§ 20.5.98 – Regolamento 22 aprile 2004, n. 749.
Regolamento (CE) n. 749/2004 della Commissione recante misure transitorie concernenti il latte alimentare prodotto in Estonia.


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:22/04/2004
Numero:749


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.5.98 – Regolamento 22 aprile 2004, n. 749.

Regolamento (CE) n. 749/2004 della Commissione recante misure transitorie concernenti il latte alimentare prodotto in Estonia.

(G.U.U.E. 23 aprile 2004, n. L 118).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) Oltre il 90 % del latte alimentare prodotto in Estonia presenta un tenore di materia grassa del 2,5 %, che lo rende non conforme alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare.

     (2) Per favorire la transizione verso la piena attuazione del regolamento (CE) n. 2597/97, occorre pertanto adottare misure transitorie che consentano la fornitura e la vendita in Estonia del latte ivi prodotto con un tenore di materia grassa pari al 2,5 %.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2597/97, il latte alimentare prodotto in Estonia con un tenore di materia grassa del 2,5 % può essere fornito e ceduto in Estonia conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.

     Esso si applica a decorrere dal 30 aprile 2007.