§ 40.2.280 - Deliberazione 2 febbraio 2007, n. 16.
Integrazioni e modifiche alla deliberazione 27 dicembre 2006, n. 318/06, in merito a condizioni economiche e ritiro dell'energia elettrica [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:02/02/2007
Numero:16

§ 40.2.280 - Deliberazione 2 febbraio 2007, n. 16.

Integrazioni e modifiche alla deliberazione 27 dicembre 2006, n. 318/06, in merito a condizioni economiche e ritiro dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

(G.U. 26 marzo 2007, n. 71 - S.O. n. 84)

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

     Nella riunione del 2 febbraio 2007;

     Visti:

     la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;

     la legge 14 novembre 1995, n. 481;

     la legge 23 agosto 2004, n. 239/2004;

     il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

     il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);

     il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005, recante l'aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999 (di seguito: decreto ministeriale 24 ottobre 2005);

     la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 34/05);

     la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 318/06 (di seguito: deliberazione n. 318/06);

     la sentenza del TAR per il Lazio del 6 aprile 2006, n. 3017;

     Considerato che:

     l'Autorità, con la deliberazione n. 318/06, ha aggiornato le condizioni economiche di ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005;

     l'Autorità, con la medesima deliberazione, ha altresì previsto che il predetto aggiornamento sia disposto in via provvisoria e salvo conguaglio, poichè al termine del contenzioso tuttora in corso potrebbe venir meno, con effetto retroattivo, l'art. 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005;

     la deliberazione n. 318/06 modifica anche la definizione dei prezzi minimi garantiti per gli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW di cui all'art. 5 della deliberazione n. 34/05;

     in seguito alla pubblicazione della deliberazione n. 318/06, sono pervenute all'Autorità per le vie brevi alcune richieste di precisazione in merito a:

     a) le modalità di confronto tra il prezzo minimo garantito calcolato ai sensi dell'art. 5 della deliberazione n. 34/05 ed il prezzo unico indifferenziato per fasce orarie di cui all'art. 4, comma 4.2, della medesima deliberazione;

     b) le modalità di effettuazione degli eventuali conguagli previsti al punto 3 della medesima deliberazione;

     Ritenuto opportuno:

     fornire le predette precisazioni integrando e modificando la deliberazione n. 318/06, al fine di prevedere che:

     a) il confronto tra il prezzo minimo garantito calcolato ai sensi dell'art. 5 della deliberazione n. 34/05 ed il prezzo unico indifferenziato per fasce orarie di cui all'art. 4, comma 4.2, della medesima deliberazione sia effettuato su base annuale e limitatamente ai primi 2.000.000 di kWh ritirati annualmente;

     b) i conguagli di cui al punto 3 siano effettuati facendo riferimento al prezzo indicato dal produttore ai sensi del punto 5 della medesima deliberazione;

 

     Delibera:

 

     1. di sostituire, al punto 2. della deliberazione n. 318/06, le parole «sono pari, in ciascun mese, al maggior valore tra il prezzo calcolato ai sensi del comma 5.1 ed il prezzo unico indifferenziato per fasce orarie di cui all'art. 4, comma 4.2» con le seguenti: «sono pari, in ciascun anno, limitatamente ai primi 2.000.000 di kWh ritirati, al maggior valore tra il prezzo calcolato ai sensi del comma 5.1, lettera a), ed il prezzo unico indifferenziato per fasce orarie di cui all'art. 4, comma 4.2»;

     2. di sostituire il punto 6. della deliberazione n. 318/06 con il seguente:

     «6. il gestore di rete effettua il conguaglio di cui al precedente punto 3 facendo riferimento al prezzo indicato dal produttore ai sensi del precedente punto 5»;

     3. di prorogare al 28 febbraio 2007 il termine di cui al punto 4. della deliberazione n. 318/06;

     4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it) il testo della deliberazione n. 318/06, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento;

     5. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).