§ 20.6.52 - Regolamento 30 marzo 1993, n. 752.
Regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:30/03/1993
Numero:752


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      1. Le licenze normali sono rilasciate su un formulario conforme al modello che figura nell'allegato I.
Art. 4.      1. Salvo il paragrafo 3, per ciascuna spedizione di beni culturali è rilasciata una licenza d'esportazione distinta.
Art. 5.      Il formulario consta di tre esemplari:
Art. 6.     
Art. 7.      Gli esemplari della licenza di esportazione presentati a corredo della dichiarazione di esportazione sono:
Art. 8.     
Art. 9.      1. La durata di validità dell'autorizzazione di esportazione non può eccedere dodici mesi dalla data del rilascio.
Art. 10. 
Art. 11.      La licenza è presentata a corredo di una dichiarazione scritta d'esportazione o, in altri casi, deve poter essere esibita su richiesta al fine di essere esaminata unitamente ai beni culturali.
Art. 12.      1. L'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione accerta che le merci presentate corrispondano a quelle descritte nella licenza di esportazione e che, [...]
Art. 13.      1. Possono essere rilasciate licenze aperte generali a musei o ad altre istituzioni per l'esportazione temporanea di qualunque bene, facente parte delle loro collezioni permanenti, suscettibile [...]
Art. 14.      La licenza è presentata a corredo della dichiarazione di esportazione. L'autorità competente dello Stato membro in cui viene presentato il formulario può chiederne la traduzione nella lingua o [...]
Art. 15.      1. L'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione accerta che la licenza sia presentata unitamente ad un elenco dei beni culturali da esportare, descritti [...]
Art. 16.      1. Le licenze aperte specifiche sono rilasciate su un formulario conforme al modello che figura nell'allegato II.
Art. 17.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


§ 20.6.52 - Regolamento 30 marzo 1993, n. 752. [1]

Regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali.

(G.U.C.E. 31 marzo 1993, n. L 77).

 

SEZIONE I

Formulario

 

Art. 1. [2]

     1. Per l'esportazione di beni culturali sono previsti tre tipi di licenze, rilasciate e utilizzate a norma del regolamento (CEE) n. 3911/92, in appresso denominato "regolamento di base", e del presente regolamento:

     - la licenza normale;

     - la licenza aperta specifica;

     - la licenza aperta generale.

     2. L'utilizzo delle licenze di esportazione lascia impregiudicati gli obblighi inerenti alle formalità di esportazione e di riesportazione e ai relativi documenti.

     3. Il formulario della licenza di esportazione è fornito, su richiesta, dalla(le) autorità competente(i) di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base.

 

     Art. 2. [3]

     1. La licenza normale è di regola utilizzata per tutte le esportazioni soggette al regolamento di base. Tuttavia, ogni Stato membro interessato può indicare se intende o meno rilasciare licenze aperte specifiche o generali da utilizzare qualora siano soddisfatte le condizioni specifiche previste per tali documenti conformemente agli articoli 10 e 13.

     2. Una licenza aperta specifica copre la ripetuta esportazione temporanea di uno specifico bene culturale da parte di una determinata persona o ente, conformemente all'articolo 10.

     3. Una licenza aperta generale copre le esportazioni temporanee di beni culturali appartenenti alla collezione permanente di un museo o di un'altra istituzione conformemente all'articolo 13.

     4. Uno Stato membro può revocare in qualsiasi momento una licenza aperta, specifica o generale, se le condizioni alle quali tale licenza era stata rilasciata non sono più soddisfatte. Qualora la licenza rilasciata non sia stata recuperata e possa essere utilizzata in modo irregolare, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri.

     5. Gli Stati membri possono adottare, sul loro territorio nazionale, qualsiasi misura ritenuta ragionevolmente necessaria per il controllo dell'utilizzo delle licenze aperte da essi stessi rilasciate.

 

SEZIONE II [4]

La licenza normale

 

     Art. 3.

