo comma - propone al CIPE le necessarie variazioni, ivi compresa, ove del caso, la chiusura dei progetti.

 

     Art. 4. [1]

 

     Art. 5.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 550 miliardi nell'anno finanziario 1981 e comprensivo dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 5, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 59, e alla legge 2 ottobre 1981, n. 544, ed in lire 550 miliardi per l'esercizio finanziario 1982, si provvede, rispettivamente, a carico e con riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[1] Articolo abrogato dall'art. 1 bis del D.L. 14 dicembre 1993, n. 496.