§ 40.2.224 - Deliberazione 29 dicembre 2005, n. 300.
Abrogazione del parametro Ct, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:29/12/2005
Numero:300


Sommario
Art. 1.  Modificazioni alla deliberazione n. 34/05
Art. 2.  Modificazioni alla deliberazione n. 108/97
Art. 3.  Disposizioni in materia di regimi tariffari speciali al consumo
Art. 4.  Modificazioni alla deliberazione n. 70/97
Art. 5.  Disposizioni transitorie e finali


§ 40.2.224 - Deliberazione 29 dicembre 2005, n. 300.

Abrogazione del parametro Ct, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e definizione dei parametri succedanei al Ct, idonei alla regolazione di alcune partite economiche del settore elettrico.

(G.U. 1 febbraio 2006, n. 26)

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

     Nella riunione del 29 dicembre 2005,

     Visti:

     la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

     il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

     il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);

     la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04);

     il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: legge n. 80/05);

     il decreto del Ministro delle attività produttive 13 dicembre 2005, recante direttive all'Acquirente unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2006 (di seguito: decreto 13 dicembre 2005);

     la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 26 giugno 1997, n. 70/97, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 70/97);

     la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 108/97);

     la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 230/00 (di seguito: deliberazione n. 230/00);

     la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 42/02, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 42/02);

     l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);

     l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente integrato e modificato (di seguito: testo integrato);

     l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 48/04);

     la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 34/05);

     la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 201/05 (di seguito: deliberazione n. 201/05);

     la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2005, n. 217/05 (di seguito: deliberazione n. 217/05);

     la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 286/05 (di seguito: deliberazione n. 286/05);

     la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione n. 288/05);

     il documento per la consultazione 5 dicembre 2005, recante orientamenti per l'abrogazione del parametro Ct di cui alla deliberazione n. 70/97, e per l'individuazione di parametri succedanei al Ct, idonei alla regolazione di alcune partite economiche del settore elettrico (di seguito: documento per la consultazione);

     le osservazioni al documento per la consultazione di cui al precedente alinea pervenute all'Autorità;

     Considerato che:

     il parametro Ct è definito all'art. 6 della deliberazione n. 70/97 come costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali;

     il parametro Ct è stato determinato in un contesto di prezzi amministrati ed utilizzato per articolare corrispettivi a remunerazione della produzione di energia elettrica che, nell'attuale contesto, sono ormai privi di significato industriale e non rappresentano più i costi alla base della produzione elettrica;

     la presenza, ormai da quasi due anni, di meccanismi di mercato per la valorizzazione dell'energia elettrica, nonchè l'esercizio ormai annuale del sistema delle offerte a cui partecipa pienamente la domanda, rendono obsoleto il parametro Ct ed il suo utilizzo risulta distorsivo dei segnali economici inviati agli operatori di mercato;

     tuttavia, nella regolamentazione vigente, il parametro Ct continua a costituire il riferimento:

     a) per gli impianti che cedono la propria energia al gestore di rete cui l'impianto è collegato ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge n. 239/04, ai quali, ad eccezione degli impianti di potenza inferiore a 10 MVA che soddisfano la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02, viene riconosciuto un prezzo di ritiro pari al parametro Ct, come previsto dall'art. 4, comma 4.3, della deliberazione n. 34/05;

     b) per gli impianti che cedono la propria energia alla società Gestore del sistema elettrico GRTN - S.p.A. (di seguito: il Gestore del sistema elettrico) ai sensi della deliberazione n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti come definiti dalla medesima deliberazione;

     c) per i regimi tariffari speciali, come previsto dall'art. 73 del testo integrato;

     per gli impianti di cui alla precedente lettera a) la deliberazione n. 34/05 prevede un prezzo di cessione finalizzato ad orientare al mercato la cessione di rilevanti quantitativi di energia elettrica prodotta da impianti di rilevanti dimensioni, garantendo invece il ritiro delle eccedenze rispetto ai fabbisogni dell'autoproduzione;

     per gli impianti di cui alla precedente lettera b) la deliberazione n. 108/97 utilizza il parametro Ct per valorizzare la componente del prezzo di cessione corrispondente al costo evitato di combustibile di cui all'art. 2, comma 2.1, lettera c), della medesima deliberazione e al comma 2.2 del medesimo articolo, come modificato dalla deliberazione n. 230/00;

     per i regimi tariffari speciali di cui alla precedente lettera c), ed in particolare per le forniture ai cui all'art. 11, commi 11 e 12, della legge n. 80/2005, la deliberazione n. 217/05 prevede che a partire del 2005 e fino al 2009, l'Autorità aggiorna le condizioni tariffarie agevolate di cui ai commi 73.7 e 73.1.6 del testo integrato destinate ad essere applicate nell'anno successivo, applicando una variazione percentuale pari alla media ponderata della variazione registrata dagli indici delle borse dell'energia elettrica di Amsterdam e di Francoforte nei dodici mesi precedenti;