     1. Le licenze normali sono rilasciate su un formulario conforme al modello che figura nell'allegato I.

La carta da usare per il formulario dev'essere priva di paste meccaniche, di colore bianco, collata per scritture, ed avere un peso minimo di 55 g/m2.

     2. Il formato dei formulari è di 210 mm P 297 mm.

     3. I formulari sono stampati o compilati mediante un procedimento elettronico in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dall'autorità competente dello Stato membro emittente. L'autorità competente dello Stato membro in cui viene presentato il formulario può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato. In questo caso, le eventuali spese di traduzione sono a carico del titolare della licenza [5].

     4. Spetta agli Stati membri:

     - stampare o far stampare il formulario che deve recare il nome e l'indirizzo del tipografo o un contrassegno che ne consenta l'identificazione,

     - prendere le disposizioni necessarie al fine di evitare la falsificazione del formulario. Le informazioni sui mezzi di identificazione applicati a tale scopo dagli Stati membri sono trasmesse ai servizi della Commissione per essere comunicate alle autorità competenti degli altri Stati membri.

     5. Il formulario deve essere compilato preferibilmente mediante un procedimento meccanico od elettronico. Il formulario di domanda può tuttavia essere compilato a mano, in modo leggibile; in quest'ultimo caso, deve essere compilato con inchiostro e in stampatello. Indipendentemente dal procedimento utilizzato non deve contenere né raschiature, né aggiunte, né altre alterazioni.

 

     Art. 4.

     1. Salvo il paragrafo 3, per ciascuna spedizione di beni culturali è rilasciata una licenza d'esportazione distinta.

     2. Ai sensi del paragrafo 1, la spedizione può riguardare un unico bene culturale o più beni culturali.

     3. Quando la spedizione è composta da più beni culturali, spetta alle autorità competenti determinare se sia opportuno rilasciare una o più licenze di esportazione per la spedizione stessa.

 

     Art. 5.

     Il formulario consta di tre esemplari:

     - l'esemplare, che costituisce la domanda, recante il numero 1;

     - l'esemplare, destinato al titolare, recante il numero 2;

     - l'esemplare destinato ad essere rispedito all'autorità emittente, recante il numero 3.

 

     Art. 6.

     1. Il richiedente compila le caselle 1, 3, da 6 a 21, 24 e, se del caso, 25 della domanda e degli altri esemplari, fatta salva la casella o le caselle prestampate. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che venga compilata unicamente la domanda [6].

     2. Alla domanda devono essere accluse:

     - una documentazione contenente tutte le informazioni utili sui beni culturali e sulla loro posizione giuridica al momento della domanda nonché, se del caso, i documenti giustificativi (fatture, perizie, ecc.);

     - una fotografia o, secondo il caso, e secondo l'apprezzamento dell'autorità competente, più fotografie debitamente autenticate, in bianco e nero o a colori, dei beni culturali considerati (formato minimo 8 cm P 12 cm).

Tale requisito può essere sostituito, secondo il caso e secondo l'apprezzamento dell'autorità competente, da un elenco particolareggiato dei beni culturali.

     3. Le autorità competenti possono, ai fini del rilascio della licenza di esportazione, esigere la presentazione materiale dei beni culturali da esportare.

     4. Le spese inerenti all'applicazione dei paragrafi 2 e 3 spettano al richiedente la licenza di esportazione.

     5. Il formulario, debitamente compilato, va presentato, ai fini del rilascio della licenza di esportazione, all'autorità competente designata dallo Stato membro a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base. Quando detta autorità autorizza l'esportazione, essa conserva l'esemplare n. 1 del formulario e restituisce gli altri esemplari al richiedente, che diviene titolare della licenza, ovvero al suo rappresentante.

 

     Art. 7.

     Gli esemplari della licenza di esportazione presentati a corredo della dichiarazione di esportazione sono:

     - l'esemplare destinato al titolare,

     - l'esemplare da rinviare all'autorità emittente.

 

     Art. 8.

