§ 40.2.222 - Deliberazione 2 dicembre 2005, n. 256.
Modifica dello schema di convenzione allegato alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 febbraio 2005, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:02/12/2005
Numero:256

§ 40.2.222 - Deliberazione 2 dicembre 2005, n. 256.

Modifica dello schema di convenzione allegato alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 febbraio 2005, n. 34/05, in materia di ritiro dell'energia elettrica.

(G.U. 31 dicembre 2005, n. 304)

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

     Nella riunione del 2 dicembre 2005;

     Visti:

     la legge 14 novembre 1995, n. 481;

     il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

     il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);

     la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);

     la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 19 marzo 2002, n. 42/02, come modificata ed integrata dalla deliberazione dell'Autorità 11 novembre 2004, n. 201/04 (di seguito: deliberazione n. 42/02);

     la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05, come modificata e integrata dalla deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2005, n. 49/05, dalla deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2005, n. 64/05 e dalla deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 165/05 (di seguito: deliberazione n. 34/05);

     Considerato che:

     il riconoscimento della qualifica di cogenerazione ai sensi della deliberazione n. 42/02 è basato su dati di esercizio a consuntivo dell'anno solare precedente e non su dati di esercizio attesi per l'anno corrente;

     il riconoscimento della qualifica di cogenerazione sulla base dei dati di esercizio attesi è stato ammesso dalla deliberazione n. 201/04 solo ai fini del riconoscimento del beneficio della priorità di dispacciamento;

     pertanto la deliberazione n. 201/04 riconosce ex-ante, qualora ne ricorrano le condizioni, per periodi di tempo limitati e a fronte del pagamento di corrispettivi in caso di mancato rispetto degli indici previsti dalla deliberazione n. 42/02, la sola priorità di dispacciamento e non la qualifica di cogenerazione a tutti gli effetti, prevedendo altresì sanzioni nel caso di utilizzo, senza titolo, della priorità di dispacciamento;

     l'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 42/02 prevede che i produttori, per ogni sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore per cui intendono avvalersi dei benefici previsti per la cogenerazione dal decreto legislativo n. 79/99, trasmettano alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., ora Gestore del sistema elettrico GRTN S.p.a., entro il 31 marzo di ogni anno, la dichiarazione attestante le condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02;

     l'art. 4, sesto capoverso, dello schema di convenzione allegato alla deliberazione n. 34/05, prevede che il produttore trasmetta al gestore di rete cui l'impianto è collegato, entro il termine previsto dall'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 42/02, copia della dichiarazione relativa alle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione inviata al Gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi del medesimo art. 4, comma 4.2;

     alcuni soggetti produttori, titolari di impianti di cogenerazione per i quali non è stata presentata la dichiarazione di cogenerazione entro il 31 marzo, in quanto caratterizzati da una produzione annua inferiore a 100 GWh o non interessati ad accedere ai benefici previsti per la cogenerazione dal decreto legislativo n. 79/1999, hanno segnalato l'impossibilità di avvalersi del prezzo di ritiro previsto dalla deliberazione n. 34/05 per gli impianti di cogenerazione che soddisfano i criteri di cui alla deliberazione n. 42/02 nel periodo intercorrente tra la richiesta di ritiro dell'energia elettrica ai sensi della deliberazione n. 34/05 e la fine dell'anno;

     l'art. 4, settimo capoverso, dello schema di convenzione allegato alla deliberazione n. 34/05, prevede che qualora, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo dell'anno solare precedente, non è soddisfatta la definizione di cogenerazione ai sensi della deliberazione n. 42/02, il produttore emetta note di credito a compensazione dei maggiori corrispettivi fatturati, senza precisare la possibilità per il gestore di rete di effettuare conguagli qualora il produttore abbia percepito un prezzo inferiore a quello spettante;

