§ 40.2.257 - Deliberazione 11 luglio 2006, n. 143.
Determinazione del corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dalla società Gestore del mercato elettrico Spa nell'esercizio delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:11/07/2006
Numero:143


Sommario
Art. 1.  Corrispettivo di cui all'art. 14, comma 14.8 della deliberazione n. 50/05 per gli anni 2005 e 2006
Art. 2.  Disposizioni finali


§ 40.2.257 - Deliberazione 11 luglio 2006, n. 143.

Determinazione del corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dalla società Gestore del mercato elettrico Spa nell'esercizio delle attività funzionali al monitoraggio.

(G.U. 11 agosto 2006, n. 186)

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

     Nella riunione dell'11 luglio 2006

     Visti:

     la legge 14 novembre 1995, n. 481;

     il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), ed in particolare l'art. 3, commi 3 e 6 e l'art. 5;

     il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: Gestore del mercato) relativamente al mercato elettrico (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003) ed, in particolare, l'art. 5;

     la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 168/03);

     la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2005, n. 50/05, come di seguito modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 50/05);

     le note dell'Autorità al Gestore del mercato in data 13 dicembre 2005, prot. GB/M05/5197/mc e in data 27 dicembre 2005, prot. GB/M05/5366/mc (di seguito: note al Gestore del mercato);

     le comunicazioni del Gestore del mercato in data 20 dicembre 2005, prot. Autorità n. 030610 del 21 dicembre 2005 e in data 16 gennaio 2006, prot. Autorità n. 000986 del 16 gennaio 2006 (di seguito: comunicazioni del Gestore del mercato);

     Considerato che:

     l'art. 4, comma 4.1 della deliberazione n. 50/05 prevede che il Gestore del mercato svolga attività di raccolta, organizzazione, elaborazione e descrizione analitica dei dati relativi alle negoziazioni e ai contratti conclusi nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, strumentali al monitoraggio, svolto dall'Autorità, del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento;

     l'art. 14, comma 14.4 della deliberazione n. 50/05 prevede che 1'Autorità definisca i criteri per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore del mercato nell'esercizio delle attività funzionali al monitoraggio di cui al precedente alinea;

     l'art. 9 della deliberazione n. 168/03 prevede che Terna e il Gestore del mercato, attraverso una o più convenzioni, disciplinino tra l'altro la regolazione dei corrispettivi, di cui all'art. 14, comma 14.8 della deliberazione n. 50/05, dovuti al Gestore del mercato elettrico per lo svolgimento delle attività funzionali al monitoraggio;

     i costi sostenuti da Terna per la regolazione dei corrispettivi dovuti al Gestore del mercato, ai sensi di quanto previsto dal sopra citato art. 9 della deliberazione n. 168/03, sono coperti dal corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Terna, di cui all'art. 37.1 della medesima deliberazione;

     Considerato inoltre che:

     con nota al Gestore del mercato sono state richieste le informazioni patrimoniali ed economiche al fine di procedere alla determinazione del corrispettivo a copertura dei costi del Gestore di mercato, relativi alle attività funzionali al monitoraggio;

     con comunicazioni del Gestore del mercato sono state fornite le informazioni patrimoniali ed economiche relative alle attività funzionali al monitoraggio svolte dal medesimo Gestore del mercato, riferite ai dati di pre-consuntivo 2005 e ai dati di budget 2006;

     dall'analisi delle informazioni, di cui al precedente alinea, è possibile quantificare un livello di costi riconosciuti per lo svolgimento, da parte del Gestore del mercato, delle attività funzionali di monitoraggio pari a 394.000 euro/anno, per gli anni 2005 e 2006;

     il livello dei costi riconosciuti, di cui al precedente alinea, è comunque tale da garantire lo svolgimento, da parte del Gestore del mercato, di tutte le attività strumentali all'attività di monitoraggio svolta dall'Autorità, comprese le attività di carattere non continuativo;

     Ritenuto che sia opportuno:

     adottare determinazioni, con riferimento ai soli anni 2005 e 2006, a motivo che le informazioni economiche e patrimoniali relative a tali anni si riferiscono al periodo di primo svolgimento delle attività funzionali al monitoraggio e conseguentemente includono anche i costi di start up, rinviando a successiva determinazione la fissazione del livello dei costi riconosciuti al Gestore del mercato per gli anni seguenti;

     riconoscere, con riferimento agli anni 2005 e 2006, al Gestore del mercato, per lo svolgimento delle attività funzionali al monitoraggio, un corrispettivo annuo pari ai costi riconosciuti (394.000 euro);

     prevedere che nelle convenzioni tra Terna e il Gestore del mercato la regolazione dei corrispettivi, di cui all'art. 14, comma 14.8 della deliberazione n. 50/05, dovuti al Gestore del mercato per lo svolgimento delle attività funzionali al monitoraggio, sia effettuata in modo tale da garantire al Gestore del mercato per la competenza degli anni 2005 e 2006, il livello annuo pari a quanto previsto al precedente alinea;

 

     Delibera:

 

Art. 1. Corrispettivo di cui all'art. 14, comma 14.8 della deliberazione n. 50/05 per gli anni 2005 e 2006

     1. Il valore del corrispettivo, riconosciuto al Gestore del mercato per le attività funzionali al monitoraggio, svolte dal medesimo Gestore del mercato, ai sensi della deliberazione n. 50/05, per gli anni 2005 e 2006, è fissato pari a 394.000 euro/anno.

     2. Nell'ambito delle convenzioni tra Terna e il Gestore del mercato, previste dall'art. 9 delle deliberazione n. 50/05, Terna riconosce al Gestore del mercato un livello del corrispettivo annuo di cui all'art. 14, comma 14.8 della deliberazione n. 50/05, pari a quanto previsto al precedente comma 1.

 

     Art. 2. Disposizioni finali

     1. Il presente provvedimento è trasmesso alla società Terna Spa ed alla società Gestore del mercato elettrico Spa.

     2. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it), affinchè entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.