     1. L'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione si assicura che gli enunciati di cui alla dichiarazione di esportazione o, se del caso, al carnet ATA, corrispondano a quelli figuranti nell'autorizzazione di esportazione e che un riferimento a quest'ultima compaia nella casella 44 della dichiarazione di esportazione o sul talloncino del carnet ATA [7].

     Detto ufficio prende le misure adeguate per l'identificazione. Queste misure possono consistere nell'apposizione di un sigillo, o di un timbro dell'ufficio della dogana. L'esemplare della licenza di esportazione da rinviare all'autorità emittente è allegato all'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico.

     2. Dopo aver compilato la casella 23 degli esemplari 2 e 3, l'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione consegna al dichiarante o al suo rappresentante l'esemplare destinato al titolare [8].

     3. L'esemplare della licenza da rinviare all'autorità emittente deve accompagnare la spedizione fino all'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità. Detto ufficio appone il suo timbro nella casella 26 di tale esemplare e lo restituisce all'autorità emittente [9].

 

     Art. 9.

     1. La durata di validità dell'autorizzazione di esportazione non può eccedere dodici mesi dalla data del rilascio.

     2. In caso di domanda di temporanea esportazione, le autorità competenti possono fissare il termine entro il quale i beni culturali devono essere reimportati nello Stato membro emittente.

     3. Quando la licenza di esportazione risulti scaduta e non utilizzata, il titolare rinvia immediatamente all'autorità emittente tutti gli esemplari in suo possesso.

 

SEZIONE III [10]

Licenze aperte

 

CAPITOLO 1

La licenza aperta specifica

 

     Art. 10. [11]

     1. Una licenza aperta specifica può essere rilasciata per un bene culturale specifico suscettibile di essere esportato temporaneamente e periodicamente al di fuori della Comunità per essere utilizzato e/o esposto in un paese terzo. Il bene culturale deve essere di proprietà, o in legittimo possesso della specifica persona o ente che utilizza o espone tale bene.

     2. La licenza può essere rilasciata solamente se le autorità preposte al rilascio hanno la certezza che la persona o l'ente interessato affronto tutte le garanzie ritenute necessarie per il rientro del bene culturale nella Comunità in buone condizioni e che il bene può essere descritto o contrassegnato in modo tale da non dare adito a dubbi, al momento della sua esportazione temporanea, in merito alla sua identificazione rispetto a quanto indicato nella licenza aperta specifica.

     3. Il periodo di validità della licenza non può essere superiore a cinque anni.

 

     Art. 11.

     La licenza è presentata a corredo di una dichiarazione scritta d'esportazione o, in altri casi, deve poter essere esibita su richiesta al fine di essere esaminata unitamente ai beni culturali.

L'autorità competente dello Stato membro in cui viene presentato il formulario può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato. In questo caso, le eventuali spese di traduzione sono a carico del titolare della licenza.

 

     Art. 12.

     1. L'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione accerta che le merci presentate corrispondano a quelle descritte nella licenza di esportazione e che, qualora sia richiesta una dichiarazione scritta, nella casella 44 della dichiarazione di esportazione figuri un riferimento a tale licenza.

     2. Qualora sia richiesta una dichiarazione scritta, la licenza deve essere allegata all'esemplare numero 3 del documento amministrativo unico, ed accompagnare il bene all'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità. Quando l'esemplare numero 3 del documento amministrativo unico viene messo a disposizione dell'esportatore o del suo rappresentante, la licenza gli viene messa a disposizione e può essere riutilizzata.

 

CAPITOLO 2

Licenze aperte generali

 

     Art. 13.

     1. Possono essere rilasciate licenze aperte generali a musei o ad altre istituzioni per l'esportazione temporanea di qualunque bene, facente parte delle loro collezioni permanenti, suscettibile di periodiche esportazioni temporanee dalla Comunità per essere esposto in un paese terzo.