     Ritenuto opportuno prevedere che:

     durante il primo periodo di esercizio, il prezzo di cui all'art. 4, comma 4.3, lettera b), della deliberazione n. 34/05 venga riconosciuto in acconto, salvo conguaglio, l'anno successivo, con il prezzo di cui all'art. 4, comma 4.3, lettera a), della deliberazione n. 34/05 qualora, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo del medesimo primo periodo di esercizio, sia soddisfatta la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02;

     ai soli fini dell'applicazione della deliberazione n. 34/05, la dichiarazione di cui all'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02 possa essere inoltrata al Gestore della rete di trasmissione nazionale e al gestore di rete cui l'impianto è collegato anche dopo la scadenza del 31 marzo, prevista dall'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 42/02, e comunque non oltre il 31 dicembre del medesimo anno;

     il gestore di rete cui l'impianto è collegato effettui i necessari conguagli, sulla base della dichiarazione di cui all'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02 e dell'esito delle verifiche di cui all'art. 5 della medesima deliberazione;

     il produttore emetta note di credito a compensazione dei maggiori corrispettivi fatturati, qualora, a seguito della presentazione della dichiarazione di cui al precedente alinea, abbia fatturato corrispettivi maggiori di quelli spettanti, fermo restando quanto previsto dall'art. 10 dello schema di convenzione allegato alla deliberazione n. 34/05;

 

     Delibera:

 

     1. All'art. 4, quinto capoverso, dello schema di convenzione allegato alla deliberazione n. 34/05, dopo la frase: «il prezzo di cui all'art. 4, comma 4.3, lettera b), della deliberazione n. 34/05, durante il periodo di collaudo, come definito dall'art. 1, comma 1, lettera w1), della deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002 n. 42/02, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 42/02), e durante il primo periodo di esercizio, come definito dall'art. 2, comma 2, della deliberazione dell'Autorità 11 novembre 2004, n. 201/04», viene aggiunta la seguente: «Durante il primo periodo di esercizio, il prezzo di cui all'art. 4, comma 4.3, lettera b), della deliberazione n. 34/05 viene riconosciuto in acconto, salvo conguaglio, l'anno successivo, con il prezzo di cui all'art. 4, comma 4.3, lettera a), della deliberazione n. 34/05 qualora, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo del medesimo primo periodo di esercizio, è soddisfatta la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02.».

     2. All'art. 4, sesto capoverso, dello schema di convenzione allegato alla deliberazione n. 34/05, la frase: «il Produttore trasmette al Gestore, entro il termine di cui all'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 42/02, copia della dichiarazione inviata al Gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi del medesimo art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 42/02, relativa alle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione.», è sostituita dalla seguente: «Ai soli fini dell'applicazione della deliberazione n. 34/05, il Produttore trasmette al Gestore e al Gestore del sistema elettrico GRTN S.p.a. entro il 31 dicembre di ogni anno la dichiarazione di cui all'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02, relativa alle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione sulla base dei dati di esercizio a consuntivo dell'anno precedente.».

     3. All'art. 4, settimo capoverso, dello schema di convenzione allegato alla deliberazione n. 34/05, la frase: «Qualora, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo dell'anno solare precedente, non è soddisfatta la definizione di cogenerazione ai sensi della deliberazione n. 42/02, il Produttore emette note di credito a compensazione dei maggiori corrispettivi fatturati», è sostituita dalla seguente: «Sulla base della dichiarazione di cui all'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02 e dell'esito delle verifiche di cui all'art. 5 della medesima deliberazione, il Gestore effettua i conseguenti conguagli, ove necessari. Qualora il Produttore abbia fatturato corrispettivi maggiori di quelli spettanti, il medesimo Produttore emette note di credito a compensazione dei maggiori corrispettivi fatturati.».

     4. All'art. 11 dello schema di convenzione allegato alla deliberazione n. 34/05, dopo le parole: «primo giorno del mese successivo a quello in cui l'istanza del Produttore, di cui all'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 34/05 è pervenuta al Gestore», sono aggiunte le seguenti: «ovvero primo giorno successivo a quello di scadenza di una delle convenzioni pluriennali richiamate dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003».

     5. Le modifiche e le integrazioni di cui ai precedenti punti si applicano a decorrere dalle stesse date di cui all'art. 10, comma 10.1, della deliberazione n. 34/05.

     6. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinchè entri in vigore dalla data di pubblicazione.