     l'efficacia della deliberazione n. 217/05 è condizionata alla positiva conclusione della procedura di notifica di cui all'art. 88 del Trattato, come disposto dall'art. 3, comma 1, della medesima deliberazione;

     con deliberazione n. 286/05 l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di regimi tariffari speciali al consumo per l'anno 2006;

     con deliberazione n. 288/05, l'Autorità ha previsto la sostituzione del parametro Ct con un differente indicatore, ai fini dell'aggiornamento bimestrale dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.A.;

     il prezzo di cessione alla società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) dell'energia elettrica importata dalla società Enel Spa in esecuzione dei contratti pluriennali in capo alla medesima società e destinata ai clienti del mercato vincolato non è più determinato sulla base del parametro Ct ed è definito, a partire dall'anno 2006, dal decreto 13 dicembre 2005;

     le disposizioni relative all'approvvigionamento delle risorse a garanzia dell'adeguatezza del sistema elettrico nazionale per il periodo transitorio di cui alla deliberazione n. 48/04 sono definite con riferimento al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2005 e dovranno essere aggiornate per l'anno 2006, anche tenendo conto dell'abrogazione del parametro Ct;

     diversi strumenti di copertura dal rischio volatilità dei prezzi dei combustibili e numerosi contratti di fornitura con clienti del mercato libero sono legati all'andamento del parametro Ct, seppur per effetto di una libera pattuizione delle parti contraenti non dettata da alcun vincolo regolamentare;

     Ritenuto opportuno:

     sostituire il parametro Ct per le applicazioni per cui continua a costituire il riferimento, come evidenziate alle precedenti lettere a), b) e c) del precedente considerato, con parametri idonei in un contesto di mercato come illustrati nei seguenti alinea;

     sostituire il parametro Ct per le finalità di cui all'art. 4, comma 4.3, della deliberazione n. 34/05 con la media aritmetica dei valori orari del prezzo di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera c), della deliberazione n. 168/03 (di seguito: PUN), nelle sole ore denominate off-peak, in quanto si ritiene che tale parametro sia quello che meglio esprima, in confronto ad altri, il valore di mercato dell'energia elettrica eccedentaria;

     definire, per le finalità di cui al precedente alinea, le ore off-peak come le ore dei giorni festivi, del sabato, della domenica, le ore tra le 0 e le 8, e tra le 20 e le 24 dei giorni dal lunedì al venerdì, escludendo dal calcolo le ore di picco poichè, durante tali ore, il PUN può essere maggiormente influenzato da un eventuale esercizio di potere di mercato nell'offerta di energia elettrica;

     considerare come valore di riferimento per ciascun mese la media aritmetica dei valori orari del PUN nelle ore off-peak registrati nel medesimo mese, al fine di ridurre la volatilità del parametro e di rendere l'andamento del PUN nelle ore off peak indicizzato senza ritardi ai valori espressi dal mercato;

     sostituire il parametro Ct, per le finalità di cui all'art. 2, comma 2.1, lettera c), della deliberazione n. 108/97 e al comma 2.2 del medesimo articolo, come modificato dalla deliberazione n. 230/00, con la media aritmetica dei valori orari del PUN nelle sole ore denominate off-peak, calcolata come riportato nel precedente alinea in quanto si ritiene che tale media sia, tra i parametri di mercato, quello che meglio approssimi il costo evitato del combustibile;

     inserire, per i primi mesi dell'anno 2006 e limitatamente alle finalità precedentemente richiamate, un elemento di continuità nel passaggio dal parametro Ct al parametro sostitutivo, al fine di rendere più graduale l'introduzione del nuovo parametro;

     sostituire il parametro Ct per le finalità di indicizzazione trimestrale delle tariffe speciali al consumo di cui all'art. 73 del testo integrato, fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione n. 286/05, con il parametro RS, pari alla media aritmetica dei valori orari del PUN, nelle ore denominate off-peak come precedentemente definite, registrati nel semestre antecedente il mese che precede l'aggiornamento;

     abrogare il parametro Ct a decorrere dal 1° gennaio 2006, in quanto tale parametro, come definito dalla deliberazione n. 70/97 e successivamente modificato, è ormai privo di significato industriale e non rappresenta più adeguatamente il costo unitario variabile dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali;

     rendere noto periodicamente sul sito www.autorita.energia.it a cura degli uffici dell'Autorità, a soli fini informativi e limitatamente all'anno 2006, i valori, privi di alcuna efficacia giuridica per la regolazione delle partite economiche nel settore elettrico, di un indicatore denominato VCt (vecchio Ct), aggiornato seguendo gli stessi algoritmi del parametro Ct abrogato con il presente provvedimento.