     2. La licenza può essere rilasciata solamente se le autorità preposte al rilascio hanno la certezza che l'istituzione interessata offre tutte le garanzie ritenute necessarie per il rientro del bene culturale nella Comunità in buone condizioni. La licenza può essere utilizzata in tutti i casi di esportazione temporanea di qualsiasi combinazione di beni facenti parte della collezione permanente. Essa può essere utilizzata per coprire una serie di diverse combinazioni di beni culturali sia consecutivamente, sia simultaneamente.

     3. Il periodo di validità della licenza non può essere superiore a cinque anni.

 

     Art. 14.

     La licenza è presentata a corredo della dichiarazione di esportazione. L'autorità competente dello Stato membro in cui viene presentato il formulario può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato. In questo caso, le eventuali spese di traduzione sono a carico del titolare della licenza.

 

     Art. 15.

     1. L'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione accerta che la licenza sia presentata unitamente ad un elenco dei beni culturali da esportare, descritti anche nella dichiarazione di esportazione. L'elenco è redatto su carta intestata dell'istituzione, e ogni pagina è firmata da una delle persone appartenenti all'istituzione e il cui nome figura nella licenza. Ciascuna pagina deve recare inoltre la medesima impronta del timbro dell'istituzione apposta sulla licenza. Nella casella 44 della dichiarazione di esportazione deve figurare un riferimento alla licenza.

     2. La licenza è allegata all'esemplare numero 3 del documento amministrativo unico, ed accompagna il bene culturale all'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità. Quando l'esemplare numero 3 del documento amministrativo unico viene messo a disposizione dell'esportatore o del suo rappresentante, la licenza gli viene messa a disposizione e può essere riutilizzata.

 

CAPITOLO 3

Formulari per le licenze

 

     Art. 16.

     1. Le licenze aperte specifiche sono rilasciate su un formulario conforme al modello che figura nell'allegato II.

     2. Le licenze aperte generali sono rilasciate su un formulario conforme al modello che figura nell'allegato III.

     3. Il formulario di autorizzazione è stampato o compilato mediante un procedimento elettronico in una delle lingue ufficiali della Comunità [12].

     4. Il formato del formulario è di 210 P 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da usare è collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 55 g/m2. Il recto dell'originale deve avere un fondo arabescato di colore azzurro in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

     5. L'esemplare numero 2 della licenza, privo di fondo arabescato, è ad uso dell'esportatore.

Il formulario da utilizzare per la domanda è stabilito dagli Stati membri interessati.

     6. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari delle licenze oppure affidarla a ditte da loro autorizzate. In quest'ultimo caso su ogni formulario deve recare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permetta l'identificazione. Esso deve recare inoltre un numero di serie, stampato o apposto con un timbro, destinato a individuarlo.

     7. Spetta agli Stati membri prendere le disposizioni necessarie al fine di evitare la falsificazione delle licenze. Le informazioni sui mezzi di identificazione applicati a tale scopo dagli Stati membri sono trasmessi ai servizi della Commissione per essere comunicate alle autorità competenti degli altri Stati membri.

     8. Le licenze devono essere compilate mediante un procedimento meccanico o elettronico. In casi eccezionali, esse possono tuttavia essere compilate, in stampatello, con una penna a sfera con inchiostro nero. Le licenze non devono contenere né aggiunte, né altre alterazioni.

 

SEZIONE IV [13]

Disposizioni generali

 

     Art. 17.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO 1 [14]

COMUNITA' EUROPEA - BENI CULTURALI 1

(Omissis)

 

ALLEGATO II [15]

Modello di formulario per licenze aperte

specifiche e relative copie

(Omissis)

 

ALLEGATO III [16]

Modello di formulario per licenze

aperte generali e relative copie

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 1081/2012.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 1526/98.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 1526/98.

[4] Titolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) 1526/98.

[5] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 656/2004.

[6] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 656/2004.

[7] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 656/2004.

[8] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 656/2004.

[9] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 656/2004.

[10] Titolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) 1526/98.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 1526/98.

[12] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 656/2004.

[13] Titolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) 1526/98.

[14] Allegato da ultimo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 656/2004.

[15] Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) 1526/98.

[16] Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) 1526/98.