 

     Delibera:

 

Art. 1. Modificazioni alla deliberazione n. 34/05

     1.1. L'art. 4, comma 4.3, lettera b), della deliberazione n. 34/05 è sostituito dal seguente:

     «b) nel caso di impianti diversi da quelli di cui alla lettera a), la media aritmetica mensile, del mese a cui si riferisce il ritiro dell'energia elettrica, dei valori orari del prezzo di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera c), della deliberazione n. 168/03, nelle sole ore denominate off-peak, definite come l'aggregato delle ore dei giorni festivi, del sabato, della domenica, delle ore tra le 0 e le 8 e delle ore tra le 20 e le 24 dei giorni dal lunedì al venerdì.».

 

     Art. 2. Modificazioni alla deliberazione n. 108/97

     2.1. L'art. 2, comma 2.1, lettera c), della deliberazione n. 108/97 è sostituito dal seguente:

     «c) da una componente di prezzo, relativa al costo evitato di combustibile, pari alla media aritmetica mensile, del mese a cui si riferisce il ritiro dell'energia elettrica, dei valori orari del prezzo di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera c), della deliberazione n. 168/03, nelle sole ore denominate off-peak, definite come l'aggregato delle ore dei giorni festivi, del sabato, della domenica, delle ore tra le 0 e le 8 e delle ore tra le 20 e le 24 dei giorni dal lunedì al venerdì.».

     2.2. L'art. 2, comma 2.2, della deliberazione n. 108/97, come modificato dall'art. 3 della deliberazione n. 230/00, è sostituito dal seguente:

     «2.2. Il prezzo di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotte da impianti nuovi nelle ore vuote è pari alla media aritmetica mensile, del mese a cui si riferisce il ritiro dell'energia elettrica, dei valori orari del prezzo di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera c), della deliberazione n. 168/03, nelle sole ore denominate off-peak, definite come l'aggregato delle ore dei giorni festivi, del sabato, della domenica, delle ore tra le 0 e le 8 e delle ore tra le 20 e le 24 dei giorni dal lunedì al venerdì.».

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di regimi tariffari speciali al consumo

     3.1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, a partire dal 1° gennaio 2006, ai clienti finali di cui all'art. 73 del testo integrato, salvo quanto previsto dalla deliberazione n. 286/05.

     3.2. Ai fini dell'indicizzazione trimestrale prevista dal comma 73.7 del testo integrato, il parametro Ct è sostituito dal parametro RS di cui al comma 3.3.

     3.3. Il parametro RS, aggiornato trimestralmente, è pari alla media aritmetica dei valori orari del PUN, nelle ore denominate off-peak come definite ai precedenti articoli 1 e 2, registrati nel semestre antecedente il mese che precede l'aggiornamento.

     3.4. Il valore di riferimento della parte B della tariffa da utilizzare nel trimestre gennaio-marzo 2006 è pari all'aliquota della parte B della tariffa agevolata applicata nel trimestre ottobre-dicembre 2005, indicizzata applicando una variazione percentuale uguale al rapporto tra il valore della media aritmetica dei valori orari del PUN, nelle ore denominate off-peak, registrati nel semestre che va da giugno 2005 a novembre 2005 e la media aritmetica dei valori orari del PUN, nelle ore denominate off-peak, registrati nel semestre che va da marzo 2005 ad agosto 2005.

 

     Art. 4. Modificazioni alla deliberazione n. 70/97

     4.1. L'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97 è soppresso.

 

     Art. 5. Disposizioni transitorie e finali

     5.1. Per i primi sei mesi dell'anno 2006, al prezzo di cui agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento si somma la seguente componente integrativa:

     CI=(Ctott-dic.05 - PUNopdic.05).(alpha) dove

     Ctott-dic.05 è il valore del parametro Ct relativo al quarto trimestre dell'anno 2005, di cui all'art. 2 della deliberazione n. 201/05;

     PUNopdic.05 è il valore della media di cui agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento calcolata con riferimento al mese di dicembre 2005, come determinato dalla società Gestore del mercato elettrico Spa;

     (alpha) è un fattore correttivo il cui valore è pari a 1 nel mese di gennaio, 0,9 nel mese di febbraio, 0,7 nel mese di marzo, 0,5 nel mese di aprile, 0,3 nel mese di maggio e 0,1 nel mese di giugno.

     5.2. Entro il giorno 11 (undici) del mese successivo a quello di competenza la società Gestore del mercato elettrico Spa pubblica sul proprio sito internet e trasmette all'Autorità la media aritmetica mensile dei valori orari del prezzo di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera c), della deliberazione n. 168/03, nelle sole ore denominate off-peak, definite come l'aggregato delle ore dei giorni festivi, del sabato, della domenica, delle ore tra le 0 e le 8 e delle ore tra le 20 e le 24 dei giorni dal lunedì al venerdì.

     5.3. Il presente provvedimento produce effetti con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

     5.4. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinchè entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.